TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-08-31, n. 202300641
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Pubblicato il 31/08/2023
N. 00641/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00440/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2022, proposto da
Condominio di via Mazzini n. 6/8 Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sassari, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M R, S P, M I R e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sindaco del Comune di Sassari, quale Ufficiale del Governo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
1) dell'ordinanza n. 37 in data 16/3/2022, notificata in data 21 aprile 2022, mediante la quale il Sindaco del Comune di Sassari, quale ufficiale del Governo, ha ordinato, agli effetti dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), al condominio ricorrente “ ... la messa in sicurezza di emergenza entro 30 gg. dalla notifica dell'Ordinanza, mediante: all'interno dell'edificio idonee opere di puntellamento, rimozione delle parti di manufatto ammalorate ed a rischio crollo ... all'esterno dell'edificio delimitazione con adeguato transennamento dell'area esterna adibita a parcheggio pubblico soprastante i locali interrati del fabbricato di via Mazzini 6-8, con contestuale rimozione e accatastamento delle transenne attualmente presenti posizionate dall'Amministrazione … ” e “ … la messa in sicurezza definitiva entro 90 gg. dalla notifica dell'Ordinanza mediante l'esecuzione, in funzione dell'attuale stato di conservazione delle strutture sottostanti, dei lavori di manutenzione straordinaria necessari sul solaio e le strutture portanti dei locali, con contestuale presentazione di nuovo certificato di collaudo del solaio interessato dall'intervento di manutenzione straordinaria, come da carichi originariamente previsti, e restituzione all'Amministrazione Comunale dell'uso dei posti macchina pubblici, per i quali l'area soprastante è destinata … ”;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il condominio ricorrente è proprietario nel Comune di Sassari di un’area sotterranea adibita ad autorimessa che si estende sotto gli edifici rispettivamente censiti al n. 6 e al n. 8 di Via Mazzini, parzialmente sovrastata da una porzione del piano stradale della via, destinata a marciapiede per una
profondità di circa 1,45 m (di proprietà del Comune di Sassari) e adibita a parcheggio pubblico per la restante parte (di proprietà del condominio, ma assoggettata anch’essa ad uso pubblico).
Con l’odierno ricorso il condominio impugna l’ordinanza n. 37 del 16.3.2022, con cui il Sindaco di Sassari ha ordinato allo stesso, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), “ la messa in sicurezza di emergenza entro 30 gg. dalla notifica dell’Ordinanza, mediante: all’interno dell’edificio idonee opere di puntellamento, rimozione delle parti di manufatto ammalorate ed a rischio crollo [...] all’esterno dell’edificio delimitazione con adeguato transennamento dell’area esterna adibita a parcheggio pubblico soprastante i locali interrati del fabbricato di via Mazzini 6-8, con contestuale rimozione e accatastamento delle transenne attualmente presenti posizionate dall’Amministrazione […]” e “ la messa in sicurezza definitiva entro 90 gg. dalla notifica dell’Ordinanza mediante l’esecuzione, in funzione dell’attuale stato di conservazione delle strutture sottostanti, dei lavori di manutenzione straordinaria necessari sul solaio e le strutture portanti dei locali, con contestuale presentazione di nuovo certificato di collaudo del solaio interessato dall’intervento di manutenzione straordinaria, come da carichi originariamente previsti, e restituzione all’Amministrazione Comunale dell’uso dei posti macchina pubblici, per i quali l’area soprastante è destinata […]”.
1.1. Espone in fatto il ricorrente che:
- il Comandante della Polizia Municipale di Sassari, con ordinanza n. 169/2018, aveva interdetto l’uso e la fermata dei veicoli nei menzionati parcheggi pubblici, provvedendo all’installazione di transenne;
- il Sindaco quindi, aveva ordinato al condominio l’eliminazione dello stato di pericolo con ordinanza n. 8 del 10.1.2019, che veniva sospesa in seguito all’instaurazione di trattative tra le parti;
- il condominio, ritenendo – alla luce degli esiti delle verifiche eseguite da un professionista da esso incaricato - che la rovina degli immobili in questione fosse ascrivibile alla responsabilità del Comune, ricorreva al Tribunale di Sassari ex art. 696- bis c.p.c. (“ Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ”) per accertare (in vista di un tentativo di conciliazione tra le parti), in contraddittorio con l’Amministrazione comunale: i) lo stato dei luoghi;ii) le cause della rovina degli immobili;iii) la natura e il valore delle opere necessarie per l’eliminazione dei vizi, la rimozione dei danni e, in generale, il ripristino a regola d’arte e in sicurezza dello stato dei luoghi;
- il Tribunale, con ordinanza in data 17.5.2022, provvedeva alla nomina del CTU e fissava l’udienza del 23.5.2022 per il conferimento dell’incarico, poi rinviata varie volte e infine svoltasi il 28.6.2022.
Nelle more del menzionato procedimento giudiziario è stata adottata e notificata al condominio ricorrente l’ordinanza impugnata con l’odierno ricorso.
L’ordinanza è stata adottata in considerazione dello stato di pericolo già in precedenza accertato dalla Polizia municipale – Ufficio Stati di Pericolo nella relazione prot. 5834 dell’8.1.2019, nella quale si evidenzia quanto segue:
“ In particolare il rischio è rappresentato dalla possibile caduta di porzioni di solaio nei garage sottostanti il marciapiede ed i posti auto siti lungo la via Mazzini 6-8.
All’interno dei garage, oltre alle evidenti infiltrazioni idriche provenienti dal lato della sede stradale, si è potuto constatare il distacco di porzioni rilevanti di intonaco dal solaio nonché di parti di copriferro dalle travi portanti così come sono visibili le ulteriori porzioni di manufatto in fase di distacco.
L’unico intervento messo in atto riguarda la recinzione dell’area esterna lungo la via Mazzini e destinata a posti auto pubblici, temporaneamente interdetti.
Alla luce di tutto ciò si ritiene debba essere emessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 […] apposita Ordinanza contingibile ed urgente che obblighi la Proprietà alla immediata eliminazione dello stato di pericolo con la messa in sicurezza di emergenza e definitiva ”.