TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-04-05, n. 202400410
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Testo completo
Pubblicato il 05/04/2024
N. 00410/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00753/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 753 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Grandi Treni Espressi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G L Z e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso G L Z, in Roma, via Barberini, 86;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A Zni, G V, Alice Turchetta e Giulia Boldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
(i) della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 411 del 27 marzo 2023 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 26 aprile 2023;
(ii) della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 2182 del 19 dicembre 2020, come modificata e resa efficace dalla deliberazione n. 411/2023;
nonché, ove emessi
(iii) dell'atto di proroga non conosciuto del dirigente della sezione trasporto pubblico locale e intermodalità della Regione Puglia adottato in esecuzione della deliberazione n. 411/2023;
(iv) dell'atto non conosciuto che perfeziona l'affidamento diretto del servizio di trasporto ferroviario passeggeri in favore di Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici S.r.l. in esecuzione della deliberazione n. 411/2023;
(v) nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Grandi Treni Espressi S.p.A. il 7/8/2023:
(i) della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 917 del 30 giugno 2023 pubblicata in data 4 luglio 2023 con la quale la Regione Puglia ha accertato l'avveramento dell'ultima condizione che sospendeva l'efficacia dell'affidamento disposto nei confronti di FSE in base alle delibere n. 411/23 e n. 2182/20, già impugnate con il ricorso introduttivo;
(ii) nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2024 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori l'avv. N M, su delega orale dell'avv. G L Z, e l'avv. G C, per la ricorrente, l'avv. V M L, per la Regione, e gli avvocati G V e G B, per la società controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 26.06.2023 e depositato in Segreteria in data 27.06.2023, la società Grandi Treni Espressi S.p.A. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
La società ricorrente esponeva in fatto che in data 29.12.2020, la Regione Puglia adottava la delibera della Giunta Regionale n. 2182, la quale, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Regolamento CE n. 1307/2007 e dell’art. 61 della Legge n. 99/2009, prospettava un nuovo affidamento diretto del servizio di trasporto già gestito dalla società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l. in favore della medesima società, della durata di dieci anni, dal 1.01.2022 fino al 31.12.2031.
Tale delibera stabiliva che l’affidamento si sarebbe perfezionato al verificarsi di tre condizioni sospensive:
(a) il rilascio a FSE del certificato di sicurezza da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ora Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali - ANSFISA);
(b) la definizione delle pendenze in atto con la Regione Puglia;
(c) la definizione della controversia in merito alla legittimità dell’acquisizione di FSE da parte di Ferrovie dello Stato.
Con delibera del 29.12.2021, n. 2232, la Regione Puglia accertava che nessuna delle tre condizioni per il perfezionamento dell’affidamento risultava ancora verificata. Pertanto, in linea con la disciplina emergenziale prevista all’art. 92, comma 4-quater, del D.L. n. 18/2020, si prorogava il precedente affidamento a FSE e, comunque, non oltre il 31.03.2023.
In data 27.03.2023, la Regione Puglia adottava la delibera di Giunta Regionale n. 411, con la quale effettuava una ricognizione delle condizioni sospensive previste nella precedente delibera del 2020. In particolare, la Regione accertava che:
(a) la condizione relativa alla risoluzione del contenzioso con la Regione Puglia si era verificata;
(b) la condizione relativa all’ottenimento del certificato di sicurezza ANSFISA ancora non si era verificata e ne confermava la necessità al fine del perfezionamento dell’affidamento; al tempo stesso, ipotizzava la possibilità che tale condizione potesse realizzarsi entro il giugno 2023;
(c) la condizione relativa alla risoluzione del contenzioso in merito alla legittimità dell’acquisizione di FSE da parte di Ferrovie dello Stato non si era ancora verificata e stabiliva che tale condizione non doveva più intendersi come ostativa al perfezionamento dell’affidamento, potendo essere sostituita con la previsione di una clausola risolutiva nel contratto di servizio stipulato a valle del