TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-04-11, n. 202401219

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-04-11, n. 202401219
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202401219
Data del deposito : 11 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2024

N. 01219/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00374/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 374 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avv. S C, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Palermo al Corso Calatafimi n. 319 presso lo studio del predetto Avvocato;



contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Avv.ti F G e Tiziana Giovanna Norrito, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Palermo alla via Maggiore Toselli n. 5 presso INPS Avvocatura regionale;





Per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici economici normativamente contemplati all’art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, come modificato dall’art. 21 della legge 232/90 ed il conseguente obbligo dell’Istituto Previdenziale di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla citata disposizione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso iscritto al n. 374 dell’anno 2023, i ricorrenti chiedevano l’accertamento del diritto indicato in epigrafe. A sostegno delle loro doglianze, premettevano:

- di essere tutti ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, collocati a riposo a domanda, dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età ed oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi;

- di aver constatato che, ai fini del calcolo del loro trattamento di fine servizio, non erano stati presi in considerazione da parte dell’Istituto resistente i benefici di cui all’art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, come modificato dall’art. 21 della legge 232/90, e quindi non erano stati inclusi nella base di calcolo del TFS i sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, previsto dalla predetta norma;

- di aver pertanto presentato istanza per l’applicazione dei suddetti benefici e la rideterminazione del loro T.F.S.;

- che l’INPS respingeva l’istanza ritenendo che “ i citati benefici non possono essere attribuiti ai collocati a riposo ai sensi dell’art. 2 della legge 232/1990 (cioè coloro che conseguono il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni), ciò in quanto detta condizione è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda ”.

Instavano quindi per l’accertamento del diritto in questione con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.

All’udienza pubblica del 10 aprile 2024, il ricorso è stato assunto in decisione.



DIRITTO

La parte ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto in epigrafe per i seguenti motivi: 1) i sei scatti stipendiali devono essere computati nella determinazione della misura del TFS, per il personale militare dello Stato, quando la cessazione dal servizio sia avvenuta, oltre che in caso di raggiungimento del limite d’età; di permanente inabilità al servizio e di decesso, anche, come espressamente indicato dal secondo comma dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, al personale che cessa dal servizio a domanda, a condizione che alla cessazione abbia compiuto 55 anni d’età e possa vantare una anzianità di servizio utile di almeno 35 anni.

L’Amministrazione eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e la decadenza dal beneficio, atteso che occorre anche che la “domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”; e che i ricorrenti non hanno dimostrato tale adempimento. Eccepiva infine la prescrizione del diritto e l’illegittimità costituzionale della norma, se interpretata nel senso richiesto dai ricorrenti.

Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di

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