TAR Trento, sez. I, sentenza 2018-01-16, n. 201800012
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Pubblicato il 16/01/2018
N. 00012/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00188/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio numero di registro generale 188 del 2017 proposto da:
SCA Hygiene Products s.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato L S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R P, in Trento, via Brennero, n. 322;
contro
Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati N P, S A e G F, presso quest’ultima elettivamente domiciliata nella sede dell’Avvocatura provinciale, in Trento, piazza Dante, n. 15;
Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) – servizio procedure di gara e contratti dell’azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Commissione tecnica di gara, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti di
S s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Patelli, R T e B T, presso quest’ultima elettivamente domiciliata in Trento, via Grazioli, n. 5;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
- della nota APAC – servizio procedure di gara e contratti dell’APSS, prot. n. PAT/RFSPGC 433073 del 07/08/2017, intitolata “Comunicazione pubblicazione verbali contenenti gli esiti di gara – Lotto 1: Dispositivi per incontinenza CIG 66411545A6”, con la quale il dirigente del servizio di cui sopra comunicava a SCA Hygiene Products s.p.a. il giudizio di non idoneità dell’offerta tecnica per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento relativa alla categoria “A” e la conseguente esclusione della ricorrente dalla fase di valutazione delle offerta economica;
- del verbale di seduta n. 4 del 29/06/2017 della commissione giudicatrice, durante la quale è stata proposta all’Amministrazione l’esclusione di SCA Hygiene Products s.p.a. dalla fase successiva di valutazione dell’offerta economica;
- dell’allegato tabella 1, riportante i punteggi assegnati alla ricorrente e alla controinteressata;
- del verbale di seduta pubblica n. 332 del 10/08/2017 del seggio di gara, relativo alla quinta seduta pubblica tenutasi il 04/08/2017, durante la quale il Presidente del seggio ha comunicato gli esiti dei lavori della commissione giudicatrice, incaricata della valutazione delle offerte tecniche e della campionatura presentata, ha dato lettura per estratto del verbale n. 4 del 29/06/2017 e ha disposto l’esclusione della ditta SCA Hygiene Products s.p.a. per il la lotto 1 – dispositivi per incontinenza;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
nonché, per quanto occorrer possa,
- della determinazione del dirigente del servizio contratti e centrale acquisti della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 30/03/2016, con la quale è stata indetta la “Procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016, per la conclusione di una convenzione per la fornitura di dispositivi monouso e pluriuso per l’incontinenza e per l’igiene personale e dei servizi connessi per le APSP – Aziende pubbliche di servizi alla persona – RSA operanti sul territorio provinciale ai sensi dell’art. 39 bis della L.P. n. 23/1990 e dell’art. 39 bis, commi 2 bis e 3, della L.P. n. 3/2006” e contestualmente sono stati approvati i relativi documenti di gara;
- dell’avviso pubblicato in GU/S S79 del 22/04/2016 con cui è stato pubblicato il bando di gara;
- dei relativi bando integrale di gara e capitolato speciale di gara;
nonché per la condanna
dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) della Provincia autonoma di Trento – previa declaratoria, ai sensi degli artt. 121 e 122 D.Lgs. n. 104/2010, di inefficacia ex tunc del contratto nelle more eventualmente sottoscritto e previo accertamento dell’effettiva possibilità della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione e di subentrare nel contratto – ad aggiudicare la gara alla ricorrente e a stipulare il relativo contratto secondo l’offerta dalla stessa presentata, da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito,
nonché, in subordine, per la condanna
dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) della Provincia autonoma di Trento al risarcimento del danno per equivalente pecuniario in favore della ricorrente, ex art. 30 e 124 D.Lgs. n. 104/2010,
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del verbale di seduta pubblica n. 418/2017 del 11.10.2017 e relativi allegati, con il quale APAC – Servizio procedure di gara e contratti dell’APSS della Provincia autonoma di Trento ha aggiudicato alla ditta S s.p.a., unica concorrente rimasta in gara, il Lotto 1: Dispositivi per incontinenza CIG 66411545A6 relativo alla procedura di cui sopra;
- della nota APAC Trento del 16/10/2017 prot. n. PAT/RFSGAS 563232 con la quale, ai sensi dell’art. 76 co. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 25 della L.P. n. 2/2016, è stata formalmente comunicata a SCA Hygiene Products l’aggiudicazione a S;
- della nota di APAC Trento del 05/09/2017 prot. n. S170/17/479866 con la quale APAC comunica la ritenuta sufficienza delle giustificazioni addotte dall’impresa Serenty a dimostrare la congruità della propria offerta;
- di tutti i verbali e le operazioni della commissione di gara relativi alla procedura in oggetto e, in particolare del verbale di seduta n. 4 del 29/06/2017 e del verbale di seduta pubblica n. 332 del 10/08/2017 del seggio di gara;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso,
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive della Provincia autonoma di Trento e della controinteressata S s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2018 il consigliere A T e uditi per la parte ricorrente l’avvocato L S, per l’amministrazione resistente l’avvocato G F e per la controinteressata S s.p.a. gli avvocati R T e B T;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società per azioni SCA Hygiene Products ha partecipato alla gara, indetta con bando del 18 aprile 2016 dalla Provincia autonoma di Trento, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, per la conclusione di una convenzione destinata alla fornitura di dispositivi, monouso e pluriuso, per l’incontinenza e per l’igiene personale e dei servizi connessi, destinati alle aziende pubbliche dei servizi alla persona (APSP) – RSA operanti nel territorio provinciale, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2. La lex specialis di gara, che comprende il bando, il capitolato tecnico e i “parametri e criteri di valutazione delle offerte”, ha previsto la suddivisione della procedura in due lotti distinti e precisamente il lotto 1: dispositivi per l’incontinenza e il lotto 2: prodotti per l’igiene personale. Alla procedura per l’aggiudicazione del lotto 1, che rileva nel presente giudizio, hanno partecipato quattro società concorrenti , (Fater s.p.a., Santex s.p.a., SCA Hygiene Products s.p.a. e S s.p.a.) e per due di queste (Fater s.p.a. e Santex s.p.a.) le operazioni della commissione sono proseguite fino alla compiuta disamina delle rispettive offerte tecniche, al cui esito è stata disposta l’esclusione di entrambe per non aver raggiunto, relativamente ad alcuni dei prodotti offerti, la soglia di sbarramento richiesta. Per le altre due partecipanti (SCA Hygiene Products s.p.a. e S s.p.a.), odierne ricorrente e controinteressata, la commissione ha, invece, interrotto le proprie operazioni e ne ha disposto l’esclusione per incompletezza della documentazione riferita al rispetto dei criteri minimi ambientali (CAM) e al possesso dei requisiti minimi richiesti dal capitolato relativamente ai prodotti. Successivamente, a seguito delle sentenze n. 129 e 130 del 2017 con cui questo Tribunale ha riconosciuto l’applicabilità nelle fattispecie dell’istituto del soccorso istruttorio, SCA Hygiene Products s.p.a. e S s.p.a. sono state riammesse alla procedura di gara relativa al lotto 1. Di conseguenza la commissione tecnica ha ripreso la disamina delle loro offerte tecniche e ha ripetuto il sorteggio (dei livelli di assorbenza e delle taglie dei prodotti) e la selezione della tipologia dei prodotti sui quali poi eseguire le prove pratiche prescritte dai “parametri e criteri di valutazione delle offerte” al fine della valutazione dell’offerta tecnica. All’esito dei lavori, svoltisi dal 19 al 29 giugno 2017, il seggio di gara ha escluso dalla procedura per l’aggiudicazione del lotto 1 la concorrente SCA Hygiene Products s.p.a. non avendo la medesima raggiunto nelle esperite prove pratiche relative agli elementi di valutazione riguardanti uno dei prodotti offerti il punteggio indicato quale soglia di sbarramento per accedere alla fase successiva di valutazione dell’offerta economica. Nello specifico non è stata raggiunta la soglia di sbarramento di 2,8 punti prevista per il prodotto di cui alla categoria A) pannolino sagomato tipo assorbente, quanto, soprattutto, all’elemento di valutazione 2 relativo alla capacità di assorbimento. Per il suddetto prodotto il punteggio complessivo, risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti a tutti gli elementi di valutazione indicati, conseguito dalla società SCA Hygiene Products, è di 2,62 (e di 0,62 è il punteggio per l’elemento 2. capacità di assorbimento).
L’offerta tecnica e l’offerta economica della concorrente S s.p.a., che ha complessivamente raggiunto il punteggio massimo di 100, sono state trasmesse al responsabile unico del procedimento per la valutazione di congruità ed appropriatezza.
La società SCA Hygiene Products, pur risultando sospesa, in attesa della valutazione di congruità della offerta, l’aggiudicazione a S s.p.a., ha ritenuto l’esclusione dalla procedura relativa al lotto 1 immediatamente lesiva e illegittima ed ha, quindi, proposto il ricorso introduttivo deducendo l’illegittimità dell’operato della commissione incaricata della valutazione delle offerte tecniche per i seguenti motivi:
1. Eccesso di potere per errore della commissione nell’effettuazione delle prove pratiche, irragionevolezza, illogicità e ingiustizia – Violazione dei principi di uguaglianza, trasparenza e par condicio competitorum.
La commissione incaricata della valutazione delle offerte tecniche non avrebbe potuto ripetere il sorteggio e la selezione della tipologia dei prodotti sui quali eseguire le prove pratiche, ma era tenuta (solo) ad effettuare queste ultime con modalità analoghe alle prove precedenti svoltesi in sede di esame delle offerte delle concorrenti da subito ammesse e, quindi, sulla campionatura relativa ai medesimi prodotti, livelli di assorbenza e taglie già sorteggiati. Effettuando ex novo l’intero processo relativo alle prove pratiche, che in concreto ha determinato l’individuazione di livelli di assorbenza e taglie diverse rispetto alle prime prove espletate, sono state modificate in itinere le regole della medesima procedura di gara ed è stata violata la par condicio fra i quattro partecipanti.
2. La procedura di soccorso istruttorio nei confronti di S s.p.a. – Eccesso di potere – Violazione dei principi di uguaglianza, trasparenza e par condicio competitorum.
Alla concorrente S s.p.a. è stato illegittimamente consentito un ulteriore soccorso istruttorio in merito al requisito minimo ambientale (CAM) per le categorie merceologiche A) pannolino sagomato tipo assorbente e D) pannolini a cintura per incontinenza, categoria quest’ultima rispetto alla quale si era già giovata del soccorso istruttorio a seguito di quanto stabilito dalla richiamata pronuncia n. 130/2017 di questo Tribunale. La reiterata integrazione con dati e documentazione dell’offerta viola il principio dell’immutabilità della medesima e, in definitiva, della par condicio che deve essere assicurata ai concorrenti. La stazione appaltante, inoltre, avrebbe dovuto rilevare le lacune per le quali è stato utilizzato nuovamente il rimedio del soccorso istruttorio già nella fase della procedura in cui la società era stata esclusa dalla gara e, di conseguenza, subisce anche pregiudizio la speditezza dell’attività amministrativa. Il nuovo ricorso alla procedura di soccorso istruttorio nei confronti di S s.p.a., poi, non è stata portata a conoscenza dei partecipanti alla gara. Infine, la verifica degli elementi integrativi prodotti a seguito del soccorso istruttorio risulta avvenuta da parte della commissione tecnica in seduta riservata e non in seduta pubblica.
3. Eccesso di potere – Grave errore di giudizio della commissione tecnica – Violazione del principio di uguaglianza, parità di trattamento, imparzialità, correttezza e buon andamento.
La commissione tecnica ha commesso gravi ed evidenti errori nell’effettuazione delle prove pratiche, in particolare in quanto ha proceduto alle prove senza attendere che la cellulosa si “rianimi”, ha messo a confronto prodotti con capacità assorbente diversa (ad esempio super e maxi), ed ha utilizzato come peso una inadeguata tanica d’acqua.
La ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso, previa, in via istruttoria, esibizione di tutta la documentazione di gara e sospensione del provvedimento impugnato in principalità.
L’amministrazione resistente e la controinteressata S s.p.a si sono costitute in giudizio confutando le tesi della ricorrente e insistendo per la reiezione del ricorso siccome inammissibile e infondato.
Con ordinanza n. 73/2017 l’istanza cautelare è stata respinta.
Il procedimento è proseguito in via amministrativa e, nella seduta pubblica del 11 ottobre 2017, il seggio di gara ha disposto l’aggiudicazione del lotto 1 - dispositivi per incontinenza a S s.p.a.
Alla suddetta aggiudicazione è seguito il ricorso per motivi aggiunti con richiesta di sospensiva di SCA Hygiene Products s.p.a., con il quale la ricorrente deduce, in primo luogo, l’illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione per i medesimi motivi contenuti nel ricorso principale, e sottolinea che la comunicazione con cui la stazione appaltante ha invitato specificatamente la ricorrente a partecipare alla seduta pubblica per la valutazione dell’offerta economica e per l’aggiudicazione dell’appalto vale come ammissione implicita dell’offerta della ricorrente medesima che supera l’esclusione. I motivi aggiunti sollevano, inoltre, anche le seguenti specifiche censure:
4. Violazione della lex specialis di gara - Violazione del regolamento UE 1223/2009 riguardo ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) – Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti.
La dichiarazione resa da S s.p.a. relativamente al possesso dei requisiti ambientali minimi (CAM) che (genericamente) esclude la presenza di lozioni, creme e/o sostanze deodoranti durante il processo produttivo non risulta congruente con i documenti depositati in gara che si riferiscono al trattamento con aloe dei prodotti offerti. Tale dichiarazione, secondo le disposizioni della lex specialis , avrebbe dovuto attestare la conformità ai requisiti ambientali minimi (CAM) e al regolamento UE 1223/2009 della sostanza aloe.
5. Violazione della lex specialis di gara (allegato C, punto 1.2) e del Capitolato tecnico (punto 5.1.1) – Mancata specificazione dei criteri di valutazione – difetto di istruttoria - difetto di motivazione – Violazione della par condicio competitorum – Violazione della libera concorrenza.
La valutazione da parte della commissione di gara del servizio post-vendita con un voto numerico accompagnato da una motivazione del tutto inadeguata non dà conto dell’iter logico-giuridico seguito per la formulazione del punteggio. Inoltre le proposte della controinteressata relative al servizio post-vendita quali l’organizzazione di convegni per il personale delle aziende pubbliche di servizi alle persone, la fornitura-prova gratuita di prodotti e il contributo volontario offerto al museo delle scienze (MUSE) di Trento, non risultano pertinenti con quanto previsto al riguardo dalla lex specialis e hanno influenzato il processo decisionale della stazione appaltante.
Le parti, insistendo per l’accoglimento delle rispettive tesi, hanno depositato ulteriori memorie in vista della pubblica udienza del 11 gennaio 2018 in cui il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il Collegio non ritiene necessario accogliere l’istanza istruttoria tesa all’esibizione di tutta la documentazione di gara, ritenendo sufficiente, al fine della decisione, quanto versato in atti.
Ritiene, altresì, di prescindere, per ragioni di economia processuale e in relazione all’infondatezza nel merito di tutti i motivi dedotti con il ricorso, dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, sollevata dalle parti resistenti.
I) Il primo motivo non merita favorevole apprezzamento.
Il modus procedendi della commissione, che, sulla base delle previsioni contenute nei “parametri e criteri di valutazione delle offerte” e nell’ambito della ampia discrezionalità di cui dispone, ha ritenuto di ripetere il sorteggio e la selezione della tipologia dei prodotti sui quali eseguire le prove pratiche, nonostante il precedente sorteggio non fosse affetto da alcun vizio di illegittimità, non risulta censurabile. Se anche l’annullamento dell’aggiudicazione di un pubblico appalto non implica necessariamente la rinnovazione della medesima gara con salvezza degli atti legittimi già compiuti ed è consentita la rinnovazione dell’intero procedimento mediante indizione di una nuova procedura (cfr., TAR Friuli Venezia Giulia, n. 95/2017;TAR Toscana, sez. III, n. 1196/2017), a maggior ragione la ripetizione del sorteggio non viola il principio di par condicio fra i partecipanti alla gara. Si consideri, inoltre, al riguardo, che il rispetto delle soglie minime di idoneità deve essere garantito per ogni singolo prodotto, non solo per quelli sorteggiati, per cui il dolersi della scelta non assume rilevanza alcuna. Vale, poi, evidenziare che le due concorrenti, Fater s.p.a. e Santex s.p.a., da subito ammesse alla valutazione delle offerte tecniche, risultano già escluse dalla gara, mentre le rimanenti due, ammesse in un secondo momento, SCA Hygiene Products s.p.a. e S s.p.a., hanno partecipato alla successiva valutazione comparativa alle medesime condizioni. Conseguentemente la discrezionale decisione assunta dalla commissione tecnica di reiterare le operazioni antecedenti l’effettuazione delle prove pratiche, non ha determinato alcuna lesione del principio della parità di trattamento dei concorrenti, concorrenti che, allo stato, risultano essere la ricorrente e la controinteressata, uniche rimaste in gara, cui la par condicio è stata, indiscutibilmente, assicurata. In definitiva la reiterazione del sorteggio non ha determinato vizi sulla regolarità sostanziale della procedura competitiva.
II) Anche il secondo mezzo è infondato
Giova, innanzitutto, rammentare, al fine di apprezzare adeguatamente la portata dell’ulteriore soccorso istruttorio concesso alla controinteressata, che la medesima, in riscontro alla richiesta della stazione appaltante, ha prodotto una mera nota di impegno a sottoporre a certificazione anche i prodotti ancora non certificati e che tale eventualità è pacificamente prevista dal decreto ministeriale 24 dicembre 2015. Ciò posto, le disposizioni di legge provinciale (artt. 22, comma 6, e art. 23 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 nel testo antecedente alla modifica di cui alla legge provinciale 19 dicembre 2016, n. 19) che, come già riconosciuto da questo Tribunale, trovano, quanto al soccorso istruttorio, nella fattispecie applicazione ratione temporis , prevedono un ampio esercizio del potere in parola senza limitazioni in ordine all’eventuale sua reiterazione. La suddetta normativa provinciale, così come la disciplina statale, non contempla obblighi di comunicazione e partecipazione degli altri concorrenti in merito all’attivazione del rimedio, né lo svolgimento in seduta pubblica della verifica dell’integrazione documentale. E neppure tali obblighi possono essere direttamente desunti dai principi di carattere generale invocabili quanto all’apertura (in seduta pubblica) dei plichi contenenti l’offerta tecnica, ma non nel diverso caso di specie riguardante l’integrazione documentale sui requisiti CAM e, quindi, un elemento semplicemente dimostrativo e non costitutivo dell’offerta. Inoltre, la ricorrente non è stata in grado di provare che dalla sostenuta irregolarità nella pubblicità delle operazioni del soccorso successivamente concesso alla controinteressata, tra l’altro a riguardo di categorie merceologiche parzialmente diverse rispetto a quelle oggetto del precedente, sia derivato alcun concreto pregiudizio rispetto al principio di immutabilità e segretezza delle offerte nonché di par condicio (cfr.: C.d.S., sez. V, n. 5377/2014), principi che, viceversa, appaiono ragionevolmente bilanciati con quello del favor partecipationis . E tutto quanto precede a prescindere dall’opinabilità dell’effettiva necessità di ricorrere, nel caso di specie, al rimedio in questione atteso quanto osservato dalla controinteressata circa l’ultroneità, rispetto a quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 dicembre 2015, dell’estensione del criterio ivi previsto (che riguarda solo il 30% dei prodotti forniti valutato sul peso complessivo stimato della fornitura costituito da prodotti la cui polpa di cellulosa provenga per almeno il 70% da foreste gestite in maniera responsabile/sostenibile) alla totalità dei prodotti di ogni subcategoria, come avvenuto con l’impegno a sottoporre a certificazione anche i prodotti ancora non certificati.
III) Neppure il terzo motivo è fondato.
Per entrambe le società le prove sui campioni dei prodotti sono state effettuate non appena aperte le confezioni e il peso utilizzato per testare i prodotti è stato per ambedue una tanica d’acqua: non sussiste, perciò, la dedotta erroneità nell’applicazione dei criteri di confronto tra prodotti con capacità di assorbenza diversi. Vale anche considerare che il livello di assorbenza ha riferimento al tipo di incontinenza (diurna, notturna, pesante diurna, pesante notturna, lieve, leggera, moderata e media) e che le concorrenti, in corrispondenza al tipo di incontinenza, hanno offerto in gara i prodotti con diversa capacità assorbente (normal, plus, extra, super e maxi) secondo una propria valutazione di adeguatezza e che risultano testati i campioni corrispondenti a tali prodotti come confermano le riprese video delle prove pratiche. Infine, in particolare, le metodologie di prova e i relativi punteggi, previsti dai “parametri e criteri di valutazione delle offerte” sono stati rapportati e normalizzati ai diversi livelli di assorbenza. In definitiva, non è dato riscontrare i dedotti profili di erroneità nell’effettuazione delle prove pratiche sollevati dalla ricorrente, sicché non può essere addebitato alla commissione di non aver seguito un determinato specifico procedimento, come pretende la ricorrente. D’altra parte, anche la prospettazione circa il raggiungimento della soglia di sbarramento di cui all’ultima memoria di replica della ricorrente non vale ad integrare la prova certa dell’ottenimento del punteggio minimo di idoneità e rimane, quindi, una mera affermazione tabellare sfornita di prova soddisfacente.
IV) All’infondatezza dei primi tre motivi consegue l’infondatezza delle censure svolte con i motivi aggiunti, che deducono una illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione.
Né l’invito specifico rivolto alla ricorrente dalla stazione appaltante a presenziare, nonostante l’esclusione dalla gara, alla seduta pubblica del 11 ottobre 2017 in cui è stata disposta l’aggiudicazione, invito che trova la propria ragione in esigenze di garanzia procedimentale, data la pendenza del contenzioso, rappresenta un superamento dell’esclusione e non comporta la riammissione della ricorrente alla procedura.
V) Neppure gli specifici ed autonomi vizi dedotti avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva sono fondati.
Per quanto attiene al quarto motivo, posto che la sostanza naturale aloe (vera) non compare tra le sostanze vietate dal decreto ministeriale 24 dicembre 2015 relativo ai requisiti ambientali minimi (CAM) né tra quelle di cui all’allegato III del regolamento UE 1223/2009, in ogni caso vale evidenziare che la ricorrente non dimostra che il trattamento con tale sostanza dei prodotti offerti contrasti con la dichiarazione resa dalla controinteressata S s.p.a. relativamente al possesso dei requisiti ambientali minimi (CAM) che, tra l’altro, si riferisce alla non applicazione di lozioni, creme e/o sostanze deodoranti durante il processo produttivo, laddove il tessuto utilizzato e offerto giunge già pertrattato allo stabilimento produttivo dell’aggiudicataria. Ne consegue l’infondatezza anche di questo motivo
Neppure il quinto motivo è fondato. Invero non si riscontrano, in primo luogo, vizi logici rispetto al giudizio discrezionale della commissione tecnica sul servizio post-vendita, che risulta espresso con un voto numerico accompagnato da una motivazione che dà conto della preminenza dell’offerta dell’aggiudicataria, sulla base dei punteggi numerici e dei relativi criteri di riparto, adeguatamente dettagliati nei parametri di valutazione e nel capitolato tecnico. Inoltre, quanto all’estraneità alle regole della gara del servizio post-vendita offerto dalla controinteressata, che secondo la ricorrente avrebbe alterato il “normale gioco della concorrenza”, la genericità della censura ne impedisce in ogni caso l’apprezzamento.
VI) In conclusione, i motivi, sia del ricorso principale sia del ricorso per motivi aggiunti, risultano infondati: il ricorso deve, quindi, essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono poste a carico della ricorrente nella misura di cui in dispositivo.