TAR Catania, sez. I, sentenza 2019-08-28, n. 201902087

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2019-08-28, n. 201902087
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201902087
Data del deposito : 28 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/08/2019

N. 02087/2019 REG.PROV.COLL.

N. 07014/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7014 del 1995, proposto da:
Societa' Spataro S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato G R, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Alfredo Fonte in Catania, viale Vitt. Veneto, 52/C;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

provvedimento di diniego della concessione del chiesto contributo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 giugno 2019 il dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato presso la sede dell’avvocatura dello Stato, Distrettuale di Catania, il 4 dicembre 1995 e depositato presso la segreteria del T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, il 28 dicembre 1995, la SPATARO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava il D.M. 10/CD/6/14047 del 19 settembre 1995, notificatole il 7 ottobre 1995, limitatamente alla parte in cui non ammetteva a contributo le agevolazioni integrative per le ulteriori spese sostenute, domandandone l’annullamento per i seguenti motivi: 1) violazione di legge, in relazione all'articolo 1 comma 3 del d.l. 22 ottobre 1992, nr. 15, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, nr.488, eccesso di potere ;
2) violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione .

La società ricorrente esponeva di aver presentato richiesta di agevolazioni incentivanti, ai sensi della Legge 64/86 per l'ammodernamento di un impianto propedeutico alla lavorazione di pomodoro e carrube nel territorio del comune di Ispica.

L'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, con atto nr. 6303 del 28 luglio 1989, assentiva alla richiesta di intervento, concedendo alla società le seguenti agevolazioni finanziarie: a) contributo in conto capitale di lire 1.031.555.000 su di una spesa di euro 2.760.000.000, suddivisa in lire 10.000.000 per opere murarie ed in lire 2.750.000.000 per macchinari ed impianti;
b) un contributo in conto interessi di lire 446.200.000, su di un finanziamento agevolabile di lire 880.000.000, sulla base del tasso di riferimento pari al 13,80% (DM tesoro 29/3/1989), nonché del tasso agevolato pari al 5%.

Avvalendosi delle disposizioni contenute nel DM 3 maggio 1989 nr. 233, con lettera del 12 aprile 1991, la società comunicava all’IRFIS – Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia – che nel corso della realizzazione del progetto di cui alla domanda iniziale aveva dovuto sostenere spese maggiori per sopperire alla consistente evoluzione tecnologica del settore, anche in relazione alla necessità di tenere il progetto in linea con gli elementi di competitività e far fronte all'aumento dei costi, chiedendo così agevolazioni in ragione delle maggiori spese sostenute per un costo totale dell'iniziativa fissato in lire 3.335.139.786.

L'istituto, dopo aver esaminato gli atti, riteneva il progetto realizzato nel rispetto di tutte le norme di legge, valido sotto il profilo operativo, riconoscendo ammissibili, in quanto necessarie, anche le ulteriori spese sostenute ma riducendo l'importo degli investimenti agevolabili a lire 3.304.524.488.

Veniva quindi deliberata, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, la concessione di un finanziamento fino a un importo capitale massimo di lire 217.000.000 (pari al 40% della maggiore spesa di lire 544.500.000, come stabilito dalla Legge 64/86) e veniva concluso il relativo Contratto di mutuo al tasso vigente al momento della stipula stessa, in data 11 ottobre 1991 (tassi da ricondurre a tasso agevolato una volta emanato il provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni finanziarie ex legge 64/86).

Ciononostante, il Ministero denegava il riconoscimento delle ulteriori spese, pur avendo il provvedimento impugnato preso atto che l'ammontare degli investimenti ammissibili alle agevolazioni, determinato dalle risultanze della relazione finale di spesa e dell'accertamento, era di lire 3.304.523.000.

Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente formulava le seguenti censure: 1) violazione di legge, in relazione all'articolo 1 comma 3 del d.l. 22 ottobre 1992, nr. 15, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, nr.488, eccesso di potere – deduce la ricorrente che secondo quanto previsto dall’articolo 1, terzo comma del d.l. 415 1992, restano ferme le disposizioni della legge 64/86 per gli investimenti di agevolazione delle attività produttive che alla data di entrata in vigore del decreto legge 363/92, risultavano deliberati dalle Regioni meridionali o dagli istituti di credito convenzionati con le Regioni stesse. Essendo il richiamato DL entrato in vigore il 14 agosto 1992, mentre l'approvazione delle maggiori spese era stata deliberata in data antecedente, ed essendo il contratto di finanziamento risalente all’11 ottobre 1991, la ricorrente riteneva che le stesse dovessero essere ammesse al contributo;
2) Violazione di legge di eccesso di potere per carenza di motivazione sotto diversi profili .

Si è costituito il Ministero intimato, opponendosi all’accoglimento del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e palesando la legittimità degli atti impugnati, in quanto provvedimenti applicativi dell’art. 3 legge 488/92 di conversione del d.l. 415/92 articolo 1 comma 4, che espressamente sancisce un regime sfavorevole per le iniziative, che in sede di consuntivo finale, prevedevano un maggiore impegno finanziario rispetto a quello già approvato dall'AgenSud in via provvisoria.

All’udienza del 6 dicembre 2018 la ricorrente manifestava il proprio interesse alla decisione del ricorso.

All’udienza del giorno 11 marzo 2019 il Collegio invitava il procuratore di parte ricorrente a dedurre circa l'approvazione del consuntivo dei lavori e del relativo collaudo, riferendo, altresì, circa l'esito del contratto di mutuo del 1991, nonché preliminarmente approfondendo i profili di giurisdizione della domanda.

La ricorrente depositava un’apposita memoria.

All’udienza del 10 giugno 2019 compariva il procuratore di parte ricorrente concludendo come da verbale in atti ed il Collegio tratteneva il ricorso in decisione.

DIRITTO

Il primo motivo non è fondato.

La ricorrente deduce che il contratto di mutuo è stato stipulato in data 11 ottobre 1991 e che la spesa è stata deliberata dall’IRFIS, ossia dall’Istituto Regionale per il Finanziamento delle attività Industriali in Sicilia e quindi dalla Regione (a norma dell’art.1 co.3 lett. d del D.L. 363 del 1992) prima dell’entrata in vigore del D.L. 363 del 1992. E quindi, non sarebbe pertinente l’art.1 comma 4 del D.L. 363 del 1992, secondo cui gli stanziamenti già individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti dall'Agenzia per le agevolazioni industriali, con provvedimento di concessione provvisoria, non potevano essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo.

Sennonché, la giurisprudenza si è pronunciata in senso contrario, affermando che « L'art. 1 d.l. 22 ottobre 1992 n. 415, conv. nella l. 19 dicembre 1992 n. 488, stabilisce il cd. principio del congelamento dei contributi, in base al quale i contributi vanno erogati nella misura fissata in sede di concessione provvisoria, senza possibilità di aumento in sede di concessione definitiva, in funzione delle maggiori spese sostenute, sebbene queste siano state ritenute congrue e ammissibili. Tale principio si applica tanto ai finanziamenti "futuri", vale a dire successivi all'entrata in vigore del decreto in esame, tanto ai finanziamenti "passati", vale a dire già erogati, in via provvisoria, prima dell'entrata in vigore del decreto » (Consiglio di Stato sez. VI, 05/09/2002, n.4488;
conformi Consiglio di Stato, sez.VI, n.1319/1998;
Consiglio di Stato, sez.VI, n.403/1999;
Consiglio di Stato, sez.VI, n.5227/2001;
Consiglio di Stato, sez.VI, n.5488/2001;
Consiglio di Stato n.2518/2002;
Consiglio di Stato, Sez. VI, 5/8/2005, n. 4149;
Così anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 19/03/2007, n.2361).

Come, infatti, più precisamente chiarito « Da questa giurisprudenza, il Collegio non ha motivo di discostarsi, e, quindi, anche nella specie, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, deve essere ribadito che l'art.1 del D.L. n.415 del 1992 ha stabilito il principio del congelamento dei contributi, che vanno erogati nella misura fissata in sede di concessione provvisoria, senza possibilità di aumento in sede di concessione definitiva, in funzione delle maggiori spese sostenute, sebbene queste siano state ritenute congrue e ammissibili. Questo principio è ricavabile dalla lettura congiunta dell'art.1, comma 2, lett. d) e del successivo comma 4: gli stanziamenti già individuati dal C.I.P.I. e gli impegni assunti dall'Agenzia per le agevolazioni industriali, con provvedimento di concessione provvisoria, non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo. La disposizione opera con riguardo sia ai finanziamenti successivi alla sua entrata in vigore sia ai finanziamenti già erogati in via provvisoria, come indica chiaramente il riferimento agli impegni assunti con provvedimento di concessione provvisoria. Questo, rende irrilevante il richiamo dell'appellante al comma 3 del D.L. n.415 del 1992, il quale stabilisce che restano ferme le disposizioni della L. 1° marzo 1986, n.64 relative alle agevolazioni delle attività produttive la cui domanda fosse acquisita dagli organismi all'epoca competenti anteriormente alla data della sua entrata in vigore. La salvezza della previgente disciplina non può che riguardare le regole procedurali da seguire per la concessione ed erogazione del contributo, ma non, pena un'insanabile contraddittorietà dell'intera previsione, l'adeguamento del contributo in sede di consuntivo. Anche il richiamo al D.M. n.233 del 3.5.1989 non giova all'appellante, giacché - come esattamente affermato dal primo giudice - la previsione di cui all'art. 7, punto 5 (per le variazioni di spesa....,l'Agenzia....dispone l'integrazione o la sostituzione del provvedimento di concessione a suo tempo emesso...) è divenuta incompatibile con il menzionato comma 4 del D.L. n.415/1992, la cui applicazione immediata alle ipotesi in cui non siano state ancora erogate le maggiori spese a consuntivo, non consente di intravedere in questa disposizione il carattere retroattivo, su cui l'istante sembra particolarmente insistere » (Consiglio di Stato sez. VI, 05/09/2002, n.4488).

Considerato che il Collegio ritiene di condividere il richiamato orientamento giurisprudenziale, il primo motivo è infondato.

Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’illegittimità dell’impugnato provvedimento per difetto di motivazione, è infondato, avendo il Ministero adeguatamente e correttamente motivato la scelta di applicare la richiamata disciplina di riferimento.

Il ricorso, pertanto, va respinto.

Considerata la peculiare complessità delle questioni di diritto esaminate e della disciplina di riferimento, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.

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