TAR Napoli, sez. III, sentenza 2021-05-03, n. 202102898
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Testo completo
Pubblicato il 03/05/2021
N. 02898/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04889/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4889 del -OMISSIS-016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N M, con domicilio digitale nicolamontella@avvocatinapoli.legalmail.it e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Kerbaker, 91;
contro
Agenzia delle Dogane - Ufficio dei Monopoli della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11, con domicilio digitale napoli@mailcert.avvocaturastato.it;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio De Feo, con domicilio digitale studiolegale@pec.defeoliguori.com e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via dei Mille n.40;
per l'annullamento
- del provvedimento di sospensione del provvedimento di trasferimento della rivendita generi di monopolio n. -OMISSIS- con annessa ricevitoria del lotto n. -OMISSIS-di Napoli dalla via-OMISSIS-— titolare sig. -OMISSIS-, con cui "si sospende, con effetto immediato, ai sensi del comma -OMISSIS- dell'art. -OMISSIS-1 quater della legge n. -OMISSIS-41/90, il provvedimento prot.-OMISSIS- del 15/09/-OMISSIS-016 relativo al trasferimento della rivendita n. -OMISSIS- in Napoli dalla -OMISSIS-4, fino alla data del 15/03/-OMISSIS-017 e, per l'effetto, si dispone la chiusura della rivendita n. -OMISSIS- e dell'annessa ricevitoria lotto n. -OMISSIS-site in via-OMISSIS-";
- di ogni altro atto o provvedimento al primo preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Agenzia delle Dogane - Ufficio dei Monopoli della Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno -OMISSIS-3 marzo -OMISSIS-0-OMISSIS-1 la dott.ssa Gabriella Caprini e trattenuto il ricorso in decisione con le modalità di cui all’art. -OMISSIS-5 del D.L. n. 137/-OMISSIS-0-OMISSIS-0 convertito dalla L. n. 176/-OMISSIS-0-OMISSIS-0, come modificato dall’art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/-OMISSIS-0-OMISSIS-0, conv. in legge n. -OMISSIS-1/-OMISSIS-0-OMISSIS-1, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Parte ricorrente impugna il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli della Campania, con cui è stato sospeso sino al 15/3/-OMISSIS-017, il trasferimento della rivendita n. -OMISSIS- in Napoli da via-OMISSIS-, concesso con provvedimento n.-OMISSIS- del 15/9/-OMISSIS-015, disponendo la chiusura della rivendita e dell'annessa ricevitoria del lotto per insussistenza della disponibilità giuridica del locale.
II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del Decreto -OMISSIS-1 febbraio -OMISSIS-013, n. 38 - Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo (13G00080) (Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile -OMISSIS-013) e degli artt. -OMISSIS-, 5 e 19 Capitolato d'oneri per la vendita di generi di monopolio, per insussistenza e/o sussistenza dei requisiti ivi richiamati;
b) eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione e illogicità manifesta.
III. Si è costituita l’Amministrazione statale intimata e ha interposto intervento ad opponendum, nell’asserita qualità di proprietaria del locale, la sig.ra -OMISSIS-; entrambe hanno concluso per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza pubblica di smaltimento del -OMISSIS-3.03.-OMISSIS-0-OMISSIS-1, fissata per la trattazione da remoto, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Il ricorso è infondato.
V.1. Si premette in fatto che:
a) in data -OMISSIS-6.05.-OMISSIS-015 parte ricorrente, Sig. -OMISSIS-, titolare della rivendita n.-OMISSIS- di Napoli con annessa ricevitoria lotto n. -OMISSIS- presentava domanda di trasferimento in zona delle predette privative da via -OMISSIS-;
b) l’Ufficio dei monopoli per la Campania — sede di Napoli — attesa la dedotta sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia (L. -OMISSIS--OMISSIS- dicembre 1957, n. 1-OMISSIS-93; D.P.R. 14-10-1958 n. 1074; Capitolato d'oneri per la vendita dei generi di monopolio — appalto delle rivendite di generi di monopolio), con provvedimento n.-OMISSIS- del 15/09/-OMISSIS-016 autorizzava il trasferimento delle indicate privative nel rispetto delle condizioni, tra cui "la piena disponibilità del locale ubicato in via-OMISSIS-";
c) al fine del rilascio della autorizzazione per lo spostamento delle concessioni nel locale di via-OMISSIS-, il Sig. -OMISSIS-, invero, produceva la documentazione atta a dimostrare la sua piena disponibilità del locale ed, in particolare, il contratto di locazione registrato tra la proprietaria del locale, Sig.ra -OMISSIS-, e la -OMISSIS-. stipulato il 01.07.-OMISSIS-00-OMISSIS-, il contratto di comodato ad uso diverso registrato tra la predetta srl ed il Sig. -OMISSIS- stipulato in data -OMISSIS-5.08.-OMISSIS-015 e una dichiarazione redatta in data 08.09.-OMISSIS-015, con allegata copia di carta di identità, con la quale asseritamente la Sig.ra -OMISSIS-, proprietaria, con riferimento al menzionato contratto di comodato, avrebbe accettato l'utilizzo del proprio locale anche per l'uso di rivendita tabacchi e ricevitoria lotto;
d) in data 01.09.-OMISSIS-016 veniva presentata all'Agenzia delle Dogane e Monopoli — Dir. Terr. Campania, Area Monopoli — circostanziata denuncia della Sig.ra -OMISSIS-, proprietaria del locale sito in via-OMISSIS-, nella quale si evidenziava che a seguito di morosità perdurata oltre un quinquennio da parte della conduttrice -OMISSIS-., il Tribunale di Napoli pronunciava sentenza n.15515/-OMISSIS-015 del -OMISSIS-1.1-OMISSIS-.-OMISSIS-015 con la quale obbligava al rilascio dell'immobile in questione. A sostegno della denuncia veniva allegato il verbale di sfratto esecutivo del locale de quo eseguito in data -OMISSIS-1.07.-OMISSIS-016. Nella predetta denuncia del 01.09.-OMISSIS-015 la Sig.ra -OMISSIS- dichiarando che "nel mio negozio, originariamente locato solo per uso pelletteria, si svolge attività di vendita di tabacchi da noi mai autorizzata né durante la locazione né successivamente allo sfratto eseguito", evidenziava che il Sig. -OMISSIS-, attuale ricorrente, non avesse la legittima disponibilità del locale sede della rivendita n. -OMISSIS- di Napoli con annessa ricevitoria lotto, condizione indefettibile per la gestione delle privative, la cui assenza avrebbe concretato una violazione delle disposizioni contenute nella legge n. 1-OMISSIS-93/1957, nel D.P.R. n. 1074/1958 e nel Capitolato d'oneri per la vendita dei generi di monopolio — appalto delle rivendite di generi di monopolio;
e) attesa la mancanza di disponibilità giuridica dell'immobile sito in via -OMISSIS-da parte del Sig. -OMISSIS- e sede delle già citate privative, l'Ufficio dei Monopoli della Campania - sede di Napoli - emanava, quindi, l'impugnato provvedimento n. 80935 del -OMISSIS-7.10.-OMISSIS-016, di sospensione della previa autorizzazione al trasferimento con contestuale ordine di chiusura della rivendita n. -OMISSIS- e dell'annessa ricevitoria lotto n. -OMISSIS-site in via-OMISSIS-;
f) in data -OMISSIS-4.10.-OMISSIS-016 l'Avvocato De F C, in nome e per conto della Sig.ra -OMISSIS- depositava presso l'Ufficio dei Monopoli della Campania nota con la quale informava