TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2020-08-29, n. 202000528
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Testo completo
Pubblicato il 29/08/2020
N. 00528/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00606/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 606 del 2019, proposto da A P, rappresentato e difeso dall'avvocato S C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Samo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Responsabile pro tempore dell'Area Tecnica del Comune di Samo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione di opere abusive del Comune di Samo n. 8 del 06.08.2019, prot. 3349 del 06.08.2019;
- del verbale di accertamento di violazione edilizia redatto in data 4 giugno 2019 e mai notificato al ricorrente;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, preordinato o presupposto, o comunque lesivo per il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Samo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 10 giugno 2020 il dott. Antonino Scianna, con causa passata in decisione senza discussione orale, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 14.10.2019 e depositato il 08.11.2019, il signor Pizzati Achille impugna l'ordinanza in epigrafe, con cui il Comune di Samo gli ha ingiunto la demolizione di un vano accessorio, posto sul lastrico solare del secondo piano fuori terra del fabbricato, sito in Samo prospicente Piazza Chiesa in uso alla sua famiglia, composto da circa la metà dell'immobile posto al piano sottostante, oltre una tettoia con elementi in ferro a copertura della restante parte, censito al NCT foglio 22 part. 231 - Cat A5, part. 232 - Cat A5 sub 2 e part. 231- Cat. A5, sub 1.
Il gravato provvedimento venne emesso in ragione della circostanza che la contestata frazione del fabbricato in uso al ricorrente è stata realizzata in totale assenza dei necessari titoli edilizi, in violazione della normativa antisismica ed in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti.
2. Parte ricorrente chiede, quindi, l'annullamento di tale ordinanza, assumendone l'illegittimità per i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge (con riferimento all'art. 31 del d.p.r. 380 del 2001);difetto di motivazione sia sotto il profilo della violazione di legge (con riferimento all'art. 3 legge n. 241/90), sia sotto il profilo dell'eccesso di potere;eccesso di potere per carenza di istruttoria;violazione di legge (con rifermento all'art. 368 c.p.) eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti.
Il ricorrente sostiene che l’amministrazione sia incorsa nel vizio di violazione di legge e di eccesso di potere per difetto di istruttoria, non avendo accertato la proprietà catastale dell’immobile in questione. Sottolinea il ricorrente che egli non è responsabile dell’eventuale abuso che, ad ogni modo, sussisterebbe da diverso tempo, come da documentazione fotografica versata in atti.
Ancora la difesa del ricorrente evidenzia che il piano oggetto di contestazione non costituirebbe una unità abitativa vera e propria ma un abbaino, ossia una struttura di copertura del piano sottostante, praticabile ma non abitabile, finalizzata a evitare infiltrazioni nei locali sottostanti e, al contempo, a consentire l'accesso al tetto.
2.2. Violazione di legge (con riferimento all'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i.);difetto di motivazione sia sotto il profilo della violazione di legge (con riferimento all'art. 3 legge n. 241/90), sia sotto il profilo dell'eccesso di potere;eccesso di potere per carenza di attività istruttoria;irragionevolezza/irrazionalità della motivazione;eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità manifesta, travisamento dei fatti.
La difesa del ricorrente sostiene che sarebbero stati violati i diritti garantiti dalla legge in materia di partecipazione al procedimento, atteso che l’amministrazione, prima di emanare il provvedimento oggi gravato, non ha provveduto ad emanare la comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre viene evidenziato che, contrariamente a quanto asserito dall’amministrazione intimata, le parti edilizie oggetto di contestazione sarebbero state realizzate previa concessione dei titoli abilitativi all'epoca richiesti;che le opere giudicate abusive sarebbero conformi alle norme urbanistiche all'epoca ed attualmente vigenti presso il Comune di Samo e che i parametri volumetrici e tecnici del predetto immobile rispetterebbero gli strumenti urbanistici vigenti.
2.3. Difetto di motivazione sia sotto il profilo della violazione di legge (con riferimento all'art. 3 legge n. 241/90), sia sotto il profilo dell'eccesso di potere in relazione al principio di affidamento del privato di carattere incolpevole.
Premesso che il ricorrente non potrebbe assolutamente essere identificato quale autore di nessun abuso e che l'immobile di cui trattasi, nella medesima consistenza strutturale in cui si trova oggi, è stato realizzato da soggetti diversi da lui oltre trent'anni or sono, evidenzia la difesa del ricorrente che il lungo lasso di tempo trascorso dalla conoscenza dell'abuso da parte della P.A. ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza avrebbero ingenerato una posizione di legittimo affidamento, di talchè la sola affermazione dell'accertata abusività di un'opera edilizia non sarebbe più sufficiente a motivare il provvedimento di demolizione, che avrebbe dovuto recare una congrua motivazione, tesa ad individuare un interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata, idonea a giustificare la soccombenza del contrapposto interesse del privato.