TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-05-16, n. 202308392
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Testo completo
Pubblicato il 16/05/2023
N. 08392/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06092/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6092 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Roberto Sossai, Azienda Agricola Sossai Roberto, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Mazzei, Andrea Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Reggio D'Aci in Roma, via degli Scipioni, 268;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Costa, Jutta Segna, Renate Von Guggenberg nonché dall’avvocato Luca Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po, 22;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Rete Ferroviaria Italiana, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Caccioppoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Venezia 11;
Italferr Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Caccioppoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Forcellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. della delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 140 del 12.3.2019, avente ad oggetto: “Linea di accesso al Tunnel di base del Brennero - Tratto Fortezza – Ponte Gardena – Varianti conseguenti all'ottemperanza alle prescrizioni formulate con la delibera della Giunta provinciale n. 723 del 24.07.2018 e la delibera C.I.P.E. 8/2017”, nonché, se e per quanto occorrer debba, dei presupposti: 2. delibera presupposta della Giunta provinciale di Bolzano n. 723 del 24.7.2018, ad oggetto “Linea di accesso al Tunnel di base del Brennero - Tratto Fortezza – Ponte Gardena – Varianti conseguenti all'ottemperanza alle prescrizioni formulate con la delibera C.I.P.E. 8/2017”, 3. del presupposto “avviso di avvio del procedimento volto all'approvazione a cura del CIPE del progetto definitivo delle varianti conseguenti all'ottemperanza alle prescrizioni formulate con l'approvazione del progetto definitivo del lotto I Fortezza –Ponte Gardena di cui alla deliberazione CIPE n. 8/2017 con contestuale dichiarazione di pubblica utilità” pubblicato sul quotidiano “Alto Adige” in data 22.1.2019, con cui RFI Spa ha reso noto l'avvio della procedura di approvazione delle varianti al progetto definitivo per recepire le richieste di cui a delibera GP n. 723/2018, nonché di ogni ulteriore atto non conosciuto, presupposto, infraprocedimentale, connesso, collegato e conseguente.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18\12\2020
per l'annullamento
1) della delibera n. 72 del 1° agosto 2020 del Referente di Progetto della Direzione Investimenti Area Nord Est – Progetti Venezia e Brennero, notificata in data 21.10.2020, con cui è stato approvato il progetto definitivo della variante del “Lotto 1 Fortezza – Ponte Gardena” del “Quadruplicamento della linea Fortezza – Vernona” in recepimento delle prescrizioni della delibera CIPE del 3 marzo 2017, n. 8 (doc. 1), nonché delle presupposte 2) delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 140 del 12.3.2019, avente ad oggetto: “Linea di accesso al Tunnel di base del Brennero - Tratto Fortezza – Ponte Gardena – Varianti conseguenti all'ottemperanza alle prescrizioni formulate con la delibera della Giunta provinciale n. 723 del 24.07.2018 e la delibera C.I.P.E. 8/2017”, nonché, se e per quanto occorrer debba, 3) delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 723 del 24.7.2018, ad oggetto “Linea di accesso al Tunnel di base del Brennero - Tratto Fortezza – Ponte Gardena – Varianti conseguenti all'ottemperanza alle prescrizioni formulate con la delibera C.I.P.E. 8/2017”, nonché 4) “avviso di avvio del procedimento volto all'approvazione a cura del CIPE del progetto definitivo delle varianti conseguenti all'ottemperanza alle prescrizioni formulate con l'approvazione del progetto definitivo del lotto I Fortezza –Ponte Gardena di cui alla deliberazione CIPE n. 8/2017 con contestuale dichiarazione di pubblica utilità”, nonché della richiamata ma non conosciuta lettera del 19.06.2018 prot. n. 4207601 del Commissario straordinario del Governo per le Opere di accesso al Tunnel del Brennero.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Rete Ferroviaria Italiana, di Italferr Spa e del Comune di Fiumicino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il presente ricorso, integrato da motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe, con i quali, attraverso una modifica al piano urbanistico ed una variante di progetto, si è addivenuti all’approvazione del progetto definitivo della variante del “Lotto 1 Fortezza – Ponte Gardena” del “Quadruplicamento della linea Fortezza – Vernona ed al successivo avvio della fase espropriativa ( non ancora conclusasi al momento di presentazione del ricorso) di un compendio di proprietà del ricorrente, già interessato da precedenti occupazioni temporanee, a seguito della stipula delle relative convenzioni.
Espone in fatto che, a seguito della progettazione (con delibera 31.7.2009 n. 71 del C.I.P.E) del cunicolo esplorativo della Galleria di Base del Brennero, era stato individuato, quale sito per il deposito del materiale di scavo, il compendio cd “Hinterrigger” all’interno del cd. Maso Chiuso “Baurrigger” di proprietà del ricorrente.
Questi, pertanto, stipulava con la concessionaria del C.I.P.E. delle convenzioni prevedendo un’occupazione temporanea e provvisoria del compendio agricolo, inizialmente dall’1.1.2008 al 31.12.2015, e successivamente fino al 31.12.2025. Nel P.U.C. di Varna, trattandosi di un’occupazione temporanea, veniva mantenuta invariata la destinazione urbanistica di “verde agricolo” e di “bosco” dei predetti terreni interessati dal deposito. Tuttavia,