TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-10-04, n. 202200562
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Testo completo
Pubblicato il 04/10/2022
N. 00562/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00278/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Falconara Marittima, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dal Comune di Falconara Marittima prot. n. -OMISSIS- del 4 marzo 2022, -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Falconara Marittima;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Comune di Falconara Marittima ha comunicato la pubblicazione della graduatoria definitiva della selezione per l’assegnazione di un alloggio ERP a cui la stessa ha partecipato.
A sostegno del gravame sono stati sollevati vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, per non essere stati considerati taluni requisiti soggettivi (cfr., allegato A alla legge regionale n. 22/2006) dichiarati dalla ricorrente ai fini dell’attribuzione del punteggio. In particolare:
- in relazione al requisito di cui al punto 4) “Disabilità”, la Commissione non avrebbe assegnato alcun punteggio nonostante la presenza, all’interno del nucleo familiare, di un portatore di handicap dichiarato;
- in relazione ai requisiti di cui al punto 7) “Nucleo composto da giovani under 30” e di cui al punto 8) “Nucleo composto da anziani over 65”, non sarebbero stati riconosciuti punti nonostante la presenza, all’interno del nucleo familiare, sia di un componente under 30 sia di un componente over 65;
- infine, per quanto concerne il requisito di cui al punto 9) “Presenza continuativa nella graduatoria ERP”, non sarebbe stato attribuito alcun punteggio, sebbene con la nota prot. n. -OMISSIS-del 2016 il Comune stesso aveva comunicato all’interessata l’utile