TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2019-05-28, n. 201901043
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Pubblicato il 28/05/2019
N. 01043/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01292/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da P S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Carlo Bilotti 35;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato O M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
nei confronti
Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Annoni, Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valerio Zimatore in Catanzaro, via Buccarelli n.49;
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del Decreto Dirigenziale del Dipartimento Turismo, Beni Culturali e Spettacolo (TBCS) Settore 5 – Valorizzazione del Territorio e Promozione Turistica della Regione Calabria, Registro Dipartimento n. 548 - Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n. 8898 - del 08.08.2018, mai comunicato e successivamente conosciuto, con cui, tra l'altro: sono state approvate le risultanze del Seggio di gara di cui al verbale del 09.07.2018 relative al Lotto 1 (Azione A1 – CIG 704484345A);
2) di tutti i verbali di gara ed in particolare: del verbale di gara del 09.07.2018, del verbale di gara del 15.05.2018, del verbale di seduta riservata del 23.05.2018 relativo al “riesame” dell'offerta tecnica del costituendo RTI “P s.r.l. – Gruppo Moccia spa”;
3) per quanto di ragione, della nota prot. 169307/SIAR del 16.05.2018;
4) per quanto di ragione ed ove occorrente, del bando, del disciplinare e del capitolato d'appalto – ed in particolare degli artt. 2 e 4 del medesimo capitolato;
5) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Alitalia – società aerea S.p.A. in amministrazione straordinaria il 5.11.2018, per l’annullamento:
- di tutti gli atti ed i verbali della gara d'appalto indetta dalla Regione Calabria per l'affidamento dei “Servizi di promozione e comunicazione per la realizzazione di una campagna di “advertising” finalizzata ad intercettare nuovi flussi turistici verso la destinazione “Calabria” ed alla promozione del territorio regionale calabrese nei mercati di riferimento – Lotto 1 – Azione A1” limitatamente alle parti in cui il Seggio di Gara ha ammesso in gara ovvero non ha escluso dalla stessa e/o ha collocato nelle graduatorie provvisorie e finali l'offerta presentata dal costituendo RTI tra P S.r.l. e Gruppo Moccia S.p.A.;
- del Decreto Dirigenziale del Dipartimento Turismo, Beni Culturali e Spettacolo della Regione Calabria n. 491 del 7 febbraio 2018, limitatamente alla parte in cui ha disposto l'ammissione del costituendo RTI tra P S.r.l. e Gruppo Moccia S.p.A. al Lotto 1 – Azione A1 della suddetta Gara;
- del Decreto Dirigenziale del Dipartimento Turismo, Beni Culturali e Spettacolo della Regione Calabria n. 8898 del 08.08.2018 recante l'aggiudicazione definitiva in favore della Alitalia in A.S. del Lotto 1 della suddetta gara, limitatamente alla parte in cui ha approvato gli atti del Seggio di Gara confermando la definitiva collocazione del costituendo RTI tra P S.r.l. e Gruppo Moccia S.p.A. al secondo posto della graduatoria finale della medesima Gara;
- di tutti gli atti ed i verbali di Gara relativi alla verifica di anomalia esperita in relazione all'offerta tecnica ed economica presentata dal costituendo RTP tra P S.r.l. e Gruppo Moccia S.p.A. nella parte in cui non hanno ritenuto tale offerta anomala disponendone conseguentemente l'esclusione dalla Gara;
- in via subordinata, del verbale della seduta di Gara del 25 maggio 2018 nonché del verbale relativo alle operazioni di riesame delle offerte tecniche eseguite dalla Commissione Tecnica, nella parte in cui sono stati attribuiti all'offerta tecnica presentata dal costituendo RTP con designata mandataria P S.r.l. 10 punti per il sub-elemento di valutazione “Quantità di mercati proposti dal concorrente” invece che 0 e, conseguentemente, complessivi 70 punti per l'elemento tecnico anziché 60 e 90 punti totali per l'offerta anziché 80;
- di ogni ulteriore atto a questi annesso, connesso, presupposto e conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da P s.r.l. il 18.1.2019, per l'annullamento e/o declaratoria di nullità:
a) dell'art. 2, dell'art. 12, n.5 e dell'art. 15.1, comma 3, del disciplinare di gara, nonché dell'art. 3 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale di gara b) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2019 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando di gara spedito per la pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 12.7.2017 la Regione Calabria-Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura ha indetto una procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei “servizi di promozione e comunicazione per la realizzazione di una campagna di “ advertising ” finalizzata ad intercettare nuovi flussi turistici verso la destinazione “Calabria” ed alla promozione del territorio regionale calabrese nei mercati di riferimento” prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
1.1. Il bando ha previsto l’articolazione dell’appalto in quattro lotti, il primo dei quali del valore di € 3.000.000,00, avente a oggetto le attività di comunicazione e promozione da svolgere per la durata di 3 anni in “ consolidati mercati internazionali (mercati europei) al fine di massimizzare l’accesso ai grandi volumi di turisti ”.
2. Alla gara hanno preso parte, in relazione al Lotto 1, il ricorrente costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra P S.r.l. e Gruppo Moccia S.p.A., la ALITALIA – Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e la Airport Marketing Services Limited.
3. Nominato il Seggio di Gara ed espletata la fase di verifica della documentazione amministrativa, tutti i tre i concorrenti sono stati ammessi alle successive fasi della procedura;il Seggio di gara ha pertanto proceduto all’apertura delle offerte tecniche e alla verifica della presenza, all’interno delle relative buste, degli elaborati richiesti dal disciplinare e dal capitolato speciale, quindi alla loro trasmissione alla Commissione tecnica appositamente nominata che, nella seduta riservata del 9.4.2018, ha proceduto alla loro valutazione assegnando a tutti i concorrenti il massimo del punteggio previsto dal disciplinare e dal capitolato speciale (80 punti).
3.1. Per effetto dei punteggi attribuiti di seguito all’esame delle offerte economiche e di quelli già assegnati per le offerte tecniche, il Seggio di gara ha determinato la graduatoria provvisoria per il Lotto 1 che ha visto collocato al primo posto il RTI P con 100 punti, davanti ad Alitalia (con 92,94 punti) ed alla AMSL (con 83,92 punti).
4. Avendo l’offerta presentata dal RTI ricorrente conseguito punteggi superiori alle soglie previste dall’art. 97, comma 3 del d.lgs. 50/2016 sia per l’elemento tecnico che per quello economico, essa è stata sottoposta alla relativa verifica di anomalia, nel corso della quale il Seggio di gara ha provveduto a rinviare i plichi contenenti la documentazione di gara alla Commissione tecnica ai fini del riesame dell’offerta tecnica sul rilievo che questa avrebbe attribuito un punteggio non conforme alle modalità di aggiudicazione e ai rispettivi criteri individuati dall’art. 4 del Capitolato
in merito alla quantità dei mercati proposti dal concorrente P S.r.l. (mandataria).
4.1. L’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica presentata dal RTI, infatti, sarebbe avvenuta in maniera erronea per quanto concerne, in particolare, il sub-elemento “ Quantità di mercati proposti dal concorrente ”. Per esso è prevista una griglia di punti pari a 20 in caso di quantità offerta “ elevata ”, corrispondente all’indicazione di “ tre destinazioni o superiore a tre destinazioni oltre ai mercati prioritari prescelti dal concorrente ”, pari a 15 in caso di quantità “ buona ” corrispondente all’indicazione di “ due destinazioni o superiore a due destinazioni, oltre ai mercati prioritari prescelti dal concorrente ” e pari a 10 in caso di quantità “ sufficiente ”, corrispondente alla indicazione di “ una destinazione oltre ai mercati prioritari prescelti dal concorrente ”.
4.2. L’offerta del RTI Ricorrente era stata valutata come “ elevata ” con l’attribuzione del relativo sotto-punteggio massimo (20 punti) anziché, come invece dovuto, “ sufficiente ” con attribuzione del minore punteggio di 10 punti.
4.3. Contrariamente a quanto ritenuto in prima battuta dalla commissione, infatti, l’offerta sarebbe carente del requisito, necessario ai fini dell’attribuzione del punteggio massimo, della indicazione “ delle tre destinazioni oltre i mercati prioritari ” ( cfr . verbale del 23.5.2018). Le cinque destinazioni ulteriori segnalate dalla ricorrente in aggiunta ai tre mercati prioritari, infatti, rientrando (già) tra gli
otto “ mercati prioritari ”, non sarebbero utilmente qualificabili mercati aggiuntivi (cioè quali “ destinazioni oltre i mercati prioritari ”).
4.4. All’esito del ricalcolo la Commissione ha quindi provveduto a decurtare di punti 10 quello inizialmente assegnato alla offerta tecnica della ricorrente.
4.5. Nella graduatoria, così come rideterminata dalla commissione, al primo posto figurava Alitalia con 92,94 punti davanti al RTI P con 90,00 punti e alla AMSL con 83,92 punti. La Commissione ha quindi formulato, ai sensi degli art. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione in relazione ai diversi lotti di Gara ivi compreso il Lotto 1, per il quale Alitalia è stata individuata quale provvisoria aggiudicataria.
4.6. Tale proposta di aggiudicazione è stata poi approvata dalla Regione con il decreto dirigenziale n. 8898 in data 8 agosto 2018. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il RTI P formulando anche contestuale istanza di sospensione in via cautelare dei provvedimenti impugnati.