TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-06-14, n. 202412205

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-06-14, n. 202412205
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412205
Data del deposito : 14 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2024

N. 12205/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00897/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 897 del 2024, proposto da
Ecoambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G C, F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C in Roma, via Vito Sinisi n. 71;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato G D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Latina, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Lazio - Arpa Lazio, in persona del Direttore pro tempore , non costituita in giudizio;
Azienda sanitaria locale Roma 6, in persona del Direttore pro tempore , non costituita in giudizio;

nei confronti

Società Ecoambiente S.r.l. in amministrazione straordinaria, in persona degli amministratori straordinari Avv.ti -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Tuzza, domicilio eletto presso lo studio sito in Roma, Viale Città d’Europa n.10;
Comune di Albano Laziale, in persona del Sindaco in carica, Società Pontina Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , controinteressati intimati non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare degli effetti, del decreto dirigenziale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, del Direttore Regionale della Direzione Ambiente della Regione Lazio, recante “ disposizioni sulla prosecuzione delle attività di gestione operativa della discarica, di esecuzione e completamento dei lavori del capping ”, in relazione alla discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Cecchina (Roncigliano) Via Ardeatina km 24.640 – Albano Laziale (RM), e di ogni altro atto ad esso presupposto consequenziale e comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale, del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Latina e dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa V A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 26 gennaio 2024 l’odierna ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, domandandone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
degli articoli 12, 13 e 14 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e degli articoli 3 e 21-septies della legga 7 agosto 1990, n. 241. Difetto assoluto di attribuzione: nullità. Difetto dei presupposti, dell’istruttoria e della motivazione.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
degli articoli 12, 13 e 14 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e degli articoli 3 e 21-septies della legga 7 agosto 1990, n. 241. Difetto assoluto di attribuzione: nullità. Difetto dei presupposti, dell’istruttoria e della motivazione.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
degli articoli 12, 13 e 14 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;
dell’articolo 195 del d.lgs. 152/2006 e degli articoli 23 e 41 dello Statuto della Regione Lazio. Carenza dei presupposti. Contraddittorietà. Difetto della motivazione e dell’istruttoria.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni statali resistenti con memoria di stile.

La Regione Lazio e la controinteressata Amministrazione straordinaria hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire della ricorrente e, nel merito, controdedotto a quanto sostenuto nell’atto introduttivo, domandando il rigetto del ricorso.

All’udienza dell’8 maggio 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

La vicenda fattuale può essere riassunta come segue.

Con determinazione dirigenziale n.-OMISSIS-, la Regione Lazio ha rilasciato alla Società Pontina Ambiente S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio del complesso impiantistico costituito da un impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) e da annessa discarica di servizio per il trattamento, recupero e smaltimento di RSU e assimilati sito in località Cecchina (Roncigliano) – Comune di Albano Laziale (RM) - via Ardeatina km. 24,640.

Nell’anno 2016 a seguito di incendio presso l’impianto TMB facente parte del succitato complesso impiantistico, sono cessati i conferimenti di rifiuti presso l’impianto.

Con la deliberazione n. 239/2009, la Regione ha approvato i “ criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti ”, prevedendo l’obbligo in capo al titolare dell’AIA di presentare - al momento del rilascio del titolo autorizzativo - la garanzia per la gestione operativa e per le operazioni di chiusura della discarica (e prevedendo analoga garanzia relativamente alla fase post-operativa, da presentarsi al termine della gestione).

Il 10 luglio 2019, Pontina Ambiente concedeva in affitto all’odierna ricorrente Ecoambiente S.r.l. il ramo d’azienda relativo alla gestione del VII invaso, riguardante nello specifico le attività autorizzate per la discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Albano Laziale in Via Ardeatina Km 24,640.

Con la determinazione n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, quindi, la Regione disponeva la voltura dell’AIA a favore di Ecoambiente e stabiliva che la ricorrente avrebbe dovuto “ presentare, entro trenta giorni a far data dal presente provvedimento, adeguate garanzie finanziarie ai fini della gestione della discarica in questione, secondo gli importi, le modalità e i criteri previsti ai sensi della

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