TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-02-15, n. 202302697

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-02-15, n. 202302697
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302697
Data del deposito : 15 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2023

N. 02697/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11358/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11358 del 2015, proposto dal Consorzio di Bonifica delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato S M, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. A D N sito in Roma, al Viale delle Milizie n. 38;

contro

Ministero dell’agricolture, delle foreste e della sovranità alimentare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

-OMISSIS-, intimato e non costituito in giudizio;

per l'annullamento del decreto ministeriale n. 12264/15 avente ad oggetto l. 35/03 - lavori di costruzione dell'impianto irriguo a valle del fiume musone nei comuni di Osimo, Castelfidardo e Recanati - 1^ lotto - 3^ stralcio dm 4448/07 con cui è stato rivendicato un credito dello Stato pari a euro 2.203.556,88


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’agricoltura, delle foreste e della sovranità alimentare.

Visti tutti gli atti della causa.

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 gennaio 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il consorzio di Bonifica delle Marche – nella qualità di successore a titolo universale del consorzio di Bonifica del Musone, Potenza, Asola e Alto Nera – espone che, nell’ambito del “ programma nazionale degli interventi nel settore idrico ” previsto dall’art. 4, comma 32, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e attuato dalle delibere CIPE del 27 maggio 2005 n. 74 e del 22 luglio 2010 n. 69, è risultato beneficiario di un contributo di € 19.316.000,00 per l’esecuzione dell’intervento infrastrutturale irriguo denominato “ L. 350/03 – Lavori di costruzione dell’impianto irriguo a valle del fiume Musone nei comuni di Osimo, Castelfidardo e Recanati – I lotto – III stralcio ”, concesso con decreto ministeriale del 29 marzo 2007 n. -OMISSIS-

In particolare, il ricorrente espone di aver provveduto ad appaltare ed eseguire i lavori della pianificata opera pubblica – realizzando pure un considerevole risparmio di spesa - ed impugna il decreto del 16 giugno 2015 n. 12264 con il quale l’autorità erogante ha ultimato le operazioni di rendicontazione del contributo erogato con decreto del 29 marzo 2007 n. 4448 e, nel contempo, liquidato in € 2.203.556,88 “ il credito dello Stato a chiusura gestione ” – ovvero – la porzione del contributo assoggettata ad obbligo restitutorio da parte del Consorzio.

Il consorzio sostiene di non essere assoggettato al summenzionato obbligo e, all’uopo, articola un unico motivo ove censura la violazione art. 4 comma 32 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e delle delibere CIPE del 27 maggio 2005 n. 74 e del 22 luglio 2010 n. 69, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, istruttoria e sviamento, essenzialmente sostenendo che dal decreto del 29 marzo 2007 n. 4448 sarebbe scaturito quello che lui definisce un credito concessorio in proprio favore, pari all’intero valore del progetto di infrastruttura irrigua ammessa a finanziamento (€ 19.316.000,00), insuscettibile di rideterminazioni, in diminuzione, in ragione dei risparmi conseguiti per effetto dei ribassi d’ asta formulati nell’ambito delle procedure di pubblica evidenza espletate per l’assegnazione dei lavori di realizzazione dell’infrastruttura.

Si è costituita in giudizio l’avvocatura erariale con mera memoria di stile.

All’udienza pubblica del 27 gennaio 2023 - celebratasi secondo le speciali modalità previste dall’art. 17, comma 6, del D.L. n. 80 del 09 giugno 2021 - la causa è stata introitata per la decisione, previo espresso interpello ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a. formulato dal Collegio al difensore di parte ricorrente – presente, collegato da remoto e sentito sul punto - in ordine ai profili di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario.

In proposito, rileva il Collegio che la pretesa azionata in giudizio si colloca entro la cornice del rapporto concessorio costituitosi tra il consorzio ricorrente e l’amministrazione erogatrice per effetto del decreto ministeriale del 29 marzo 2007 n. -OMISSIS-

In particolare detto rapporto prevede da un lato l’obbligo del consorzio di realizzare la pianificata opera pubblica al fine di devolverla, un volta ultimata, al demanio dello Stato nel rispetto del quadro regolatorio tracciato dall’amministrazione erogante (tra cui, in primis , l’osservanza delle regole e i principi della pubblica evidenza in sede di assegnazione dei lavori) e, dall’altro , l’obbligo di quest’ultima di corrispondere il contributo stanziato al ricorrere dei presupposti (ed entro i limiti) previsti dal medesimo quadro regolatorio, il cui perimetro è dato dal decreto di finanziamento e dalle soprastanti norme imperative che ne hanno giustificato l’adozione.

In tale contesto, le posizioni azionate in giudizio si riducono rapporti di debito/credito tra le parti, reciprocamente veicolate dal decreto di finanziamento.

Nella specie, quella del concessionario si palesa come una posizione di diritto soggettivo pieno la cui cognizione, pertanto, non può che spettate al giudice ordinario non essendo sussumibile la presente controversia in nessuna delle materie contenute nell’elencazione tassativa di cui all’art. 133 c.p.a.

Il rapporto instaurato tra le parti, infatti, appare esulare sia dalle forme consensuali di accordo tra le pubbliche amministrazioni (art. 133 comma 1 lett. a n. 2), che dalle fattispecie concessorie espressamente richiamate dalla medesima disposizione normativa (concessioni di beni pubblici, art. 133 comma 1 lett. b ;
concessioni di pubblici servizi, art. 133 comma 1 lett. c ).

Invero, l’onere assunto dal concessionario è quello di eseguire un lavoro (opera pubblica irrigua) nell’ambito di un rapporto natura squisitamente concessoria e autoritativa consacrato dal decreto di finanziamento, nell’esercizio di una propria finalità istituzionale, parimenti di natura pubblicistica e senza alcuna finalità lucrativa.

E tale fattispecie, si ribadisce, esula dall’elencazione tassativa dell’art. 133 c.p.a.

Tanto basta per dichiarare l’inammissibilità del gravame, per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale.

Le spese possono essere compensate, stante la natura puramente di rito della presente decisione.

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