TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2011-07-25, n. 201100848
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Testo completo
N. 00848/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00897/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 897 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A.P. Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti F S C e R U, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Cagliari, via Torino n. 3;
contro
Comune di Sassari, rappresentato e difeso dagli avv.ti S P, M I R e G S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R D T, in Cagliari, via Tuveri n. 47;
nei confronti di
- Affissioni Sapa s.n.c. di Pinna Paolo e C., rappresentata e difesa dagli avv. M R F e S F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S P, in Cagliari, via Dante 42/A;
- Cipa Consulenza Imposte Pubblicità e Affissioni di Cacace Roberto s.n.c., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego prot. n. 09/00067 del 17 giugno 2009, comunicato alla ricorrente il 30 giugno successivo, con il quale il Comune di Sassari ha rigettato le istanze di autorizzazione all'installazione di n. 12 impianti lungo la S.P. 15/M "Sassari - Ittiri" e la S.P.60 "Lattedolcebuddibuddi";
- della nota dell'1° aprile 2009, prot. n. 28114, recante il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/90 e s.m.i.;
- del "Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni" (più semplicemente, il Regolamento), approvato con deliberazione C.C. n. 187 del 22.11.1995 e successivamente modificato con deliberazioni C.C. n. 158 del 2/11/2004 e n. 28 del 13.3.2008, nella parte in cui prevede l'esperimento di una gara pubblica per l'attribuzione ai privati delle superficie per l'installazione di impianti per affissioni dirette (art. 48), senza peraltro nemmeno fissare il termine ultimo per la conclusione della procedura;
- del "Piano Generale degli impianti Pubblicitari" (anche solo Piano Generale), non conosciuto, approvato con deliberazione G.C. n. 677 del 22.12.2004, nella parte in cui subordina l'attività di installazione e gestione di impianti pubblicitari all'espletamento di una procedura selettiva (art. 18), oltretutto senza prevedere alcun termine per la sua conclusione, nella parte in cui vieta, in via generalizzata e senza alcuna plausibile motivazione, l'installazione di impianti perpendicolari al senso di marcia (art.19);
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche se non conosciuto.
Con i motivi aggiunti depositati in data 3.12.2009:
- della memoria depositata dal comune di Sassari in data 26.10.2009 qualora fosse ritenuta idonea ad integrare il provvedimento di diniego prot. n.09/00067 del 17.6.2009 già impugnato col ricorso introduttivo;
di tutti gli atti presupposti connessivi, ivi compresi quelli già impugnati con il ricorso originario nonché:
- della concessione rilasciata in data 18.01.2005, degli eventuali provvedimenti di rinnovo delle altre autorizzazioni per affissioni dirette;
- del Piano Generale degli Impianti, nella parte in cui (artt. 18, 20 e 27) autorizza una deroga alla gara pubblica per l'assegnazione degli spazi per affissioni dirette con riguardo alla predetta concessione.
Con i motivi aggiunti depositati in data 14.10.2010:
- della delibera della Giunta comunale di Sassari del 21.9.1982 n. 43945 con la quale il Comune ha autorizzato la SAPA Affissioni ad installare n. 68 impianti pubblicitari sul territorio comunale;
della autorizzazione edilizia n. A/94/00030 rilasciata dal Sindaco il 21.1.1994 con la quale la SAPA Affissioni è stata autorizzata ad eseguire i lavori relativi all'installazione di n. 11 impianti pubblicitari;
- delle licenze di costruzione n. 262 del 27.5.1988 e n. 268 del 25.6.1987, con le quali la CIPA Affissioni è stata autorizzata ad eseguire lavori per l'installazione di un numero non inferiore a 70 impianti sul territorio comunale;
- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, nonchè di ogni atto presupposto connesso e consequenziale, ivi compresi, se esistenti, gli ulteriori provvedimenti autorizzatori e/o di rinnovo rilasciati alle suddette società ovvero ad altri operatori pubblicitari.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sassari e di Affissioni Sapa s.n.c. di Pinna Paolo e C.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel ricorso principale, ritualmente notificato in data 1 ottobre 2009, si espone quanto segue.
Con nota del 15 aprile 2003 il Comune di Sassari aveva respinto un’istanza di autorizzazione di A.P. Italia, avente ad oggetto l’installazione di n. 12 impianti pubblicitari lungo la S.P. 15/M "Sassari - Ittiri" e la S.P.60 "Lattedolcebuddibuddi", sul presupposto che, all’epoca, non era stato ancora approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (da qui in poi il “Piano”), e che, in vista della prossima scadenza della concessione in pubblica in corso, gli Uffici stavano predisponendo gli atti necessari all’indizione di una gara per la gestione del servizio di pubbliche affissioni. Avverso tale atto di diniego A.P. Italia s.r.l. aveva proposto ricorso innanzi a questo Tribunale (n. 921/2003), che aveva però respinto la relativa istanza cautelare con ordinanza n. 387/2003, confermata in grado di appello con ordinanza della Sezione V del Consiglio di Stato, n. 239/2004.
Nella more della decisione nel merito di quel gravame, con nota 17 giugno 2009, n. 9/67, il Comune di Sassari ha respinto una nuova ed analoga istanza di autorizzazione presentata da A.P. Italia s.r.l., sempre finalizzata all’installazione di n. 12 impianti pubblicitari lungo la S.P. 15/M "Sassari - Ittiri" e la S.P.60 "Lattedolcebuddibuddi", ritenendola in contrasto con il Piano (nel frattempo approvato con deliberazione della Giunta comunale 22 dicembre 2004, n. 677) ed in specie con gli artt. 18 (nella parte in cui impone che l’attività di installazione e gestione di impianti pubblicitari relativi ad “affissioni dirette” sia autorizzata previa gara pubblica) e 19 (che subordina l’installazione al fatto che gli impianti siano collocati parallelamente al senso di marcia) dello stesso Piano.
Con il ricorso ora in esame A.P. Italia s.r.l. chiede l’annullamento del nuovo provvedimento di diniego sopra citato, nonché, ove necessario, del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (approvato con deliberazioni 22 novembre 1995, n. 187 e 13 marzo 2008, n. 28, da qui in poi il “Regolamento comunale”) e degli artt. 18 e 19 del Piano, nella parte in cui subordinano l’attribuzione a privati delle superfici necessarie all’installazione di impianti per affissioni dirette al previo esperimento di gara pubblica, senza fissare al riguardo alcun termine, ed inoltre vietano, in termini generali e senza motivazione, l’installazione di impianti perpendicolari al senso di marcia.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 d.lgs. n. 285/1992, dell’art. 53 d.p.r. n. 485/1992, 3 e 36 del d.lgvo n. 507/1993, 2 legge n. 241/1990, 3 e 41 Costituzione, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 d.lgs. n. 285/1992, dell’art. 51 d.p.r. n. 485/1992, violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e segg. del Regolamento comunale, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta e difetto di istruttoria.
In data 26 ottobre 2009 si è costituito in giudizio il Comune di Sassari, chiedendo la reiezione del gravame.
Con atto difensivo del 3 dicembre 2009, contenente anche motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l’impugnativa alla memoria difensiva depositata dal Comune di Sassari in data 26.10.2009 (ove ritenuta dal Collegio idonea ad integrare la motivazione del provvedimento di diniego già impugnato con il ricorso introduttivo), unitamente alla concessione rilasciata a terzi (all’epoca non conosciuti) in data 18 gennaio 2005, avente ad oggetto una superficie di 1300 mq. destinati alle affissioni dirette, sulla base delle seguenti censure:
4. Inammissibilità della integrazione in giudizio della motivazione dei provvedimenti impugnati;
5.Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
6. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 18 e 20 del Piano, dell’art. 29 del Regolamento comunale, dell’art. 6, lett. b), della legge n. 241/1990, dell’art. 27 dello stesso Piano, eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, travisamento dei fatti e falsità dei presupposti.
Con ordinanza presidenziale 7 maggio 2010, n. 4, è stato disposto il deposito, a cura del Comune di Sassari, di ulteriore documentazione necessaria ai fini del decidere ed a tale adempimento l’Amministrazione resistente ha dato corso in data 22 giugno 2010, versando agli atti del giudizio i seguenti atti: 1) autorizzazione comunale 18 gennaio 2005, rilasciata alla Start Affissioni s.r.l., avente ad oggetto una superficie di 1300 mq. destinati ad affissioni dirette (atto già impugnato con i motivi aggiunti in precedenza descritti);2) due distinte autorizzazioni, la prima rilasciata a favore di Affissioni S.A.P.A. s.n.c. di Pinna Paolo e C (si tratta, in particolare, della deliberazione della Giunta comunale 21 settembre 1982, n. 43945 ed autorizzazione edilizia n. A/9400030 del 21 gennaio 1994), la seconda rilasciata a favore di C.I.P.A. Consulenza Imposte Pubblicità e Affissioni di Cacace Roberto e C s.n.c. (si tratta, in particolare, delle licenza di costruzione n. 262 del 27 maggio 1988 e n. 268 del 25 giugno 1987), aventi ad oggetto, in totale, l’installazione di 140 impianti pubblicitari.
Con motivi aggiunti, regolarmente notificati in data 6 ottobre 2010, A.P. Italia s.r.l. ha chiesto l’annullamento degli atti sopra indicati sub 2), deducendo le seguenti censure:
7) Violazione dell’art. 27 del Piano, dell’art. 43 del Regolamento comunale, dell’art. 53 del d.p.r. n. 495/1982, eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria e falsità del presupposto.
In data 6 dicembre 2010 si è costituita in giudizio la S.A.P.A. s.n.c. di Pinna Paolo e C, chiedendo la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti, nonché eccependone l’inammissibilità per difetto di interesse.
Con successivi atti difensivi le parti hanno ulteriormente argomentato le proprie tesi ed il Comune di Sassari, in particolare, ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti avverso la propria memoria difensiva del 26 ottobre 2009, in quanto atto di natura non provvedimentale.
Alla pubblica udienza del 18 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Si osserva prelimnarmente che le censure contenute nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, pur riguardando in parte gli stessi provvedimenti ed in parte atti diversi, restano comunque strettamente connesse dal punto di vista logico-giuridico, il che suggerisce di suddividerle per “gruppi tematici” (e corrispondenti paragrafi), senza seguire esattamente l’ordine espositivo utilizzato dalla società ricorrente.