TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2012-04-24, n. 201200158

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2012-04-24, n. 201200158
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201200158
Data del deposito : 24 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00282/2010 REG.RIC.

N. 00158/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00282/2010 REG.RIC.

N. 00289/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 282 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
V E E, rappresentata e difesa dagli avv. S e G D, con domicilio eletto presso il loro studio in Bolzano, corso Liberta, 36;



contro

Comune di Bressanone, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. N D N, elettivamente domiciliato presso il Consiglio dei Comuni, in Bolzano via Macello, 4; Provincia autonoma di Bolzano;



nei confronti di

Cafe Konditorei Pupp Snc di C e M P;

sul ricorso numero di registro generale 289 del 2010, proposto da:
Comune di Bressanone, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. N D N, elettivamente domiciliato presso il Consorzio dei Comuni in Bolzano via Macello, 4;



contro

Provincia autonoma di Bolzano;



nei confronti di

Valtrude E Egger, rappresentata e difesa dagli avv. S e G D, con domicilio eletto presso il loro studio in Bolzano, corso Liberta, 36;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 282 del 2010:

1) della concessione edilizia n. 228/10 del Sindaco del Comune di Bressanone rilasciata dall’Assessora delegata all’urbanistica per “recupero cubatura esistente con demolizione e ricostruzione della p.ed. 672 C. C. Bressanone in Via Mercato Vecchio” – unità minima di intervento 35 del vigente Piano di recupero - “Garnì Pupp” conosciuta parzialmente in copia in data 5.10.2010 a seguito di inizio lavori di demolizione, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, endoprocedimentale istruttorio anche non richiamato, salvo integrazione con motivi aggiunti e, per quanto occorrer debba della

2) nota-provvedimento dd. 26.10.2010 del Comune di Bressanone prot. n. 0045770/10 a firma dell’Assessora delegata all’urbanistica e del responsabile dell’ufficio pervenuta alla residenza della richiedente in Cortina d’Ampezzo in data 2.11.2010 ad oggetto: “p.ed. 672 C.C. Bressanone – unità minima di intervento 35” contenente rigetto dell’intervento di vigilanza in autotutela sulla concessione predetta di cui ad istanza-esposto dd. 05.10.2010 per violazione della variante sostanziale del piano di recupero della zona residenziale A3 Bressanone approvata dalla Giunta provinciale di Bolzano con delibera dd. 06.09.2010 n. 1426 “modifica al Piano di recupero zona residenziale A3 Garni Pupp con una correzione d’ufficio” in accoglimento dell’osservazione presentata dalla Signora E Egger Valtraude e con prescrizione di allineamento continuo della p.ed. 672 (minima unità di intervento 35) rispetto alla p.ed. della ricorrente n. 1488 C.C. Bressanone in conformità al parere della Commissione urbanistica provinciale in seduta dd. 05.08.2010, nonché di ogni ulteriore atto richiamato, istruttorio, endoprocedimentale e connesso, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, per l’accertamento della conseguente difformità urbanistica ed edilizia e condanna al risarcimento del danno urbanistico ed edilizio accertando in ipotesi di mancato arretramento (da ml. 1,50 a ml. 2,00 come da tavola di P.R. approvato), nonché del danno per illegittimità degli atti, il tutto da accertarsi e quantificarsi in questa o in altra successiva Sede, e in ogni caso con la condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari, IVA e CNPA, rimborso contributo unificato;

quanto al ricorso n. 289 del 2010:

1) della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 1426 di data 6.9.2010, notificata al Comune di Bressanone in data 29.9.2010 avente ad oggetto: "Comune di Bressanone: Approvazione di una modifica al piano di recupero per la zona residenziale A3 "Garni Pupp" (unità minima di intervento 35, p.ed. 672 del C.C. Bressanone) con una correzione d'ufficio. Delibera consiliare n. 37 del 25 marzo 2010", limitatamente alla parte in cui vengono disposte modifiche d'ufficio;

2) del non conosciuto parere della Commissione urbanistica provinciale di data 5.8.2010, nonché di ogni ulteriore atto precedente, presupposto, infraprocedimentale ed esecutivo, anche se non nominativamente indicato;

quanto ai ricorsi riuniti, con atto dd. 27.9.2011, recante motivi aggiunti:

3) del parere della Commissione urbanistica provinciale reso nella seduta del 5.8.2010 (doc. n. 27);

4) della delibera della Giunta Provinciale n. 1426 di data 6.9.2010 (doc. n. 19).

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bressanone e di Valtrude E Egger;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 Marina Rossi Dordi e uditi per le parti i difensori: avv. S. Dragogna per E Egger Valtrude e avv. N. De Nigro per il Comune di Bressanone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso iscritto sub RG n. 282/10 V E E impugna i provvedimenti meglio specificati in epigrafe, relativi alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Bressanone per recupero della cubatura esistente con demolizione e ricostruzione della p.ed. 672 C.C. Bressanone, relativa al Garnì Pupp ed alla nota con cui lo stesso Comune ha rigettato la richiesta di intervento di vigilanza sulla predetta concessione per violazione della variante sostanziale al piano di recupero approvata dalla Giunta provinciale di Bolzano con una correzione d’ufficio e con prescrizione di allineamento continuo della p.ed.672 rispetto alla confinante p.ed. 1488, C.C. Bressanone, nonché per l’accertamento della conseguente difformità urbanistica ed edilizia e condanna al risarcimento del danno accertando in ipotesi di mancato arretramento, da accertarsi e quantificarsi in questa od altra sede.

Con ricorso iscritto sub RG n. 289/10 il Comune di Bressanone impugna la delibera della Giunta provinciale con la quale è stata approvata la modifica al piano di recupero per la zona residenziale A3 “Garnì Pupp”, di cui alla delibera del Consiglio comunale del 25.3.2010, con una correzione d’ufficio, limitatamente alla parte relativa a detta modifica e il non conosciuto parere della Commissione urbanistica provinciale di data 5.8.2010.

A sostegno del ricorso RG n. 282/10 vengono formulati i seguenti motivi:

1. Violazione degli artt. 55, 66 e 70 LP 11.8.1997 n. 13 e s.m. per mancata conformità al vigente piano di recupero di Bressanone vigente (unità minima di intervento 35) approvata con delibera G.P. dd. 6.9.2010 n. 1426 per mancanza del prescritto allineamento rispetto alla p.ed. 1488 C.C. Bressanone e omessa osservanza delle ulteriori prescrizioni: mantenimento dell’albero in piazza e della assunzione, sul progetto, di valido, nuovo e conformato parere dell’Ufficio beni architettonici ed artistici.

2. Violazione dell’art. 80 e segg. LP 11.8.1997 n. 13

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