TAR Napoli, sez. I, sentenza 2018-03-21, n. 201801788
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Testo completo
Pubblicato il 21/03/2018
N. 01788/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03150/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3150 del 2013, proposto da:
OL IM, rappresentata e difesa dall'avvocato Clementina Di Rosa, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cilea, 183;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso per legge dagli avvocati Gabriele Romano, Giuseppe Dardo, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, domiciliato in Napoli, piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo;
per l'annullamento
del provvedimento n. PG/2013/284141 del 9 aprile 2013 del Comune di Napoli recante rigetto della richiesta di rimborso delle spese di trasferta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 14 marzo 2018 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il ricorso in esame ha ad oggetto il diniego opposto dall’intimata amministrazione locale alla richiesta avanzata dall’avv. IM OL, consigliere comunale di Napoli, di rimborso delle spese di viaggio ai sensi dell’art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
- in base alla citata disposizione “Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate” ;
- il provvedimento impugnato si fonda sulla carenza del presupposto di erogazione del beneficio, costituito dalla