TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2019-11-14, n. 201907457

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2019-11-14, n. 201907457
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201907457
Data del deposito : 14 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2019

N. 09864/2019 REG.RIC.

N. 07457/2019 REG.PROV.CAU.

N. 09864/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9864 del 2019, proposto dalla società Edil Com S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia, n. 72;


contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Det. Dir. di Roma Capitale - Dip. P.A.U. - 27 marzo 2019, prot. QI/55225/2019 (rep. n. QI/440/2019), pubblicata all'Albo Pretorio di Roma Capitale dal 2 al 31 maggio 2019, recante “Linee guida per l'univoca applicazione delle norme di riferimento vigenti in materia di determinazione del Corrispettivo Massimo di Cessione Alloggi, di cui all'art. 11 del Disciplinare Generale di norme, patti, oneri e condizioni, allegato agli Schemi di Convenzione, approvati con Deliberazioni C.C. n. 173/2005 e n. 31/2007”, nonché, ove occorrer possa, di ogni altro atto o provvedimento - comunque denominato ed ancorché non cognito - ad essa presupposto, connesso, collegato ovvero conseguente, se ed in quanto illegittimo e lesivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2019 la dott.ssa B B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che osta all’accoglimento della domanda cautelare l’assenza del requisito del periculum, tenuto conto della natura delle linee guida impugnate, integranti un mero atto di indirizzo insuscettibile di modificare convenzioni precedentemente sottoscritte dagli interessati in relazione ai profili riferiti alla determinazione del costo di costruzione, dovendo l’amministrazione segnatamente considerare nell’approvazione delle tabelle le specificità della singola fattispecie considerata, con precipuo riferimento ai vincoli derivanti dalle convenzioni sottoscritte e ferme eventuali responsabilità che dovessero essere accertate dalle competenti Autorità in relazione alla correttezza e congruità dei valori stabiliti in conformità agli schemi tipo di convenzione approvati con deliberazione consiliare, come pure le responsabilità conseguenti alle inerzie dell’ente, esulanti dal presente giudizio e per le quali l’ordinamento appresta distinte tutele;

Ritenuto, inoltre, che, relativamente all’aggiornamento ISTAT, come chiarito con nota informativa ISTAT del 21.03.2013, in coerenza con quanto richiesto dal Regolamento europeo in merito all’aggiornamento degli indici dei costi di costruzione, “a partire dal 2009, con la nuova base 2005, il nuovo indice è calcolato solo a livello nazionale”, non apparendo, dunque, fondate le contestazioni dedotte, anche alle luce delle convenzioni prodotte in atti;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;

Visto l’art. 57 c.p.a., in considerazione delle peculiarità della fattispecie, si valutano nondimeno sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

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