TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2024-10-01, n. 202400668

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2024-10-01, n. 202400668
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400668
Data del deposito : 1 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/10/2024

N. 00668/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00072/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 72 del 2021, proposto da
“Bartoli e Banè Gestioni s.r.l.”, rappresentata e difesa dall'avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G P e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento (o la disapplicazione)

del provvedimento di diniego della domanda presentata da “Bartoli e Banè Gestioni srl” di partecipazione al bando territoriale “competitività per le m.p.m.i. del Monte Acuto e della Riviera di Gallura nei settori dei servizi al turismo, della ricettività e delle produzioni tipiche: (ni –t1)” di cui alla Determinazione 670/31 del 28 gennaio 2019 e determinazione n. 1850/97 del 4 marzo 2019 prot n. 7605 del 3 novembre 2020, notificata in data 5 novembre 2020,

nonché, anche come atto presupposto,

del provvedimento di “avvio della procedura di preavviso di rigetto della domanda presentata da “Bartoli e Banè Gestioni Srl” (codice domanda sipes m_acuto_t1c-22) – fase valutazione tecnico economica finanziaria negativa” prot n. 3431 del 13 maggio 2020,

e di ogni atto connesso o presupposto, antecedente, successivo - anche non conosciuto - a quelli sopra indicati, con conseguente riammissione della ricorrente alle successive fasi valutative.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024 il dott. Silvio Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con determinazione n. 1850/97 del 4 marzo 2019 la Regione Autonoma della Sardegna approvava il Bando Territoriale “ Competitività per le MPMI del Monte Acuto e della Riviera di Gallura nei settori dei servizi al turismo, della ricettività e delle produzioni tipiche ” per l’erogazione, a fondo perduto, di sovvenzioni al fine di aumentare la competitività di imprese micro, piccole e medie, attraverso il sostegno agli investimenti materiali e immateriali nei settori dei servizi al turismo e ricettività, ed in particolare dagli itinerari e percorsi di integrazione tra costa e interno, e delle produzioni tipiche.



2. L’art. 17 del predetto Bando disciplinava la procedura di valutazione delle domande.



2.1 In particolare la lex specialis della selezione prevedeva una procedura valutativa con istruttoria a sportello ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 123/98, nell’ordine cronologico di presentazione delle richieste secondo le modalità dettate all’art. 16.



3. Il procedimento di valutazione delle domande ammissibili, sempre ai sensi dell’art. 17 del bando, doveva concludersi entro 120 giorni dalla loro presa in carico, con possibilità di una sola richiesta di chiarimenti/integrazioni (sospensiva del termine dei 120 giorni per la conclusione del procedimento) che il proponente doveva riscontrare entro 20 giorni dalla ricezione.



4. Alla predetta procedura partecipava, tra le altre, la società “Bartoli e Banè Gestioni s.r.l.”, attualmente dedita alla consulenza tributaria per gli enti locali e all’attività di noleggio autoveicoli senza conducente che, in data 28 marzo 2019, presentava domanda di ammissione al finanziamento.



5. L’attività oggetto della richiesta finanziaria tendeva ad ampliare la gamma di servizi offerti dalla ricorrente estendendola a quello di attività ricettizia di affittacamere. La società, invero, proprietaria di un immobile sito nell’agro del Comune di Berchidda, oggi destinato ad ufficio ed abitazione, intendeva utilizzare una parte del fabbricato esistente per l’avvio di attività alloggio extra alberghiero (affittacamere), previa effettuazione di alcuni interventi strutturali volti alla realizzazione di due nuove camere in aggiunta ad altre due camere con bagno già esistenti, per un totale di sei posti letto e con acquisto di servizi di supporto alle imprese turistiche.



6. L’importo complessivo del piano oggetto della richiesta di finanziamento ammontava ad euro 114.577,70.



7. In data 19 settembre 2019 la Regione Autonoma della Sardegna chiedeva alla richiedente società, ai sensi dell’art. 6, L. 241/1990 e ai fini della regolarizzazione della domanda, lo schema grafico illustrativo dell’assetto proprietario, comprensivo di partecipazioni a monte e/o valle, con assegnazione per l’adempimento di un termine di 10 giorni.



7.1 In un secondo momento, in data 29 ottobre 2019, sempre ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90, la stessa amministrazione regionale chiedeva alla richiedente la regolarizzazione dei seguenti ulteriori elementi (con assegnazione per l’esecuzione di un termine di 20 giorni):

a. Bilancio di verifica (situazione economico patrimoniale) al 31.12.2016;

b. Bilancio di verifica (situazione economico patrimoniale) al 31.12.2017;

c. Bilancio d’esercizio al 31/12/2018 comprensivo di verbale di approvazione, ricevuta di presentazione e relativa situazione economico patrimoniale;

d. Bilancio di verifica (stato patrimoniale e conto economico) al 31/07/2019;

e. Unico 2019 (relativo ai redditi 2018) corredato dalla ricevuta di presentazione se disponibile;

f. Preventivi relativi alle Progettazioni e alla Direzione dei lavori;

g. Eventuale comunicazione di inizio lavori (MODELLO F-3), dei lavori edilizi oggetto del piano di investimento indicato in domanda, completa di ricevuta di presentazione al SUAPE;

h. Titolo di disponibilità dell'immobile oggetto del programma proposto;

i. Curriculum Vitae dei proponenti.



8. In entrambi i casi la società ricorrente provvedeva a riscontrare quanto richiesto dall’amministrazione regionale mediante caricamento dei documenti sul portale dedicato alla procedura di selezione.



9. In data 13 maggio 2020 la Regione Sarda notificava l’avviso di avvio della procedura di preavviso di rigetto della domanda presentata da “Bartoli e Banè Gestioni s.r.l.” assegnando un termine di 12 giorni per eventuali osservazioni scritte e per l’inoltro di documenti a difesa.

10. Malgrado la presentazione di tempestive illustrazioni il procedimento si concludeva con l’adozione dell’impugnata determinazione n. 925 del 3 novembre 2020 di diniego della domanda di contribuzione finanziaria presentata dalla società “Bartoli e Banè Gestioni s.r.l.”.

11, Con il ricorso in esame quest’ultima lamenta tuttavia l’illegittimità del provvedimento negativo adottato nei suoi confronti per i seguenti motivi:

1) Violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. 123/98 ed eccesso di potere per violazione dei canoni dell’efficacia e dell’economia dell’azione amministrativa - Violazione di legge per falsa ed errata applicazione dell’art. 12 della legge n. 241/90 ed eccesso di potere per violazione del principio della trasparenza dell’azione amministrativa - Violazione della lex specialis della procedura - Violazione di legge per violazione dell’art. 97 della Costituzione ed eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione: in quanto la scelta dell’amministrazione di optare per la procedura valutativa a sportello anziché a graduatoria, che avrebbe voluto sottendere l’esigenza di un’azione amministrativa connotata da particolare celerità, rivelerebbe in realtà la sua incongruenza e la sua illogicità in presenza di un procedimento conclusosi in realtà 15 mesi dopo la scadenza del termine di 120 giorni fissati dal Bando;

2) Violazione di legge (artt. 1 e 12 della Legge 241/1990), violazione di Legge (art. 97 Cost.), violazione della lex specialis , violazione dei canoni di certezza e ragionevolezza dell’operato della pubblica amministrazione, erronea valutazione dei fatti, falsità del presupposto, carenza di motivazione, violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione: in quanto non sarebbe adeguatamente soddisfatto l’obbligo dell’Amministrazione di assicurare una consequenzialità logica e motivazionale tra i presupposti contenuti nella legge di gara e il provvedimento finale, definendo in maniera chiara, non suscettibile di interpretazioni soggettive, i requisiti di ammissione.

In particolare si sovrapporrebbero criteri di ammissibilità della domanda a criteri di valutazione tecnico-economico-finanziaria della stessa, introducendo un meccanismo che comporterebbe l’automatica esclusione delle imprese che non abbiano raggiunto la soglia minima di punteggio con riferimento alla adeguatezza e coerenza delle competenze possedute (ossia pregressa esperienza lavorativa rispetto alla specifica attività prevista dal piano);

3) Contraddittorietà tra le previsioni del bando, violazione del principio di trasparenza, violazione del principio di buona fede, violazione del divieto di disparità di trattamento: in quanto il Bando, contraddittoriamente, da un lato consentirebbe l’accesso ai fondi sia alle imprese già esistenti sia alle imprese di nuova costituzione e, dall’altro lato, farebbe assurgere a criterio escludente il requisito soggettivo della pregressa esperienza curriculare, che potrebbe evidentemente essere posseduto, secondo la tesi della ricorrente, solo dalle imprese esistenti.

4) Errore di valutazione, violazione del principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.): in quanto la società ricorrente sarebbe in realtà in possesso di pregresse competenze professionali coerenti con il piano presentato;

5) Difetto di motivazione, illegittimità dell’atto presupposto e dell’atto conclusivo - Violazione di legge, art. 3, L. 241/1990 art. 10 - bis L. 241/1990 – art. 8 L. 241/1990: in quanto la genericità del preavviso di rigetto non consentirebbe di cogliere le ragioni del ritenuto mancato rispetto dei limiti minimi e massimi di valore del piano, impedendo così la corretta instaurazione del contraddittorio. Inoltre il preavviso non conterrebbe le prescrizioni richieste dall’art. 8, L. 241/1990 per la comunicazione di avvio del procedimento, con specifico riferimento all’indicazione dell’ufficio ove prendere visione degli atti ovvero delle modalità per l’accesso;

6) Difetto e carenza di motivazione dell’atto conclusivo: violazione di legge: art. 3 l. 241/1990 art 10 bis l. 241/1990 - Infondatezza dei rilievi della Regione: manifesta illogicità - Violazione del principio di trasparenza, del principio di favor partecipationis e del principio di efficacia e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Costituzione): in quanto il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni contenute nelle osservazioni presentate nel contraddittorio procedimentale. In particolare l’amministrazione non avrebbe correttamente valutato che il piano di investimento non avrebbe determinato il superamento del limite di ammissibilità previsto dall’art. 13, punto 2, del Bando Territoriale, dovendosi tra l’altro, calcolare l’incremento del 25% sul valore del piano e non sulla quota del 60% e avendo l’Amministrazione erroneamente interpretato la nozione di “strutture e impianti”;

7) Violazione di legge, difetto di istruttoria, carenza di motivazione: in quanto l’attività istruttoria svolta dall’ente deputato all’esame delle domande di accesso al fondo non sarebbe stata esaustiva e, in relazione alla posizione della ricorrente, avrebbe condotto all’adozione di un provvedimento negativo privo di adeguata motivazione;

8) Violazione di legge (art. 2 - bis , L. 241/1990) - Violazione dei termini – Violazione del giusto procedimento, formazione del silenzio assenso, violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 123/98 ed eccesso di potere per violazione dei canoni dell’efficacia e dell’economia dell’azione amministrativa - Violazione di legge per falsa ed errata applicazione dell’art. 12 della Legge 241/90 ed eccesso di potere per violazione del principio della trasparenza dell’azione amministrativa - Violazione della lex specialis della procedura - Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 11, co. 1 e co. 5, del D. Lgs. 81/2008, violazione di legge per violazione dell’art. 97 della Costituzione ed eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione: in quanto in data 26 luglio 2019 si sarebbe formato l’assenso alla domanda proposta dall’odierna ricorrente che, quindi sarebbe divenuta titolare di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione.

12. Di qui la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.

13. Contestualmente alla domanda caducatoria la società “Bartoli e Banè Gestioni s.r.l.”, ove non si ritenesse formato il silenzio assenso, ha chiesto la condanna della Regione Sarda al risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell’art. 2 - bis , comma 1, nella misura di Euro 34.304,96, avendo la società effettuato opere dopo la asserita formazione del silenzio-assenso e, in subordine, nella misura di Euro 35.550,00, ricavato dall’applicazione dell’importo percentuale del 45% che il Bando riconosceva come sostegno al progetto.

14. In via ulteriormente subordinata la ricorrente ha chiesto che la Regione Autonoma Sardegna sia condannata al pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 2 bis comma 2 L. 241/1990, nella misura massima ivi prevista ovvero di € 2.000,00.

14.1 In particolare chiede che tale importo sia comminato una prima volta in riferimento alla violazione dei termini di 120 giorni per la conclusione dell’iter amministrativo per l’adozione del provvedimento ed una seconda volta per la violazione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo di cui agli artt. 8 e 10 – bis , L. 241/1990.

14.2 Oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo.

15. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la Regione Autonoma della Sardegna che, dopo aver articolatamente replicato alle argomentazioni della ricorrente, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

16. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

17. Alla pubblica udienza del 24 settembre 2024, senza sentire i difensori delle parti, che hanno chiesto il passaggio in decisione senza discussione, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

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