TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2013-06-04, n. 201300397
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N. 00397/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Sicop Srl in Pers. del Leg. Rappres. in Carica, rappresentato e difeso dagli avv. G D P, N S, con domicilio eletto presso G D P in Campobasso, via Berlinguer N.1;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita Culturali in Pers. del Leg. Rappres. in Carica, Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise in Pers. del Leg. Rappresentante in Carica, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise in Pers. del Leg. Rappresentante in Carica, Soprintendenza Per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici in Pers. del Leg. Rappresentante in Carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;
nei confronti di
Regione Molise in Persona del Presidente in Carica, rappresentato e difeso per legge dall'Servizio Avvocatura Regionale, domiciliata in Campobasso, via Genova, 11;Comune di Tufara in Pers. del Sindaco in Carica, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Venditti, con domicilio eletto presso Carmen Venditti in Campobasso, via Longano, N. 20;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise del 24/10/12 (MBAC-DR-MOL_3/0004506_24/10/2012_Cl.04.04.19/5), ad oggetto: convocazione di conferenza dei servizi per il giorno 25 ottobre ore 10,30 – Realizzazione e esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte eolica da 995 Kw nel Comune di Tufara, in località “Crocella” – Variante di progetto approvato – Ditta proponente SICOP S.r.l.;della nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise del 14/05/12 (MBAC-SBAP-MOL_UAMB_0004883_14/05/2012_Cl.34.19.04/91.6);nonché di tutti gli atti presupposti e successivi, ancorché lesivi;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita Culturali in Pers. del Leg. Rappres. in Carica e di Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise in Pers. del Leg. Rappresentante in Carica e di Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise in Pers. del Leg. Rappresentante in Carica e di Soprintendenza Per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici in Pers. del Leg. Rappresentante in Carica e di Regione Molise in Persona del Presidente in Carica e di Comune di Tufara in Pers. del Sindaco in Carica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 il dott. A A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’impresa ricorrente in data 14 settembre 2011 ha depositato presso la regione Molise un’istanza di autorizzazione unica, ai sensi del decreto legislativo 387 del 2003, per la realizzazione e l’esercizio di un aerogeneratore, da installare nel territorio del comune di Tufara.
2. Il 21 giugno 2012 si è tenuta la conferenza di servizi per l’esame del suddetto progetto, nell’ambito della quale il ministero dei beni culturali ha dichiarato che “ai sensi dell’articolo 152 del codice dei beni culturali si ritiene che l’intervento interferisca pesantemente con due aree boscate. Si prescrive, pertanto, una riduzione significativa dell’altezza complessiva dell’impianto ovvero l’adozione di una tipologia ad asse verticale della pala.”
3. La regione Molise, ritenendo che le prescrizioni impartite dal ministero per i beni culturali avrebbero compromesso la fattibilità tecnica ed economica dell’opera, in data 12 luglio 2012 ha rilasciato l’autorizzazione unica alla realizzazione dell’impianto, senza conformarsi al parere del ministero.
4. In data 27 settembre 2012, peraltro, l’impresa proponente ha presentato una variante al progetto, consistente, sostanzialmente, nello spostamento del generatore elettrico di 200 m e nella variazione dell’altezza della torre.
5. Il 9 ottobre 2012 la regione Molise ha convocato una nuova conferenza di servizi, per la valutazione della variante al progetto, da tenersi in data 18 ottobre, ma il ministero dei beni culturali, il 12 ottobre successivo, ha chiesto un rinvio della conferenza, in quanto la data della stessa non era stata preventivamente concordata ed a causa di precedenti impegni già fissati in calendario.
La regione, in accoglimento della richiesta della sovrintendenza, ha dapprima rinviato a data da destinarsi la conferenza di servizi e, successivamente, con atto del 18 ottobre 2012, ha riconvocato la conferenza di servizi per la data del 25 ottobre 2012.
6. Con il provvedimento impugnato, adottato in data 24 ottobre 2012, la soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici, ritenendo che la decisione della prima conferenza di servizi, convocata il 21 giugno, in esito alla quale la regione aveva autorizzato il progetto di generatore elettrico, fosse nulla per difetto assoluto di competenza, essendo stato deciso in difformità dal parere espresso dall’autorità tutelare della salvaguardia dell’interesse paesaggistico;ritenendo, inoltre, che la ulteriore convocazione della conferenza di servizi sullo stesso progetto per la valutazione di una variante ad esso fosse del pari nulla, ha diffidato la regione dall’assumere in merito alcuna nuova determinazione ed ha inibito all’impresa, ai sensi dell’articolo 150 del decreto legislativo 42 del 2004, nonché ai sensi degli articoli 17, comma tre, lettera I e 18, comma uno, lettera O del d.p.r. 233 del 2007, di procedere all’apertura del cantiere o comunque di dare esecuzione ai lavori per la realizzazione dell’intervento, stante la radicale nullità dell’autorizzazione unica emessa dal servizio regionale con atto n. 83 del 2012.
7. Il giorno successivo, 25 ottobre 2012, si è tenuta la conferenza di servizi alla quale hanno partecipato l’impresa proponente ed il comune di Tufara, mentre il ministero dei beni culturali non ha preso parte alla conferenza.
8. In esito alla conferenza di servizi, con determinazione n. 125 del 6 novembre 2012, la regione ha autorizzato l’impresa interessata ad apportare la variante all’impianto autorizzato con il precedente atto n. 83 del 12 luglio 2012 ed ha confermato la precedente determinazione dirigenziale autorizzatoria, in quanto compatibile.
9. Con il ricorso indicato in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, l’impresa interessata alla realizzazione del progetto ha impugnato il provvedimento inibitorio della sovrintendenza, unitamente ad un parere istruttorio precedentemente espresso dalla soprintendenza per i seguenti motivi:
Violazione di legge, con particolare riferimento al decreto legislativo 387 del 2003, al decreto legislativo 227 del 2001, al decreto legislativo 42 del 2004 ed eccesso di potere sotto vari profili. Il provvedimento sarebbe illegittimo perché, come riconosciuto dalla stessa sovrintendenza con atto istruttorio del 14 maggio 2012, il progetto è localizzato su un territorio non interessato da vincoli paesaggistici e non inserito in alcun piano territoriale paesistico regionale. Ciò nonostante, la sovrintendenza, considerato che l’articolo 142 del decreto legislativo 42 del 2004 sottopone a tutela, indipendentemente dalla posizione di uno specifico vincolo, alcune categorie di beni immobili, tra i quali i territori coperti da foreste e da boschi, ha ritenuto che la tutela si dovesse estendere anche alle aree contermini ai boschi. Quindi, esercitando i poteri previsti dall’articolo 152 del decreto legislativo 42 2004, ha prescritto la riduzione dell’altezza dell’impianto ovvero l’adozione di una tipologia di pala ad asse verticale. Tale prescrizione, in realtà, dissimulerebbe un vero e proprio diniego alla realizzazione del progetto che, secondo la ricorrente, esulerebbe dai poteri del ministero. Infatti, le modificazioni descritte non sarebbero tecnicamente realizzabili. In ogni caso, la ditta proponente ha successivamente presentato una variante al progetto, anche per cercare di mitigare l’impatto paesaggistico dello stesso, ma il ministero dei beni culturali, rifiutando di partecipare ai lavori della successiva conferenza di servizi, ha utilizzato impropriamente il potere inibitorio, non essendo consentito esercitare il potere di cui all’articolo 150 del decreto legislativo 42 del 2004 successivamente al rilascio dell’autorizzazione unica, a meno che il pregiudizio per i beni tutelati non sia sopravvenuto successivamente oppure sia connesso alle concrete modalità esecutive dei lavori. Infatti, il parere contrario alla realizzazione del progetto è stato emesso al di fuori della conferenza di servizi, regolarmente svoltasi il 25 ottobre 2012 e, pertanto, sarebbe da considerarsi inammissibile. Le autorizzazioni rilasciate dalla regione, in ogni caso, non potrebbero essere considerate nulle, ma, eventualmente, soltanto annullabili per incompetenza relativa.
10. Il ministero per i beni le attività culturali si è costituito con controricorso e con ricorso incidentale, eccependo l’infondatezza delle deduzioni di parte ricorrente, in quanto l’articolo 152 consentirebbe di imporre prescrizioni limitative non solo qualora un’opera sia localizzata all’interno di un’area previamente classificata come di notevole interesse pubblico, ma anche nell’ipotesi di connessione qualificata tra l’area vincolata e quella su cui dovrebbe sorgere l’opera;il provvedimento di inibizione dei lavori sarebbe perfettamente legittimo, in quanto i lavori sarebbero stati eseguiti in mancanza di un valido titolo abilitativo, per la radicale nullità delle autorizzazioni uniche rilasciate dalla regione.
11. Con il ricorso incidentale, il ministero impugna le autorizzazioni regionali per i seguenti motivi: innanzitutto sarebbe stato violato il termine perentorio prescritto dall’articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003, in quanto le autorizzazioni sono state rilasciate dopo la scadenza del termine massimo fissato dalla legge in 180 giorni;inoltre, la prosecuzione del procedimento, che ha condotto alla seconda autorizzazione, sarebbe radicalmente nulla essendo stato ignorato il parere negativo espresso dalla soprintendenza nel corso della prima conferenza di servizi;essendo stato espresso un motivato dissenso, in conferenza di servizi, da parte dell’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio, la regione avrebbe dovuto attenersi al parere vincolante della sovrintendenza ovvero, in alternativa, rimettere la questione alla deliberazione del consiglio dei ministri, che si sarebbe pronunciato previa intesa con la regione interessata. Essendosi consolidato il parere negativo, non impugnato, se non tardivamente, dalla società interessata e mai impugnato dalla regione, si sarebbe in presenza di atti emessi in carenza di potere e quindi nulli;infatti l’invalidità degli atti adottati nel giugno luglio 2012 (prima conferenza di servizi e prima autorizzazione unica) avrebbe depotenziato il potere regionale, comunicando alla seconda autorizzazione, successivamente rilasciata, la radicale nullità degli atti precedentemente adottati. In ogni caso, il progetto di variante non si sottrarrebbe ai rilievi mossi al progetto originario dalla sovrintendenza in sede di conferenza di servizi del 21 giugno 2012, trattandosi comunque di progetto localizzato in area contermine a zone tutelate per legge per il loro valore paesaggistico, ai sensi dell’articolo 142, comma uno, lettera G del decreto legislativo 42 del 2004, costituite, nel caso di specie, dalle aree boschive di Tufara e di Gambatesa. Si tratta infatti di una torre eolica alta 113 m, posta a breve distanza da almeno uno dei boschi, non superiore a 450 m;il progetto di variante, prevedendo lo spostamento della torre eolica di sole poche centinaia di metri, ma sempre nell’ambito dello spazio contermine alle aree boschive non risolverebbe gli inconvenienti già rilevati, ma addirittura li aggraverebbe.
12. La regione Molise si è costituita per contraddire al ricorso incidentale dell’amministrazione statale.
13. Il comune di Tufara si è costituito chiedendo l’accoglimento del ricorso principale, proposto dall’impresa interessata alla realizzazione del progetto.
14. La società ricorrente ha resistito al ricorso incidentale del ministero ed ha ribadito i motivi del ricorso principale.
15. Con successivi motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato una serie di atti endoprocedimentali mediante i quali la sovrintendenza, in fase istruttoria, aveva espresso contrarietà alla realizzazione del progetto controverso.
16. Il ministero per i beni culturali ha replicato ai motivi aggiunti, eccependone l’inammissibilità e l’infondatezza.
17. La regione Molise ha depositato una memoria nella quale ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnativa incidentale del ministero, per carenza di interesse sorto in dipendenza della domanda proposta in via principale, l’improcedibilità dell’impugnativa relativa alla prima autorizzazione, per carenza di interesse, e l’infondatezza di tutti i motivi dedotti con il ricorso incidentale.
DIRITTO