TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-03-14, n. 202405225

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-03-14, n. 202405225
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202405225
Data del deposito : 14 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2024

N. 05225/2024 REG.PROV.COLL.

N. 07612/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7612 del 2016, proposto da
DA s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Urbano Bessegato, Sergio Dal Prà, Alessandro Janna, Luca Donà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



contro

Ministero dello Sviluppo Economico (ora: Ministero delle Imprese e del Made in Italy), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12



nei confronti

DI S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Sanino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, al Viale Parioli, n. 180 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



per l’annullamento

- dei decreti dirigenziali del Ministero dello Sviluppo Economico n. 7209 del 28 gennaio 2016 e n. 1103 del 16 marzo 2015, con i quali è stata disposta la revoca dei decreti ministeriali nn. 21 del 16 febbraio 2006 e 24 del 3 marzo 2006 che avevano ammesso la società ricorrente alla fruizione di benefici ai sensi dell’art. 103, commi 5 e 6, della legge n. 388 del 2000;

- delle note di DI S.p.A. n. 10218 del 24 febbraio 2009, n. 016374 del 10 aprile 2009 e n. 11408 del 25 marzo 2016;

- della circolare ministeriale n. 946084 del 17 febbraio 2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e di DI S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Espone parte ricorrente di aver inviato al procedente Ministero delle Attività produttive, in data 25 febbraio 2003, domanda di prenotazione delle agevolazioni “Quick response”, indicando gli investimenti programmati in complessivi € 203.000,00.

Con decreto del 18 dicembre 2003, il Ministero disponeva la prenotazione delle agevolazioni in favore di DA per € 84.251,45.

Successivamente all’erogazione dell’agevolazione, DI S.p.A. (succeduta, in qualità di gestore, a MCC S.p.A.) comunicava alla ricorrente che il progetto dalla medesima presentato non sarebbe stato ammissibile, a fronte del mancato rispetto del parametro dell’80% dei pagamenti ammissibili attribuiti al progetto medesimo, rispetto all’ammontare dei costi rendicontati e periziati nella domanda di fruizione (€ 203.824,95).

Interveniva, quindi, la gravata determinazione ministeriale, recante revoca della consentita agevolazione, in ragione della motivazione, come sopra esplicitata.

2. A sostegno della proposta impugnativa, parte ricorrente ha dedotto i seguenti argomenti di censura:

2.1) Violazione ed errata applicazione degli artt. 2 e 4.1 del bando di cui alla circolare prot. n. 900502 del 10 dicembre 2002 del Ministero delle Attività produttive e dell’art. 1 del decreto n. 946/R2 del 18 dicembre 2003. Eccesso di potere per travisamento dei fatti;

2.2) Violazione ed errata applicazione del combinato disposto dell’art. 321-nonies della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e per difetto di motivazione;

2.3) Violazione ed errata applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti e difetto di motivazione;

2.4) Violazione ed errata applicazione dell’art. 4.8 del bando di cui alla circolare prot. n. 900502 del 10 dicembre 2002 del Ministero delle Attività produttive. Violazione ed errata applicazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e ingiustizia e per difetto di motivazione;

2.5) Violazione ed errata applicazione dell’art. 6 del bando di cui alla circolare prot. n. 900502 del 10 dicembre 2002 del Ministero delle Attività produttive. Violazione ed errata applicazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e per difetto di motivazione;

2.6) Eccezione di decadenza e prescrizione;

2.7) Violazione ed errata applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, manifesta irragionevolezza e difetto di motivazione.

3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.

4. In data 23 febbraio 2017 l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; ed ha, omogeneamente a quanto argomentato da DI S.p.A. (costituitasi il 21 luglio 2016),

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