TAR Latina, sez. I, sentenza breve 2022-06-06, n. 202200522

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza breve 2022-06-06, n. 202200522
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202200522
Data del deposito : 6 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2022

N. 00522/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00305/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2022, proposto da
A S, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Gaeta, Salita Casa Tosti, 2;



contro

Comune di Terracina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato O C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio “C. E C. & Partners studio legale associato” in Roma, v.le G. Mazzini, 131;



nei confronti

Claudia Romagna e Federica Maragoni, non costituite in giudizio;



per l'annullamento, previa sospensiva:

- della delibera di Giunta Municipale del Comune di Terracina, 17/02/2022, n. 14 (comunicata al ricorrente il 21/02/2022);

- del verbale del Nucleo di Valutazione della Performance del Comune di Terracina n. 39 del 10/01/2022 (richiamato nella sopraindicata delibera di Giunta Comunale);

- di ogni altro atto, antecedente o conseguenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ed in particolare: della nota prot. 76376 datata 18/11/2021 del Comune di Terracina, Segreteria Generale, Settore controllo di gestione e controlli interni; della nota prot. n. 0012045 datata 21/02/2022 del Comune di Terracina Segreteria Generale, Supporto Organi Istituzionali; della nota prot. n. 0023829 datata 04/04/2022 del Comune di Terracina, Dipart. II.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Terracina, con la relativa documentazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 11 e 60 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;


Rilevato che:

- con rituale ricorso a questo Tribunale, l’Ing. A S, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Terracina, cat. D1 giuridica, cat. D4 economica, con incarico di posizione organizzativa di Capo Settore Gestione e Protezione Ambientale, Verde Pubblico, Sviluppo Sostenibile e Tutela degli Animali, chiedeva l’annullamento, previa misura cautelare, della delibera di Giunta Municipale in epigrafe e del verbale del Nucleo di Valutazione della Performance del Comune di Terracina n. 39 del 10 gennaio 2022 ivi richiamato;

- in particolare, con la delibera in questione è stata approvata la ripartizione, tra tutte le posizioni organizzative dell’Ente, degli importi della retribuzione di

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