TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-05-17, n. 202400124

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-05-17, n. 202400124
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202400124
Data del deposito : 17 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2024

N. 00124/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00116/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell’art. 129 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2024, proposto da
M Q, rappresentata e difesa dall’avv. G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di Piacenza e Sottocommissione elettorale circondariale di Piacenza, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;
Comune di Gragnano Trebbiense, non costituito in giudizio;

nei confronti

Patrizia Calza, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del verbale n. 41/2024 in data 11 maggio 2024 della Sottocommissione elettorale circondariale di Piacenza, recante la “… ricusazione della lista identificata nel contrassegno come “Un futuro per Gragnano Trebbiense” …”;

- dell’atto in data 13 maggio 2024 di rigetto della richiesta di riesame.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Piacenza e della Sottocommissione elettorale circondariale di Piacenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Italo Caso nell’udienza pubblica del 17 maggio 2024 e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con verbale n. 41/2024 del 11 maggio 2024, in sede di esame delle liste dei candidati per l’elezione degli organi del Comune di Gragnano Trebbiense, la Sottocommissione elettorale circondariale di Piacenza decretava la “… ricusazione della lista identificata nel contrassegno come “Un futuro per Gragnano Trebbiense” …”. A tal proposito, veniva rilevato che “… i fogli relativi alla presentazione di candidatura a Sindaco e di una lista di candidati alle elezioni comunali non risultano conformi ai prescritti modelli ministeriali e che sono inoltre uniti mediante spillatura, in assenza di collegamenti sostanziali che possano in modo oggettivo rendere l’idea di un documento effettivamente unico e privi, pertanto, di qualsiasi elemento riferibile alla lista del candidato alla carica di Sindaco e a quella di Consiglieri comunali in parola. In particolare, i fogli in questione non riportano il contrassegno di lista, né il nominativo del candidato Sindaco e dei candidati Consiglieri …”, desumendosene che “… la modalità di presentazione di una lista del tipo in esame non consente alcuna certezza sul fatto che gli elettori, i quali hanno materialmente apposto le sottoscrizioni sui fogli allegati, intendessero effettivamente e consapevolmente presentare proprio quella lista e quei candidati …”, con conseguente preclusione dell’ammissione della lista, ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 570 del 1960.

Avverso tale atto e il successivo rigetto della richiesta di riesame presentata dal sig. V Z ha proposto impugnativa la ricorrente, cittadina elettrice del Comune di Gragnano Trebbiense e candidata alla carica di Sindaco per la lista “ Un futuro per Gragnano Trebbiense ”.

Adduce che:

- la lista è stata presentata utilizzando i moduli ministeriali, e dunque depositando presso il Servizio elettorale due moduli, intitolati rispettivamente “ Atto principale ” e “ Atto separato ”;

- entrambi i moduli, in un unico foglio di formato A3, recavano il nome e il contrassegno della lista e i nominativi del candidato Sindaco e dei candidati Consiglieri, così come prescritto dall’art. 28 del d.P.R. n. 570 del 1960;

- il funzionario dell’Ufficio Affari generali del Comune, di sua iniziativa, ha tagliato i due moduli e li ha raggruppati in due fascicoletti separati, che ha unito spillandoli con delle graffette;

- i 56 sottoscrittori della lista, presentatisi negli Uffici comunali per apporre le proprie firme, hanno a ciò provveduto sui fascicoli già spillati e quindi avendo ben presenti il contrassegno e la denominazione della lista nonché i nominativi dei candidati;

- allorché la Sottocommissione elettorale circondariale di Piacenza ha preso in esame i due fascicoli e ha contattato il Comune per avere chiarimenti, il funzionario del Servizio Affari generali ha immediatamente trasmesso una nota con la quale ha attestato “ che le operazioni di autentica sono avvenute regolarmente secondo la normativa vigente, in quanto i fogli contenenti le sottoscrizioni (“Atto principale” e “Atto separato”) risultavano materialmente collegati al momento delle sottoscrizioni e pertanto ogni sottoscrittore è stato messo nelle condizioni di conoscere la lista, il simbolo, il candidato Sindaco e i candidati 12 consiglieri comunali a favore della cui candidatura stava sottoscrivendo ”, attestazione peraltro vistata e condivisa anche dal Segretario comunale e dal Sindaco;

- nel Comune di Gragnano Trebbiense sono state presentate solo due liste, il che, unito alle limitate dimensioni della popolazione del Comune (poco più di quattromila abitanti), rendeva impossibile una qualsivoglia confusione tra l’una e l’altra lista.

Alla luce di tutto ciò, la ricorrente assume illegittimi l’atto di ricusazione della lista e il successivo diniego di riesame. Nel richiamare precedenti giurisprudenziali favorevoli su casi simili, invoca a) la limitata dimensione del Comune e l’avvenuta presentazione di due sole liste, il che rende del tutto implausibili gli errori nell’identificazione della lista da parte dei sostenitori-sottoscrittori; b) il valore probante della dichiarazione resa dall’ufficiale autenticante circa il fatto che i sottoscrittori fossero pienamente consapevoli di firmare per la lista della ricorrente; c) il rilievo che assume l’avallo dato a quest’ultima dichiarazione dal Segretario comunale e dallo stesso Sindaco; d) la circostanza che i due fascicoli fossero già spillati prima della raccolta delle firme e che i sottoscrittori fossero consapevoli della lista di riferimento, anche perché il funzionario comunale chiedeva loro per quale lista volessero firmare; e) il fatto di essersi affidati all’Amministrazione comunale, confidando nella sua competenza e correttezza.

Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di ammissione alla competizione elettorale della lista denominata “ Un futuro per Gragnano Trebbiense ”.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, l’U.T.G. - Prefettura di Piacenza e la Sottocommissione elettorale circondariale di Piacenza, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.

All’udienza pubblica del 17 maggio 2024 la causa è passata in decisione.

Il Collegio, pur consapevole del costante indirizzo giurisprudenziale in tema di insufficienza - in linea generale - della mera spillatura tra i moduli quale strumento in sé idoneo a consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori fossero consapevoli della loro adesione a quella determinata lista e ai relativi candidati, non può che prendere atto di un orientamento che, in particolari casi e in presenza di determinate condizioni, assegna valore dirimente ad elementi univoci in ordine alla consapevolezza in capo ai sottoscrittori della finalità della firma apposta, benché in presenza proprio di moduli composti da fogli tra loro solo spillati.

Come è noto, l’art. 28, comma 2, del d.P.R. n. 570 del 1960 stabilisce che “ I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi;
le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53
…”. A tale disposizione la giurisprudenza ha rapportato l’esigenza di identificare, in moduli composti di più fogli, un’unicità documentale idonea a garantire che, in sede di apposizione della firma, i sottoscrittori siano consapevoli della lista e dei candidati alla cui presentazione essi intendono concorrere;
ma, al contempo, ha anche evidenziato che, se la materiale congiunzione del documento sia riconducibile a momento antecedente all’autenticazione delle sottoscrizioni apposte alla presenza dello stesso soggetto autenticatore, non v’è ragione per escludere la consapevolezza dei sottoscrittori di sostenere una determinata lista.

Si richiama a tal fine quanto rilevato dal giudice d’appello, in un caso simile a quello oggetto della presente controversia, allorché si è osservato che “… non può non tenersi conto del fatto che il modulo oggetto della controversia, secondo l’attestazione del Segretario comunale, era già spillato al momento della presentazione ed effettivamente recava (e reca) il simbolo della lista sul primo foglio, la descrizione della lista con il nome del presentatore sul secondo, il nome del presentatore sul terzo, elementi questi di cui la Sottocommissione avrebbe potuto, a ben vedere, tenere conto anche, in ipotesi, mediante ulteriori approfondimenti istruttori in applicazione dell’art. 33 del t.u. n. 570/1960, che considerate le complessive circostanze del caso non avrebbero invero comportato un significativo e perciò stesso impraticabile dilatamento dei necessari tempi tecnici. Ebbene, non sussistendo alcuna ragione per dubitare della genuinità delle citate dichiarazioni rilasciate dal Segretario comunale e dai sottoscrittori della lista, deve concludersi che tali documenti confermino: per un verso, che il modulo innanzi indicato era già “spillato” e recava la numerazione progressiva prestampata al momento della presentazione, nonché il fatto che il modulo medesimo è stato firmato da ciascuno dei sottoscrittori in presenza del pubblico ufficiale autenticante (proprio) a sostegno della presentazione della lista in parola;
per altro verso, l’effettiva ed inequivoca consapevolezza e volontà dei sottoscrittori medesimi di fornire il proprio sostegno alla presentazione della lista
[…] Del resto sia le attestazioni del Segretario comunale sia le dichiarazioni dei sottoscrittori non hanno, a ben vedere, natura di “attestazioni postume” in senso propriamente detto, non integrando la documentazione originariamente prodotta ma consentendo piuttosto di ricostruire l’originario ed effettivo svolgimento dei fatti. La dichiarazione del ‘terzo’ (quando non assunta nelle forme testimoniali, di cui all’art. 63, comma 3, del c.p.a.) costituisce pur sempre una prova ‘atipica’, che va liberamente apprezzata dal giudice, al fine di formarsi il proprio convincimento, anche in relazione agli altri elementi acquisiti in giudizio. Deve quindi concludersi che, nel rispetto dei condivisi principi giurisprudenziali sanciti dalla giurisprudenza della Sezione, il caso all’esame presenti caratteristiche del tutto peculiari e che nella fattispecie gli elementi di fatto innanzi richiamati possano considerarsi comunque idonei a considerare la dichiarazione di presentazione della lista come un documento unitario e come tale conforme alle prescrizioni. In altri termini, l’originaria spillatura dei singoli fogli attestata dal pubblico ufficiale, l’indicazione sul primo foglio del simbolo della lista, sul secondo foglio della descrizione della lista ed il nome del presentatore, sul terzo foglio il nome del presentatore medesimo, nonché la numerazione progressiva prestampata delle indicazioni relative ai singoli sottoscrittori, in uno con le richiamate attestazioni del Segretario comunale e di tutti i quaranta firmatari a sostegno, nonché la presenza alle relative operazioni del presentatore della lista sono a parere del Collegio elementi che complessivamente e unitariamente considerati testimoniano l’inequivoca ed originaria volontà dei sottoscrittori di sostenere la presentazione della lista medesima. E ciò, vale rilevare, nel doveroso bilanciamento degli interessi in gioco ed in ossequio, per un verso, al principio del favor partecipationis – in considerazione anche dell’ulteriore peculiarità del caso all’esame costituita dalla presentazione di due sole liste in un piccolo Comune da parte di un numero complessivamente limitato e per ciò stesso agevolmente verificabile di sottoscrittori – e, per altro verso, agli ulteriori principi della massima partecipazione democratica alle consultazioni elettorali e del “buon andamento” …” (v. Cons. Stato, Sez. II, 26 aprile 2023 n. 4222).

Venendo alla fattispecie in esame, si presenta significativa la dichiarazione del Responsabile del Servizio Affari generali del Comune, il quale ha proceduto all’autentica delle sottoscrizioni dei sostenitori della lista denominata “ Un futuro per Gragnano Trebbiense ”, attestando in separata sede “ che le operazioni di autentica sono avvenute regolarmente secondo la normativa vigente, in quanto i fogli contenenti le sottoscrizioni (“Atto principale” e “Atto separato”) risultavano materialmente collegati al momento delle sottoscrizioni e pertanto ogni sottoscrittore è stato messo nelle condizioni di conoscere la lista, il simbolo, il candidato Sindaco e i candidati 12 consiglieri comunali a favore della cui candidatura stava sottoscrivendo ” (così la nota del 12 maggio 2024), oltretutto con dichiarazione vistata dal Segretario comunale e dal Sindaco. E, ancora, con atto del 14 maggio 2024, lo stesso funzionario ha dichiarato che “… il giorno 08-05-2024 e il giorno 09-05-2024 ho provveduto ad autentificare le sottoscrizioni relative a “Presentazione di una candidatura a Sindaco e di una lista di candidati consiglieri alle elezioni comunali per la lista in vista delle elezioni amministrative dell’ 8 e 9 giugno 2024. Io sottoscritto ho raccolto le n. 56 sottoscrizioni dei firmatari della lista nei due fascicoletti già spillati in precedenza ed uniti tra di loro, nei moduli “Atto Principale” e “Atto Separato”, ciascuno dei quali nel primo foglio riportava il simbolo, la denominazione della lista, il nominativo del candidato Sindaco e i nominativi dei candidati Consiglieri. I sottoscrittori erano stati messi nella condizione di essere consapevoli di sottoscrivere la predetta lista in quanto chiedevo loro per che lista e per che candidato sindaco volessero firmare, inoltre la modulistica “Atto Principale” e “Atto Separato” era contenuta in un fascicolo posto sul banco ove vi era scritta sulla copertina la denominazione della lista e all’interno di essa vi era il simbolo stampato in formato di 3 e 10 cm Tutte queste operazioni si sono svolte alla mia presenza …”.

Rilevante, poi, in questa già chiara situazione, è la circostanza che si tratta di Comune di limitate dimensioni e che è intervenuta la presentazione di due sole liste, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza in analoga fattispecie. Così come, nel quadro complessivo della vicenda, si presentano indicative del reale svolgersi dei fatti le dichiarazioni sostitutive redatte – nel rispetto delle formalità previste dal d.P.R. n. 445 del 2000 – da 39 soggetti che confermano la sottoscrizione “consapevole” per quella lista.

In conclusione, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’indirizzo giurisprudenziale che, in presenza di particolari condizioni, considera sufficiente la mera “spillatura” tra i moduli (v. anche Cons. Stato, Sez. II, 28 aprile 2023 n. 4328). Condizioni che, per quanto detto, emergono sussistenti nel caso di specie.

Dal che l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell’atto di ricusazione della lista “ Un futuro per Gragnano Trebbiense ” e ammissione della medesima alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Gragnano Trebbiense.

La peculiarità del caso giustifica la compensazione delle spese di lite.

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