TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-10-19, n. 201701077

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-10-19, n. 201701077
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201701077
Data del deposito : 19 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/10/2017

N. 01077/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00105/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 105 del 2017, proposto da:
D L, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio C, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via S. Francesco D'Assisi n.15;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza per i Beni Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari in persona dei rispettivi ll.rr. p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici sono ex lege domiciliati in Bari, via Melo n. 97;

nei confronti di

Comune di Conversano;

per l'annullamento

del Decreto 24.10.2016 n° 488, della Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio - Servizio III Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Architettonico - con il quale è stata ordinata la reintegrazione dello stato dei luoghi dell’immobile sito in Conversano (Ba) avente accesso da Vico Pallonetto n° 45 e da Corso Umberto I n° 14, sottoposto a vincolo diretto ed indiretto in forza del D.M. 5.7.1962;

della comunicazione 25.1.2016 prot. Mibact Sbeap-Ba Stp 0001073 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle arti e Paesaggio e per le province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia sede di Bari, con cui è stata richiesta l’emissione dell’ordine di reintegrazione;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Soprintendenza per i Beni Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1 - Con ricorso notificato il 25-26/1/17 e depositato il 2/2/17, Lestingi Donato Antonio ha impugnato il d.d.g. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT prot. n. 488 del 24/10/16 con il quale, ai sensi dell’art. 160 d. lvo n. 42/04, gli è stata ingiunta la rimessione in pristino in relazione ad un manufatto con copertura in legno poggiato su muratura in tufo e pilastrini di mq. 48, realizzato sul lastrico solare dell’immobile di sua proprietà sito nel centro storico di Conversano;
tale manufatto – si legge nel provvedimento – “ha modificato la consistenza volumetrica dell’edificio costruito su di un’area sottoposta a vincolo diretto e indiretto in forza del D.M. Pubblica Istruzione del 5/7/62. La costruzione abusiva è stata costruita in aderenza al Torrione cilindrico medievale, facente parte delle antiche mura di cinta della città di Conversano”.

Il ricorso è affidato a due distinti ed articolati motivi di censura:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 l. 1089/39 e 45 d. lvo 42/04 – eccesso di potere per carenza istruttoria: il D.M. 5/7/62 impose un divieto assoluto di costruire sull’area risultante dalla demolizione di un fabbricato pre-esistente (in seguito alla quale venne alla luce la torre cilindrica), essendo finalizzato all’esproprio dell’area di risulta, ai sensi dell’art. 55 l. 1089/39. Le sue prescrizioni risultano superate dalla comunicazione dell’8/4/66 con cui la locale Soprintendenza ai Monumenti approvò il progetto di ricostruzione del fabbricato, prescrivendo che il torrione rimanesse a vista. Il D.M. 5/7/62, pertanto, non può spiegare più alcuna efficacia, come sarebbe implicitamente ammesso dalla stessa Soprintendenza che – nell’atto da ultimo citato – evidenzia di aver richiesto al Ministero la rettifica dei decreti di vincolo emessi nei confronti della proprietà Lestingi. Ciò a tacere del fatto che lo stesso attuale stato dei luoghi dimostra l’assoluta inefficacia del D.M. 5/7/62.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 19 l. 241/90 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 128 d. lvo 42/04 – eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria – violazione del principio di proporzionalità: il D.M. 5/7/62 non può essere invocato per una fattispecie diversa da quella in esso prevista (ricostruzione del fabbricato);
l’Amministrazione, inoltre, avrebbe dovuto salvaguardare l’interesse pubblico imponendo al privato il minor sacrificio possibile, anche tenuto conto dell’affidamento riposto nei vari atti di assenso succedutisi nel tempo. Il Ministero avrebbe anche dovuto tenere in considerazione la circostanza che il fabbricato è arretrato rispetto alla torre e solo una piccola parte del manufatto sul terrazzo sporge sulla torre.

Sulla scorta di tali premesse, il Lestingi ha, quindi, insistito per l’annullamento dell’ordine di ripristino e della precedente comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

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