TAR Milano, sez. IV, sentenza 2016-11-30, n. 201602268
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Pubblicato il 30/11/2016
N. 02268/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Isoil Industria S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati D G D e M M, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Viale Caldara, 43;
contro
Esercizi Aeroportuali S.E.A. S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati G F F ed E A, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Larga, 23;
nei confronti di
Scotta Impianti S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati P S e C P, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. A S in Milano, Via San Vittore, 20;
per l'annullamento
dell’atto di aggiudicazione definitiva in esito di procedura negoziata per accordo quadro - appalto n. 2000003247, C.I.G. n 64476912EF-, come da comunicazione 14 dicembre 2015, ex art. 79, comma 5 bis, del D.lgs. 163/206, nonché di ogni atto connesso, presupposto o comunque prodromico alla stipula del contratto inerente all'Accordo Quadro, ivi compresa la valutazione dei chiarimenti forniti all'esito di rilievo di offerta anomala, nonché l'approvazione dell'aggiudicazione stessa;
atti impugnati con il ricorso principale;
e per il risarcimento del danno, richiesto con i motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti, ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Esercizi Aeroportuali S.E.A. Spa e di Scotta Impianti S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2016 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Collegio deve prescindere dallo scrutinio del merito del presente ricorso atteso che, con atto depositato in giudizio in data 4.11.2016, sottoscritto per accettazione dalle controparti, l’istante ha rinunciato al ricorso, a spese compensate.