TAR Salerno, sez. I, ordinanza cautelare 2021-10-22, n. 202100309

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, ordinanza cautelare 2021-10-22, n. 202100309
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202100309
Data del deposito : 22 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/10/2021

N. 01398/2021 REG.RIC.

N. 00309/2021 REG.PROV.CAU.

N. 01398/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2021, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati G A, C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno,-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- dei provvedimenti -OMISSIS-, notificati ai predetti il 22/07/21 (di egual contenuto e durata), con il quale veniva fatto divieto ex art. 6 della l. 401/89 come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella l. 24/02/95 n., 45, dal D.lgs. 377/01 e dalla L. 41/2007 di “accedere, su tutto il territorio nazionale, nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di -OMISSIS-. programmate dai campionati nazionali e regionali, comprese le partite amichevoli e della nazionale italiana, per il periodo di -OMISSIS-(a decorrere dalla data di notifica), con divieto, per il medesimo periodo, limitatamente alle partite casalinghe della-OMISSIS-, di accedere alle seguenti strade adiacenti lo stadio -OMISSIS-, ovvero -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, nonché -OMISSIS- ed agli altri locali siti nel piazzale antistante lo stadio -OMISSIS-, da un'ora prima a un'ora dopo la disputa delle partite”.

Nonché tutti gli atti connessi, collegati, presupposti e conseguenti come il reiterati provvedimenti -OMISSIS-e notificati in data medesima al -OMISSIS-ed il 03/08/21-OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di-OMISSIS-;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. P S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che dalla motivazione dell’impugnato provvedimento non appare potersi evincere l’attribuibilità ai ricorrenti di una condotta riconducibile alle ipotesi previste dagli artt. 6 e 6 bis della L. n. 401/89, non risultando indicato, in concreto, un episodio di violenza al quale essi avrebbero preso parte attiva o una condotta chiaramente preordinata alla partecipazione a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione ovvero, ancora, le specifiche condotte di cui al cit. art. 6 bis;

Considerato, infatti, che dalla informativa della -OMISSIS-, pare potersi desumere che i ricorrenti non si siano resi protagonisti del “lancio” di un fumogeno, essendosi limitati a tenerli accesi;

Ritenuto pertanto che l’avversato provvedimento interdittivo non appare adeguatamente supportato sul piano motivazionale riguardo all’enucleazione di concreti comportamenti di pericolosità sociale ascritti ai ricorrenti e che, comunque, esso si appalesa incongruo, ad avviso del Collegio, avuto riguardo alla durata della misura rispetto al fatto contestato, in base al principio di proporzionalità;

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per accogliere la richiesta misura cautelare compensando, attese le peculiarità della vicenda, le spese della presente fase di giudizio;

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