TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-03-05, n. 202102746
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Testo completo
Pubblicato il 05/03/2021
N. 02746/2021 REG.PROV.COLL.
N. 11223/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11223 del 2020, proposto da
Euro&Promos Fm S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Sergio Grillo, Jacopo Polinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna40;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale in Carica, Presso L'Avvocatura Regionale, Regione Lazio, Centrale Acquisti Direzione Regionale, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Regione Lazio, Centrale Acquisti Direzione Regionale, in persona del Legale Rappr. pro tempore, Presso L'Avvocatura Regionale, Regione Lazio, Commissario Nominato Ai Sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 Marzo 2013, Regione Lazio, Commissario Nominato Ai Sensi della Delibera Consiglio Ministri del 21 Marzo 2013, Presso Avvoc. Stato, Regione Lazio, Commissario Nominato Ai Sensi della Delibera Consiglio Ministri del 21 Marzo 2013, Presso Avv. Regionale non costituiti in giudizio;
Commissario Ad Acta Sanita' per la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Meranese Servizi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso, Nicola De Zan, Mauro Marangon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
I.S.S. Italia A Barbato S.R.L, nella persona del Legale Rappresentante Pro Tempore, Jobbing Soc. Coop, Nella persona del Legale Rappresentante Pro Tempore, Sagad S.R.L Nella persona del Legale Rappresentante Pro Tempore non costituiti in giudizio;
ER Societa' Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Consolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa sospensione degli effetti
della Determinazione della Centrale Acquisti Regionale, area pianificazione e gare per enti del servizio sanitario regionale, n. G12026 del 16 ottobre 2020, proposta n. 15712, avente ad oggetto “ Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio. Provvedimento di aggiudicazione per un importo complessivo pari ad € 302.288.579,79 i.e./60 mesi ” nella parte in cui è stata disposta l'aggiudicazione del Lotto 7 al costituendo RTI composto da Meranese Servizi S.p.A., I.S.S. Italia A Barbato S.r.l. e Jobbing soc. coop., comunicata in data 20 ottobre 2020.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da MERANESE SERVIZI S.P.A. il 22\1\2021:
dell'ammissione alla gara di Euro&Promos FM s.p.a., ovvero tutti gli atti e verbali con i quali e sulla base dei quali Euro&Promos è stata ammessa e collocata nella graduatoria finale; con dichiarazione di esclusione della stessa dalla gara o, in subordine, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della Stazione Appaltante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Meranese Servizi S.p.A. e di ER Società Cooperativa e di Commissario Ad Acta Sanità per la Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2021 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con Bando di gara pubblicato sulla GUUE del 22 dicembre 2017, in esecuzione della Determinazione del 19 dicembre 2017, la Regione Lazio ha indetto una procedura aperta di rilevanza comunitaria finalizzata all’affidamento centralizzato del servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, suddivisa in 17 lotti, per una durata di 36 mesi decorrenti dalla data della stipula, e per un importo complessivo a base d’asta di Euro 408.523.175,52 IVA esclusa e al netto dei costi per rischi da interferenza pari a Euro 179.000,00.
Il criterio di affidamento prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, (70 punti per il pregio tecnico e i restanti 30 punti per il prezzo).
Alla data di scadenza per l’invio delle domande di partecipazione fissata al 31 maggio 2018, hanno presentato offerta n. 47 operatori economici, ridotti a n. 43 in fase di ammissione.
Quindi, con Determinazione della Centrale Acquisti Regionale area pianificazione e gare per enti del servizio sanitario regionale n. G12026 del 16 ottobre 2020, comunicata il successivo 20 ottobre, è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto 7 della gara in esame al costituendo RTI Meranese. Al secondo posto della graduatoria si è posizionato il costituendo RTI ER ed al terzo la Euro&Promos.
A seguito di istanza di accesso presentata dall’odierna esponente il giorno stesso della recezione della comunicazione dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante ha provveduto alla ostensione dei documenti richiesti in data 11 novembre 2020.
Con il ricorso in esame, notificato l’11 dicembre 2020, la Euro&Promos ha impugnato la predetta determinazione n. G12026 comunicata il 20 ottobre 2020 nella parte in cui ha disposto l’aggiudicazione del lotto 7 al costituendo RTI Meranese, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti.
A sostegno della propria domanda, ha articolato due motivi di diritto come di seguito sintetizzati:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 97 d.lgs. n. 50/2016, illogicità e contraddittorietà manifeste, irragionevolezza della motivazione atteso che sia l’offerta del RTI aggiudicatario, sia quella del secondo nella graduatoria finale del Lotto 7 sarebbe inattendibile, in quanto numerosi costi sarebbero stati fortemente sottostimati o addirittura niente affatto considerati;
- violazione, falsa applicazione della legge di gara, specificamente del sub allegato A al capitolato tecnico, in quanto l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara anche per una non conformità dell’Offerta Tecnica non altrimenti sanabile.
Si sono costituite la Regione Lazio, il Commissario ad acta Sanità per la Regione Lazio e le società controinteressate, contestando tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto e concludendo per la reiezione del ricorso.
In via preliminare: la Regione ha eccepito l’inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso per tardività; la Meranese ha rilevato l’insussistenza di un effettivo e concreto interesse in capo alla ricorrente, classificatasi al terzo posto; il Commissario ad acta ha chiesto volersi dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con ordinanza n. 74 dell’8 gennaio 2021, è stata respinta l’istanza di adozione di misure cautelari, “ ritenuto che, impregiudicata la valutazione delle eccezioni preliminari sollevate dalle resistenti, per la natura delle questioni poste - le quali richiedono una valutazione “piena” e una decisione non interinale - le esigenze del ricorrente appaiono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito ”.
In data 11 gennaio 2021, la società Meranese Servizi s.p.a. ha notificato ricorso incidentale contestando l’ammissione alla procedura di gara della ricorrente principale, per violazione dell’art. 80 comma 5, lettera a) e lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, avendo omesso la concorrente di comunicare alla SA gravi illeciti professionali rilevanti, gran parte dei quali intervenuti in corso di gara. La Commissione, quindi, non avrebbe potuto effettuare il giudizio di affidabilità.
All’udienza del 16 febbraio 2021 la causa è