TAR Venezia, sez. I, sentenza 2009-11-04, n. 200902737

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2009-11-04, n. 200902737
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 200902737
Data del deposito : 4 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02496/1997 REG.RIC.

N. 02737/2009 REG.SEN.

N. 02496/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2496 del 1997, proposto da:
Magazzini Generali di Verona Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. M G M e dall’Avv. S M, con domicilio eletto in Venezia presso lo studio dell’Avv. G P, San Polo, 3080/L;

contro

Regione Veneto - Co.Re.Co. - Sezione di Verona - (Vr);

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

dell’ordinanza del Comitato Regionale di Controllo – Sezione di Verona n. 3808/3810 dd. 24 aprile 1997, recante l’annullamento parziale della deliberazione del Consiglio Comunale di Verona n. 28 dd. 25 febbraio 1997, avente ad oggetto: “Riparametrazione delle tariffe della tassa rifiuti solidi urbani ai sensi dell’art. 65 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 come modificato dall’art. 3, comma 68, della L. 28 dicembre 1995 n. 549 e conseguente determinazione delle tariffe stesse a decorrere dal 1997. Modifica del Regolamento della tassa approvato con atto commissariale n. 1388 del 10 giugno 1994 e successive modifiche ed integrazioni”;
nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/10/2009 il dott. Fulvio Rocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

La ricorrente, Magazzini Generali di Verona S.r.l., espone didi essere succeduta all’omonimo Ente pubblico nella gestione die Magazzini generali di Verona, la cui sede è stata trasferita, alla fine degli anni ’80, nelle moderne strutture realizzate alla periferia di Verona nell’Interporto del Quadrante Europa, noto centro logistico di interscambio tra le direttrici di traffico nord-sud (autostrada e ferrovia del Brennero) ed est – ovest (autostrada e ferrovia Torino – Milano – Venezia – Trieste).

La medesima ricorrente afferma pure di aver diversificato nel tempo la propria attività, affiancando al tradizionale magazzinaggio anche lo svolgimento di processi di lavorazione industriale, come ad esempio l’insacco dei concimi e la rimozione della cera protettiva dalla carrozzeria delle automobili di nuova protezione.

Magazzini Generali precisa in tal senso che è funzionale a tale attività di decerazione la propria disponibilità di una superficie scoperta di oltre 100.000 metri quadri sulla quale stazionano levetture in attesa del relativo trattamento, e che l’area stessa sarebbe comunque inidonea a produrre rifiuti essendo ivi la presenza umana del tutto sporadica o, comunque, marginale.

La stessa ricorrente afferma di produrre, al massimo, tre o quattro cassonetti di rifiuti giornalieri a fronte della propria complessiva disponibilità di una superficie complessiva di mq. 170.000, di cui 100.000 circa scoperti e adibiti – come testè riferito – al deposito delle automobili destinate al predetto processo di decerazione: e che, nondimeno, il Comune di Verona ha chiesto la corresponsione al riguardo di rilevanti e del tutto sproporzionate somme a titolo di tassa per l’asporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ossia – ad esempio – Lire 520.000.000.- (€ 268.557,59.-) annui nel 1991 e nel 1992, Lire 230.000.000.- (€ 118.785,09.-) nel 1993 e Lire 280.000.000.- (e 144.607,93.-) nel 1994, 1995 e 1996.

Ciò ha determinato l’insorgere di un consistente contenzioso, avendo Magazzini Generali impugnato con cadenza annuale, sia in sede amministrativa che giurisdizionale, gli atti di accertamento del tributo, ovvero i provvedimenti deliberativi recanti la fissazione delle tariffe.

Per effetto dell’accoglimento dell’emendamento 1/40 presentato nel corso della discussione della deliberazione recante, a’ sensi dell’art. 65 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 come modificato dall’art. 3, comma 68, della L. 28 dicembre 1995 n. 549, la nuova disciplina di riparametrazione della tariffa della tassa dei rifiuti solidi urbani a valere per l’anno 1997, il Consiglio Comunale di Verona ha – da ultimo – inserito i locali destinati a magazzini generali nella categoria contraddistinta con la lettera A), assoggettata ad una tariffa pari a Lire 1.000.- (€ 0,52) al metro quadro: soluzione, questa, che Magazzini generali reputa non del tutto soddisfacente, non avendo lo stesso Consiglio Comunale accolto l’istanza di totale esonero dal tributo delle aree improduttive di rifiuti, ovvero produttive dei soli rifiuti speciali rinvenienti dallo svolgimento di attività industriali.

In conseguenza di ciò, peraltro, sarebbe stata applicata la tariffa minima del tributo in questione per tutta l’area rientrante nella disponibilità dei Magazzini Generali, ossia per tutti i 170.000 metri quadri dianzi riferiti: e, secondo la medesima ricorrente, si trattava comunque di una decisione per essa vantaggiosa.

La relativa deliberazione consiliare n. 28 dd. 25 febbraio 1997 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente) è stata quindi inoltrata al Comitato Regionale di Controllo – Sezione di Verona, aì sensi e per gli effetti dell’allora vigente L.R. 30 luglio 1991 n. 19.

Con esposto dd. 26 febbraio 1997 inoltrato all’organo di controllo (cfr. ibidem, doc. 2) il Consigliere Comunale Giannantonio V, il quale aveva votato contro l’emendamento anzidetto, ha ritenuto di “segnalare la presunta illegalità (sic!) che si concretizza con l’accoglimento da parte dell’Amministrazione dell’emendamento” anzidetto, posto che “la norma, e tale è un regolamento, non può essere personalizzata come di fatto viene con l’accoglimento dell’emendamento accolto (sic!) dall’amministrazione nell’ambito della delibera 40 (recte: 28). Chiedo che codesto Comitato di Controllo voglia acquisire i verbali del dibattito ed, esaminati gli atti, voglia annullare la deliberazione. Con osservanza” (cfr. ibidem, doc. 2).

Con ordinanza n. 2687 dd. 1 aprile 1997 l’organo di controllo ha disposto, a’ sensi dell’art. 22 della L.R. 19 del 1991, l’interruzione dei termini di esecutività della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, chiedendo all’Amministrazione Comunale la presentazione di deduzioni sull’esposto del Consigliere V.

Tali deduzioni sono state presentate con nota Prot. 101/S.T. dd. 14 aprile 1997, nella quale si afferma – tra l’altro – “che con la deliberazione (consiliare) n. 28 (del 25 febbraio 1997) ..,. è stata data attuazione all’art. 65 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, come indicato nel testo del provvedimento, secondo il quale la tassa rifiuti solidi urbani è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento. Al fine di addivenire alla riparametrazione delle tariffe della tassa, sulla base del principio come sopra enunciato, il Comune si è avvalso di uno Studio di consulenza ambientale che ha proceduto ad una ricognizione a campione dei rifiuti prodotti dalle diverse categorie di contribuenti, indicando per ognuna la potenzialità effettiva alla produzione dei rifiuti stessi differenziandone, alla fine, la tariffa applicabile ad ognuna di esse. Lo studio, ovviamente, è riferito alla generalità degli insediamenti e, quindi, a tipologie analoghe che sono state opportunamente accorpate in gruppi omogenei con attribuzione di una tariffa commisurata al ‘range’ di produzione media dei rifiuti. Pur tuttavia, è emerso che nella vasta gamma di produttori di rifiuti, vi possono essere – come in realtà vi erano – delle tipologie particolari che non possono trovare collocazione con situazioni similari o presunte tali, in quanto rappresentano un’eccezione rispetto alla omogeneità delle situazioni rilevate, evidenziano conseguentemente la loro natura di categorie a sé stanti, non riconducibili alla generalità delle categorie indicate nelle tabelle allegate al provvedimento. I Magazzini Generali di Verona, sotto tale profilo, rappresentano appunto un’evidente eccezione per i motivi di seguito esposti, che hanno legittimato l’accoglimento dell’emendamento proposto, con l’attribuzione ad essi di una tariffa particolarmente attenuata. Trattasi, infatti, di un insediamento di oltre 166.000 mq., di cui ben 102.000 mq. di area scoperta recintata e chiusa in quanto dichiarata zona doganale ed il cui accesso è limitato solo a persone autorizzate. I recinti di cui sopra ospitano autoveicoli d’importazione in attesa di essere sdoganati ed immessi nell’impianto di decerazione prima di essere smistati ai vari conessionari per la vendita. Le aree di cui sopra presentano, conseguentemente, in virtù della sporadica presenza umana, scarsissime attitudini alla produzione di rifiuti assimilati agli urbani, per cui appare equo un trattamento differenziato ai fini della tassa in parola, per attenuare l’onere relativo che altrimenti sarebbe del tutto sproporzionato. L’Ente predetto, del quale tra l’altro il Comune è compartecipe nella misura di un terzo, ha più volte fatto presente l’insostenibile situazione gestionale derivante dall’applicazione di una tariffa troppo onerosa, attivandosi anche con ricorsi all’ex Intendenza di Finanza nei riguardi della superficie tassata che però non ha(nno) dato gli esiti sperati in quanto tale Organo ha sempre sostenuto la tassabilità delle superfici scoperte, pur ravvisando una potenzialità minima alla produzione di rifiuti e lasciando, quindi, alla discrezionalità del Comune di poter agire in direzione di un’attenuazione tariffaria come quella recepita nel presente provvedimento. Sulla base delle considerazioni suesposte, si ritiene l’accoglimento dell’emendamento proposto del tutto corretto sul piano giuridico oltrechè equo sul piano sostanziale e se ne auspica, conseguentemente, l’approvazione da parte di codesto Comitato di Controllo” (cfr. ibidem, doc. 4).

Con ordinanza n. 3808-3810 dd. 24 aprile 1997 l’organo di controllo ha peraltro disposto l’annullamento parziale della deliberazione consiliare n. 28 dd. 25 febbraio 1997, segnatamente riferito al suo allegato A) “nella misura in cui”lo stesso “risulta modificato dall’accoglimento da parte dell’Amministrazione dell’emendamento n. 1/40 specificato nell’allegato 1 … visto il provvedimento n. 2687 in data 20 marzo 1997 con il quale” il Comitato medesimo aveva “chiesto i seguenti chiarimenti: ‘deduzioni all’esposto del Consigliere Comunale V’;
vista la nota n. 101 in data 14 aprile 1997 pervenuta a questo Ufficio il 14 aprile 1997 Prot. n. 2971 con la quale il Sindaco del Comune interessato ha fornito i richiesti chiarimenti;

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