TAR Lecce, sez. I, sentenza 2017-07-06, n. 201701105

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2017-07-06, n. 201701105
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201701105
Data del deposito : 6 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/07/2017

N. 01105/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02821/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2821 del 2015, proposto da:
Au Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato V D R, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto decisorio della Corte di Appello di Lecce, Sezione Promiscua, n. 1274/2014 V.G. del 26/11/2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha agito dinanzi al Tribunale Amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto indicato in oggetto, pronunciato all’esito di un procedimento instaurato ai sensi della L. n. 89/01, per irragionevole durata del processo.

Nel corso del giudizio il Ministero ha provveduto al pagamento delle somme oggetto di causa.

Il Tribunale, pertanto, dichiara cessata la materia del contendere e condanna la parte intimata alla rifusione delle spese di lite, essendo il pagamento della somma dovuta avvenuto solo dopo l’instaurazione del presente giudizio.

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