TAR Campobasso, sez. I, decreto collegiale 2013-03-13, n. 201300200

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, decreto collegiale 2013-03-13, n. 201300200
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201300200
Data del deposito : 13 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00521/2009 REG.RIC.

N. 00200/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00521/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato il presente

DECRETO COLLEGIALE

sul ricorso numero di registro generale 521 del 2009, proposto da:


F F, rappresentato e difeso dall'avv. A F, con domicilio eletto presso Lucia Liberatore in Campobasso, via Roma, N.48;


contro

Ministero della Giustizia in Persona del Ministro in carica, Commissione Ministeriale Esami Avvocato Sessione 2008 in Persona, del Presidente in carica, Commissione Esami Avvocato Sessione 2008 c/o la Corte di Appello di Milano in Persona del Presidente in carica, Commissione Esami Avvocato Sessione 2008 c/o la Corte di Appello di Napoli in Persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;

per l'annullamento

del provvedimento di non ammissione alla prova orale nell'esame per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati presso il Distretto della Corte di Appello di Napoli di cui al verbale del giorno 12.02.2009 della commissione esami avvocato di Milano, del giudizio di annullamento degli elaborati di pertinenza del ricorrente nonchè degli atti presupposti, conseguenti e connessi ed in particolare del verbale del 18.12.08 della Commissione Ministeriale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;


Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2013 il dott. Goffredo Zaccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 35 del Codice del processo amministrativo;

Considerato che il ricorrente ha dichiarato in udienza a mezzo del proprio difensore la sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi