TAR Genova, sez. II, sentenza 2020-11-02, n. 202000744

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2020-11-02, n. 202000744
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202000744
Data del deposito : 2 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2020

N. 00744/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00646/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 646 del 2015, proposto da
Acquedotto di Savona s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati L A L, G S e S S, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, piazza dei Giustiniani 7/D;

contro

Provincia di Savona, rappresentata e difesa dall'avvocato G E, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. Liguria;

nei confronti

Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese s.p.a., rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso A. Saffi,7/2;
C.I.R.A. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Gaggero e Andrea Michetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via Roma 4/3;
Servizi Ambientali s.p.a. e Servizi Comunali Associati s.r.l., rappresentate e difese dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Silvia Battistella in Genova, via Roma 4/3;

per l'annullamento

della deliberazione del consiglio provinciale di Savona n. 23 del 7.5.2015, avente ad oggetto organizzazione ed affidamento del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Savona, del Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese s.p.a., di C.I.R.A. s.r.l., di Servizi Ambientali s.p.a. e di Servizi Comunali Associati s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2020 il dott. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 25.6.2015 e depositato il 7.7.2015 la società Acquedotto di Savona s.p.a., società che gestiva gli acquedotti comunali ed il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nei Comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore, Altare, Bergeggi, Cairo Montenotte, Celle Ligure, Cengio, Noli, Quiliano, Savona, Spotorno, Stella, Vado Ligure e Varazze, ha impugnato la deliberazione 7.5.2015, n. 23, con cui il consiglio provinciale di Savona, nell’approvare le decisioni delle assemblee d’ambito dei sindaci dell'ATO Centro Ovest 2 svoltesi in data 11.7.2014 e 27.2.2015, ha confermato l’individuazione della forma di affidamento del servizio idrico integrato secondo la modalità “in house providing” negli ambiti territoriali ottimali di competenza della Provincia di Savona.

A sostegno del gravame ha dedotto quattro motivi di ricorso, come segue.

1. Sulla carenza delle condizioni legittimanti l'affidamento in house a C.I.R.A. s.r.l., servizi ambientali s.p.a. e servizi comunali associati s.r.l.. Violazione dell'art. 149bis, D.Lgs. 152/2006 - Violazione dell'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011, come modificato dall'art. 1, comma 609, legge 190/2014 - Violazione dell'art. 34, comma 20, legge 221/2012 - Violazione degli artt. 1, 3 e 6, legge 241/1990 - Violazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione - Violazione degli artt. 18, 49, 56 e 345 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea - Violazione dell'art. 2, L.R. 1/2014 - Violazione dei principi di buona amministrazione e proporzionalità – Eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità, perplessità, sviamento, travisamento dei presupposti di fatto e diritto ed ingiustizia manifesta.

2. Sull'omissione di adempimenti obbligatori prodromici ai prospettati affidamenti "in house". Violazione dell'art. 149-bis, D.Lgs. 152/2006 - Violazione dell'art. 3bis, comma 1-bis, legge 148/2011, come modificato dall'art. 1, comma 609, legge 190/2014 - Violazione dell'art. 34, comma 20, legge 221/2012 - Violazione degli artt. 1, 3 e 6, legge 241/1990 - Violazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione - Violazione degli artt. 18, 49, 56 e 345 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea - Violazione dell'art. 2, L.R. 1/2014 - Violazione dei principi di buona amministrazione e proporzionalità - Eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità, perplessità, sviamento, travisamento dei presupposti di fatto e diritto ed ingiustizia manifesta.

3. Sull'incompatibilità con il principio di adeguatezza delle dimensioni gestionali dei prefigurati distinti affidamenti "in house" dell'ATO centro ovest 1. Violazione dell'art.147, D.Lgs. 152/2006 - Violazione degli artt. 2 e 5, L.R. 1/2014 - Violazione degli artt. 1, 3 e 6, legge 241/1990 - Violazione dell'art. 97 della Costituzione - Violazione dei principi di buona amministrazione e proporzionalità - Eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità, perplessità, sviamento, travisamento dei presupposti di fatto e diritto ed ingiustizia manifesta.

4. Sulla tutela delle odierne gestioni idriche di Acquedotto di Savona. Violazione dell'art. 34, comma 22, legge 221/2012 – Violazione dell'art. 172, D.Lgs. 152/2006- Violazione degli artt. 1, 3, 6 e 7, legge 241/1990 - Violazione degli artt. 41, 42 e 97 della Costituzione - Violazione degli artt. 18, 49, 56 e 345 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea - Violazione dei principi di buona amministrazione, certezza del diritto, proporzionalità e tutela dell'affidamento - Violazione del piano stralcio per 1'ATO Centro Ovest 1 e 1'ATO Centro Ovest 2, di cui alla deliberazione n. 17, del 22.4.2014, della Giunta Provinciale di Savona - Eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto ed ingiustizia manifesta.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Savona e le società Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese s.p.a., C.I.R.A. s.r.l., Servizi Ambientali s.p.a. e Servizi Comunali Associati s.r.l. preliminarmente eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso, nel merito controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.

Previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, all’udienza pubblica del 14 ottobre 2020 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Come eccepito dalla Provincia di Savona e dalle società controinteressate, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Giova procedere ad una ricognizione della normativa in materia di servizio idrico integrato.

Fin dalla legge 5.1.1994, n. 36 (cosiddetta legge Galli), poi trasfusa nella parte III del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 (codice dell’ambiente, artt. 147 e ss.), il legislatore italiano ha inteso superare la frammentazione delle gestioni comunali, predicando l’organizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali, da delimitarsi a cura delle regioni.

L’organizzazione del servizio idrico integrato è attualmente compendiata nell’art. 147 del codice dell’ambiente, a mente del quale i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni, cui spetta altresì l’individuazione degli enti di governo d’ambito, ai quali è trasferito l'esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche spettanti agli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale.

Più in particolare, ai sensi dell’art. 150 del D. Lgs. n. 152/2006, spetta all'autorità d'ambito individuata dalla regione la scelta, a monte, circa la forma di gestione del servizio (comma 1), fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1. società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

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