TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-01-13, n. 201200173

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-01-13, n. 201200173
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201200173
Data del deposito : 13 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00456/2010 REG.RIC.

N. 00173/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00456/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 456 del 2010, proposto da:
G G e P G, rappresentati e difesi dall'avv. S P, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Cognetti, n. 25;

contro

Comune di Cassano delle Murge - non costituito;

nei confronti di

F A e F P - non costituiti;

per la declaratoria di nullità

“e, ove occorra, per l'annullamento del provvedimento del Dirigente UTC del Comune di Cassano delle Murge addì 25 febbraio 2010, prot. n. 0003503/P/PG.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 la dott. ssa R G e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. S P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato il 29 marzo 2010 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 2 aprile 2010, i sig.ri G G e P G hanno chiesto la declaratoria di nullità e, ove occorra, l'annullamento del provvedimento prot. n. 0003503/P/PG del 25 febbraio 2010 con il quale il Responsabile del Servizio Settore 1 – Territorio del Comune di Cassano delle Murge “all’esito della compiuta ricognizione” ha dichiarato e disposto “l'annullamento, anche in autotutela, dell’accertamento di conformità urbanistica del 15.5.2008”.

A sostegno della nullità del provvedimento impugnato, dedotta ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, i ricorrenti lamentano la mancanza degli elementi della volontà e dell’oggetto;
ad avviso di essi ricorrenti mancherebbe una qualsivoglia ragione d’essere del provvedimento oggetto di gravame, né vi sarebbe una ragione giuridicamente apprezzabile che avrebbe determinato il Comune ad adottare l’annullamento in autotutela dell’accertamento di conformità urbanistica del 15 maggio 2008, considerato che tale provvedimento sarebbe già stato annullato da questo Tribunale con sentenza di questa stessa Sezione III n. 1262 del 26 maggio 2009 e, pertanto, il provvedimento medesimo sarebbe altresì nullo in quanto privo dell’oggetto.

A sostegno della annullabilità, dedotta in via subordinata, i sig.ri Gravinese deducono i seguenti autonomi motivi di censura: 1) omessa comunicazione di avvio del procedimento in ordine alla quale i ricorrenti rilevano che il difetto di tale garanzia procedimentale sarebbe nei fatti;
tale comunicazione avrebbe consentito ad essi ricorrenti di illustrare le ragioni di inopportunità e di illegittimità del provvedimento impugnato e di richiamare soprattutto il principio di effettività della tutela giurisdizionale;
2) violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale in quanto sarebbe attualmente pendente l’appello presso il Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1262 del 26 maggio 2009 con cui questa Sezione ha annullato l’accertamento di conformità urbanistica del 15 maggio 2008 e, pertanto, non potrebbe ammettersi che la P.A., parte in causa, pendente un controversia in gradi di appello, possa ritenere di sottrarre a tale giudice l’apprezzamento di una determinata fattispecie;
3) violazione dei principi in tema di sanatoria giurisprudenziale nonché in tema di acquisizione dell’abuso edilizio al patrimonio comunale;
il provvedimento impugnato recepirebbe acriticamente le conclusioni in tema di sanatoria giurisprudenziale rappresentate nella medesima menzionata sentenza 1262/2009 di questo Tribunale e, pertanto, la sua motivazione sarebbe inficiata dagli stessi vizi dedotti nell’appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza stessa.

Parte ricorrente ha prodotto documentazione e presentato una memoria per l’udienza di discussione.

Alla udienza pubblica del 24 novembre 2011 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Coglie nel segno il primo motivo di ricorso proposto in via principale con il quale i ricorrenti hanno dedotto la nullità del provvedimento impugnato, ex art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, in quanto privo dell’oggetto.

Il Collegio, concordando con la prospettazione di parte ricorrente ritiene che, considerato che il provvedimento di accertamento di conformità urbanistica del 15 maggio 2008, annullato in autotutela dal Comune con il provvedimento prot. n. 0003503/P/PG del 25 febbraio 2010 impugnato con il presente ricorso, è già stato dichiarato nullo e comunque annullato da questo Tribunale con sentenza di questa stessa Sezione III n. 1262 del 26 maggio 2009, come risulta peraltro espressamente dallo stesso contenuto del provvedimento oggetto dell’odierno gravame che ne dispone l’annullamento “anche” in autotutela, nonché dalla documentazione versata in atti, il provvedimento medesimo deve essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 21-septies, comma 1, della legge n. 241 del 1990 in quanto difettoso di un elemento essenziale e precisamente per mancanza dell’oggetto.

Conclusivamente il Collegio, rilevato che tale punto di diritto deve ritenersi risolutivo, ritiene che il profilo di nullità dedotto con la sopra illustrata censura abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto all’ulteriore profilo di nullità dedotto con il primo motivo di ricorso proposto in via principale, sicché la sua fondatezza comporta l’accoglimento del ricorso stesso, senza necessità di pronunziarsi sugli autonomi motivi di censura dedotti in via subordinata a sostegno della annullabilità del provvedimento stesso.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico del Comune di Cassano delle Murge, nell’importo liquidato nel dispositivo.

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