TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-11-30, n. 202302825
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Testo completo
Pubblicato il 30/11/2023
N. 02825/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00926/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 926 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia delle Entrate - Riscossione (Direzione Regionale Campania), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza:
al giudicato formatosi sulla -OMISSIS-– Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e del-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente domandava al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Staccata di RN, l’emissione dei provvedimenti necessari per assicurare l’ottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi sulla -OMISSIS-– Sezione Lavoro.
Con la suddetta sentenza sono state dichiarate non dovute le somme indicate in alcuni atti esattoriali ed il dictum giudiziale non sarebbe stato pienamente eseguito dagli enti convenuti (INPS ed Agenzia delle Entrate - Riscossione), in quanto residuerebbe lo sgravio/la cancellazione delle -OMISSIS-
La sentenza è passata in giudicato (come da attestazione del 26.05.2023) ed è stata notificata agli enti intimati il 23.10.2020.
2.- Si costituiva l’Agenzia delle Entrate concludendo per:
- l’inammissibilità del ricorso, sotto un primo profilo, in quanto si tratterebbe di sentenza autoesecutiva;
- l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, atteso che l’Agenzia, oltre a non avere legittimazione passiva nel