TAR Catania, sez. IV, sentenza 2011-08-11, n. 201102095
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N. 02095/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01436/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1436 del 2011, proposto da:
L E Mostafa, rappresentato e difeso dall'avv. G L, con domicilio eletto presso G L in Catania, via Giaconia, 4;
contro
U.T.G. - Prefettura di Catania, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del silenzio serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione c/o Ufficio Territoriale del Governo, Prefettura di Catania, sull’istanza n. CT3301291502, presentata in data 22.09.2009, di emersione di lavoro irregolare di extracomunitari ex art. ter legge 102/2009;di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Catania e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Vista la dichiarazione resa in udienza dal difensore di parte ricorrente, espressiva della volontà di rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la dichiarazione del difensore di parte ricorrente di rinunciare al ricorso, resa in udienza e verbalizzata, comporta l’estinzione del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84, comma primo e comma secondo, 85, comma 9, cpa;
Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese di lite;