TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2015-10-22, n. 201500728
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N. 00728/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01532/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1532 del 2015, proposto da:
B B e C. s.n.c., rappresentata e difesa dagli avv. M P, F P, con domicilio eletto presso M P in Firenze, Via XX Settembre n. 60;
contro
Città Metropolitana di Firenze in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. F Z, domiciliata in Firenze, Via De’ Ginori 10;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento della Città Metropolitana 4 giugno 2015 prot. 0301361 avente ad oggetto archiviazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA relativa alla richiesta di autorizzazione alla campagna mobile di recupero rifiuti di cui all'art. 208, comma 5 d. lgs. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Firenze;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 il dott. L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
-che la stessa relazione allegata all’istanza presentata dalla ricorrente evidenzia, a pagina 5, come il risultato della campagna mobile di recupero sia destinato ad essere stoccato sul sito, in attesa di una successiva commercializzazione che non viene, in alcun modo specificata, sia nelle sue modalità che nei tempi;
-che, pertanto, l’intera operazione non può essere considerata finalizzata all’eliminazione dei rifiuti in adempimento dell’ordinanza del Comune di Lastra a Signa, per effetto della previsione dell’art. 3, 3° comma del d.m. 5 febbraio 1998 (individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) che prevede che restino <<sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione>>;
-che, mancando un progetto gestionale dettagliato in ordine alla destinazione <<in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione>>dei risultati della campagna mobile di trattamento, l’operazione progettata dalla ricorrente non può essere considerata come finalizzata all’eliminazione definitiva della situazione che ha portato all’emanazione dell’ordinanza del Comune di Lastra a Signa;
-che, non essendo stati ancora emanati i necessari decreti attuativi, la previsione dell’art. 184-ter del 3 aprile 2006 n. 152 non risulta operativa, dovendo continuare a trovare applicazione il già citato d.m. 5 febbraio 1998, come previsto dal terzo comma della disposizione;
-che la previsione dell’art. 13 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (conv. in l. 11 agosto 2014, n. 116) non incide sulla problematica della cessazione della qualifica di rifiuto, ma sulla diversa tematica dell’utilizzabilità di alcune materie prime secondarie in determinate lavorazioni;