TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-02-12, n. 202402794
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Testo completo
Pubblicato il 12/02/2024
N. 02794/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06987/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6987 del 2023, proposto da
Investimenti Innovativi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, M M, M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ARERA-Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Segato, Antonio Pugliese, Michela Alegiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Segato in Roma, via Panama 68;
nei confronti
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1. della nota del GSE ricevuta in data 7 marzo 2023 e recante quale oggetto “Conclusione del procedimento per l'adeguamento dell'algoritmo di applicazione della Tariffa Fissa Omnicomprensiva (nel seguito, TFO) rimodulata ai sensi dell'articolo 26 del Decreto- Legge 24 giugno 2014, n. 116, nonché per la rideterminazione del conguaglio 2021 e delle successive erogazioni; impianto fotovoltaico denominato QUEMME identificato con il numero 1005586, di potenza pari a 897,5 kW, ubicato in CIRCONVALLAZIONE TARANTO/LECCE (ZN. IND.), SN, Comune di MANDURIA, nella titolarità del Soggetto Responsabile INVESTIMENTI INNOVATIVI SRL.” (doc. 1), nonché – ove occorrer possa;
2. della comunicazione del 9 febbraio 2023 (doc. 2), con cui il GSE comunicava al Soggetto Responsabile l'avvio del procedimento “per l'adeguamento dell'algoritmo di applicazione della Tariffa Fissa Omnicomprensiva (nel seguito, TFO)”, disponendo la contestuale sospensione dei pagamenti, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale;
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente a continuare a beneficiare della tariffa come quantificata ed erogata ai sensi dell'originario algoritmo del GSE (mantenendo quindi il diritto a beneficiare, oltre che della componente incentivante, del prezzo di cessione dell'energia elettrica praticato dal GSE sul mercato), con conseguente non debenza dei crediti asseritamente vantati dal medesimo Gestore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il dott. R M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Società ricorrente è titolare dell’ impianto fotovoltaico n.1005586, denominato Quemme, di potenza pari a 897,5 kW, ubicato nel Comune di Manduria, ammesso a beneficiare degli incentivi previsti dal DM 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia) per impianti con potenza inferiore a 1 MW.
2. Con nota del 20 ottobre 2022, il GSE informava la Società che avrebbe effettuato una revisione dell’algoritmo di calcolo degli incentivi. A tale nota faceva seguito la comunicazione di avvio del procedimento del 9 febbraio 2023, che disponeva, altresì, la sospensione dell’erogazione degli incentivi al Soggetto responsabile.
3. In data 7 marzo 2023, il GSE trasmetteva alla Società la comunicazione di Conclusione del procedimento per l’adeguamento dell’algoritmo di applicazione della Tariffa Fissa Omnicomprensiva .
4. La Società ricorrente impugna gli atti del GSE indicati in epigrafe, così rubricando i relativi mezzi di gravame:
1) Violazione di legge - violazione del D.M. 5 luglio 2012 e dell’art. 26 del D.L. 24 aprile 2014, n. 91 - difetto di potere - violazione dell’art. 117 Cost. in relazione al regolamento UE 6 ottobre 2022, n. 2022/1854 - violazione dell’art. 15 bis del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 - violazione dell’art. 1, commi 30 e ss della legge 28 dicembre 2022, n. 197 - eccesso di potere per sviamento - difetto di istruttoria e motivazione.
Parte ricorrente sostiene che il GSE avrebbe stabilito una nuova modalità di determinazione degli incentivi, in contrasto con il regime di differenziazione previsto dal D.M. 5 luglio 2012.
Secondo la srl, il GSE sarebbe intervenuto retroattivamente sulla regolamentazione degli incentivi già cristallizzata nel DM 5 luglio 2012 e nel D.L. 91/2014, modificando le voci che compongono la tariffa, con la previsione di un’autonoma definizione della “ componente di mercato ”, non più coincidente con il valore di mercato dell’energia, ma agganciata al valore più basso tra il valore della tariffa e il prezzo di mercato, peraltro, mediante un intervento sostanzialmente regolamentare e novativo ( in pejus ), pur non disponendo del relativo potere.
2) Violazione di legge – violazione degli art. 3, 41 e 97 della Costituzione - violazione dell’art. 11 delle preleggi - violazione dell’art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU, dell’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nonché agli artt. 3, 101 e ss. del TFUE - violazione del principio di non discriminazione, del legittimo affidamento ed alterazione della concorrenza, violazione dell’art. 117 Cost. in relazione al regolamento UE 6 ottobre 2022, n. 2022/1854, alle direttive n. 2001/77/ce; n. 2009/28/ce; n. 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 - violazione del piano REpowerUE - eccesso di potere per sviamento - difetto di istruttoria e motivazione.
La revisione dell’algoritmo sarebbe avvenuta in assenza di una norma attributiva del potere e senza tutelare l’affidamento dell’operatore.
Il GSE avrebbe rideterminato, con effetto retroattivo, gli importi dovuti a titolo di tariffa incentivante, trasgredendo l’art. 11 delle preleggi e disattendendo il legittimo affidamento del Soggetto responsabile, determinando, inoltre, una irragionevole discriminazione degli impianti con TFO rispetto a quelli con incentivi aggiuntivi, in quanto esclusivamente a carico dei primi si verificherebbe una illegittima limitazione della tariffa alla sola componente incentivante. Con evidenti conseguenze sul mercato dell’energia elettrica e sulla competitività dei piccoli impianti. Inoltre, i maggiori ricavi ottenuti dal GSE con la vendita dell’energia sul mercato a prezzo pieno sarebbero destinati a finanziare misure di sostegno “ emergenzial i” in favore di altri operatori economici.
3) Violazione di legge – artt. 1, 3, 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. e del legittimo affidamento della ricorrente - eccesso di potere per sviamento - violazione dell’art. 11 delle preleggi che dispone che la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo – difetto di istruttoria e di motivazione.
Parte ricorrente sostiene l’impossibilità, in ragione del tempo trascorso, di procedere alla revisione dell’algoritmo, che avrebbe effetto retroattivo.
L’intervento del GSE non troverebbe alcun fondamento nella ratio del quadro di riferimento normativo: lo Spalmaincentivi avrebbe infatti modificato retroattivamente il meccanismo di incentivazione, rendendo la tariffa - originariamente concepita quale corrispettivo fisso e immutabile - variabile e dipendente dal prezzo dell’energia. La TFO non potrebbe essere inferiore al relativo prezzo, consentendo unicamente di azzerare la componente incentivante.
Non sussisterebbe, poi, alcun interesse pubblico prevalente a modificare l’algoritmo. Tanto più che i maggiori ricavi garantiti dall’applicazione del prezzo di mercato non comporterebbero aumenti di costi per il GSE, che eroga le somme corrispondenti a quelle conseguite dallo stesso vendendo l’energia dell’impianto sul mercato.
Il Gestore non avrebbe,