TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-06-23, n. 202301976
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Testo completo
Pubblicato il 23/06/2023
N. 01976/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03475/2010 REG.RIC.
N. 00171/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3475 del 2010, proposto da
D M G T, rappresentata e difesa dall'avvocato S T, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Firenze, 225;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato W P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Territorio per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
A B, rappresentato e difeso dall'avvocato Aurelio Cardaci, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via R. Imbriani, 183;
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2011, proposto da
A B, rappresentato e difeso dall'avvocato Aurelio Cardaci, con domicilio eletto presso lo studio Aurelio Cardaci in Catania, via R. Imbriani, 183;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Maria Roberto Buccheri con domicilio eletto l’ufficio legale dell’ente;
Agenzia del Territorio per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
D M G T, rappresentata e difesa dall'avvocato S T, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Firenze, 225;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 3475 del 2010:
- dell’ordinanza n. 18 del 16.9.2010 recante irrogazione di sanzione pecuniaria;
- di ogni altro atto, antecedente o successivo, comunque presupposto connesso o conseguenziale, quanto al ricorso n. 171 del 2011:
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 18 del 16 settembre 2010 recante irrogazione di sanzione pecuniaria;
- di tutti gli atti allegati ed anche di quelli sconosciuti.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catania, dell’Agenzia del Territorio per la Provincia di Catania, di A B e di D M G T;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 14 settembre 2001, il signor B A, conduttore dell’immobile di proprietà della sig.ra Tringale Donata presentava una comunicazione di inizio lavori per la realizzazione delle seguenti opere: “ 1) svellimento pezzi igienico sanitari esistenti;2) svellimento, rivestimento e pavimentazione servizi;3) realizzazione tramezzature intere;4) posa in opera sanitari;4) tinteggiatura pareti;5) realizzazione impianto idrico, elettrico e di climatizzazione secondo le norme vigenti ” (v. all. n.4 alla memoria di costituzione del Comune di Catania nel ricorso n.r.g. 3475/2010).
Con nota del 19 ottobre 2001, notificata al Sig. B, il Comune di Catania comunicava il mancato accoglimento dell’istanza sopra indicata ritenendo necessario il rilascio di autorizzazione espressa e allegava apposito fac-simile di istanza con indicazione della documentazione occorrente (v. all. n.5 alla memoria di costituzione del Comune di Catania nel ricorso n.r.g. 3475/2010). L’interessato, tuttavia, non presentava la documentazione richiesta dall’ente.
Il 13 febbraio 2002, la Sezione Controllo Edilizio della Polizia Municipale di Catania accertava l'esecuzione di opere edilizie in assenza di autorizzazione (diversa distribuzione degli spazi interni;realizzazione di 3 locali WC di cui uno nel piano ammezzato;realizzazione di impianti idrico, elettrico e climatizzazione;tinteggiatura delle pareti interne).
Il 5 dicembre 2002 il sig. B presentava altra comunicazione d’inizio lavori per la realizzazione di ulteriore “piccolo vano WC”.
Con nota del 19 ottobre 2006, inviata alla proprietaria e al conduttore, il Comune di Catania comunicava l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione dei provvedimenti sanzionatori per le opere accertate dalla Polizia Municipale rappresentando, altresì, la possibilità di presentare all’ufficio “idonea documentazione quale eventuale istanza di sanatoria e/o autorizzazione” (v. all. n.8 alla memoria di costituzione del Comune di Catania nel ricorso n.r.g. 3475/2010).
In data 1 gennaio 2007, il sig. B presentava richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 per la realizzazione di “nuovi bagni a servizio dell’attività di affittacamere nell’immobile”. Nessun provvedimento espresso veniva adottato nel termine di 60 giorni di cui all’art. 36, comma 3° del D.P.R. 380/2001.
Al diniego tacito faceva seguito un provvedimento espresso di diniego del 9 febbraio 2010.
Con ordinanza n. 7/18 del 21 febbraio 2007, il Comune irrogava la sanzione pecuniaria di € 516,00 per le opere eseguite senza la preventiva autorizzazione “nelle more della risoluzione della richiesta di sanatoria”.
Con ordinanza n. 18 del 16 settembre 2010, il Comune di Catania - richiamato il diniego di accertamento di conformità – applicava, ad entrambi i soggetti, la sanzione pecuniaria di € 25.484,00 per la realizzazione degli abusi in assenza di autorizzazione edilizia. Tale provvedimento veniva rispettivamente comunicato alla proprietaria in data 2 ottobre 2010 e al responsabile dell’abuso il 2 novembre 2010.
Con ricorso iscritto al n.r.g. 3475/2010 la proprietaria dell’immobile ha impugnato l’ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
1)violazione e falsa applicazione di legge (art. 5 della l.r. 37/1985;artt. 10, 16 e 28 della legge n. 47/1985;art. 37 del DPR 380/2001);eccesso di potere per mancanza di presupposto, illogicità, travisamento, carenza di istruttoria, difetto di motivazione sviamento di potere. Violazione del principio di correttezza dell’azione amministrativa. Violazione del principio del contrarius actus. Violazione dell’interesse pubblico.
Parte ricorrente ritiene che sulla originaria comunicazione di inizio lavori del 14 settembre 2001 si sia formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 5 della l.r. 37/1985 con conseguente illegittimità della successiva attività dell’amministrazione.
2) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 5 della l.r. 37/1985;artt. 10, 16 e 28 della legge n. 47/1985;art. 37 del D.P.R. 380/2001;art. 3 della legge n. 241/1990);eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, mancanza di presupposto, illogicità.
Con riferimento al diniego opposto all’istanza di accertamento di conformità parte ricorrente ne censura l’illegittimità sia per le censure già formulate nel primo motivo di ricorso, sia per difetto di motivazione.
3) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 10, 16 e 28 della legge n. 47/1985;art. 37 del D.P.R. 380/2001) in relazione all’entità della sanzione applicata.
4) Omessa comunicazione di avvio del procedimento.
5)Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della legge n. 47/18 e difetto di motivazione in relazione all’incremento di valore determinato dall’Agenzia del Territorio con la nota dell’8 giugno 2006 “sconosciuta alla ricorrente” e, pertanto, ritenuto non supportato da adeguata motivazione.
Parte ricorrente ha, inoltre, formulato una generica domanda di risarcimento dei danni con richiesta di declaratoria di insussistenza di alcun onere di pagamento in capo alla proprietaria dell’immobile dovendosi ritenere onerato solo il conduttore dell’immobile, responsabile degli abusi.
Con ricorso recante n.r.g.171/2011 il conduttore dell’immobile ha impugnato l’ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria e ne ha chiesto l’annullamento, per i seguenti motivi:
1-2) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della l.r. n 37/1985;degli artt. 8 e 26 della legge n. 47/1985, degli artt. 3 e 21 nonies L. 241/90. Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 32 del 23.12.2000. Violazione dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e correttezza nel procedimento amministrativo. Difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto il profilo di travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Parte ricorrente afferma che la comunicazione di inizio lavori fosse sufficiente alla realizzazione delle opere contestate, trattandosi di opere interne per le quali non era necessaria alcuna autorizzazione, tenuto anche conto che l’esercente l’attività di affittacamere, ancorché in immobile condotto in locazione, non deve cambiare la destinazione d’uso dell’immobile che deve rimanere destinato a civile abitazione (primo e secondo motivo di ricorso).
3) Travisamento dei fatti;contraddittorietà;eccesso di potere per sviamento;accettazione implicita delle opere;carenza del presupposto;prescrizione delle somme.
Parte ricorrente dopo aver affermato che l’istanza di sanatoria presentata il 19 gennaio 2007 “ non poteva che essere rigettata, come è avvenuto e si evince dal provvedimento di diniego n. 100 del 01.02.2010 prot. 33090 del 09.02.2010, trattandosi di opere interne comunicate ai sensi dell’art. 9 l. r. 37/1985 ” ritiene, tuttavia che sarebbe decorso il “ termine perentorio di cui all’art. 26 l. r. 37/1985 ” per cui l’istanza sarebbe stata accolta e le opere sanate.
Nello stesso motivo parte ricorrente sostiene, infine, che il diniego non sarebbe sufficientemente motivato mancando “l’individuazione delle norme urbanistiche ostative all’accoglimento dell’istanza proposta”.
4) Illegittimità, illogicità della sanzione pecuniaria. Impossibilità di conguaglio e violazione del principio di certezza, determinatezza e definitività.
Parte ricorrente, dopo aver richiamato la precedente ordinanza n.07/18 del 21.02.2007 di irrogazione della sanzione minima di € 516,00, sostiene che tale atto avrebbe “esaurito la capacità sanzionatoria del Comune”. Ritiene, inoltre, che la sanzione oltre ad essere sproporzionata sarebbe priva dei criteri di calcolo utilizzata per la complessiva determinazione anche in ragione dell’omessa allegazione della nota dell’Agenzia del Territorio prot. n. 126481 del 08.06.2006.
Il Comune di Catania si è costituito in giudizio in entrambi i ricorsi di cui ne chiesto il rigetto evidenziando quanto segue:
- la comunicazione di inizio lavori del 14 settembre 2001 è stata espressamente riscontrata, in senso negativo, ritenendo necessario il rilascio di autorizzazione espressa e, pertanto, le opere in questione non potevano considerarsi asseverate stante: 1) l'esplicito diniego della Direzione Urbanistica;2) la mancata contestazione da parte del richiedente;3) la presentazione di istanza di accertamento di conformità da parte dell’interessato che, quindi, ha ammesso di aver eseguito le opere senza titolo autorizzatorio;
- la richiesta di accertamento di conformità è stata tacitamente denegata ai sensi del disposto del comma 3° dell'articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001, e tale diniego non è stato tempestivamente impugnato;non è stato impugnato nemmeno il successivo diniego espresso (meramente confermativo del precedente);
- la sanzione prevista è stata applicata in conformità alle disposizioni di legge;
La difesa dell’ente ha, inoltre, eccepito l’irricevibilità del ricorso n. 171/2011 poiché notificato il 22 dicembre 2010, oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento che si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza il 14 ottobre 2010.
Si è costituita, in entrambi i ricorsi, anche l’Agenzia del Territorio che ha depositato una relazione illustrativa sulla modalità di determinazione dell’incremento per il cambio di destinazione d’uso.
Con ordinanza n. 233/2011 (confermata da C.G.A. n. 554/2011) è stata accolta la domanda formulata dalla ricorrente Tringali nel ricorso n.r.g. 3475/2010 in considerazione della ritenuta estraneità della ricorrente rispetto agli abusi contestati.
Con ordinanza n. 232/2011 è stata, invece, respinta la domanda cautelare proposta dal ricorrente B nel ricorso n.r.g. 171/2011.
In data 7 febbraio 2011, il signor B ha depositato un atto denominato “ricorso incidentale” nel quale ha integralmente riproposto il contenuto del proprio autonomo ricorso n. 171/2011.
In data 25 febbraio 2011, la signora Tringale, già costituita nel ricorso proposto dal conduttore B, ha depositato un atto denominato “ricorso incidentale” nel quale, oltre a riproporre le censure già articolate nel proprio autonomo ricorso n. 171/2011, ha eccepito l’assoluta estraneità rispetto agli abusi realizzati dal conduttore dell’immobile.
I ricorrenti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi mentre nessun ulteriore atto è stato depositato dal Comune di Catania (che si è limitato a costituirsi con un nuovo procuratore nel ricorso n.r.g. 3475/2010).
Alla pubblica udienza del 10 maggio 2023, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione, come da verbale.
DIRITTO