TAR Brescia, sez. I, sentenza 2021-12-20, n. 202101088

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2021-12-20, n. 202101088
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202101088
Data del deposito : 20 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2021

N. 01088/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00050/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 50 del 2021, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati M G e Y M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;



nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione;



per l'annullamento

- della determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di -OMISSIS- n. 494 R.G.D., atto interno n. 181/2020 in data 17/11/2020;

- nonché di tutti gli atti ad essa preordinati e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’avvocato -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2021 il dott. A S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso notificato il 15 gennaio 2021 e ritualmente depositato, l’avvocato-OMISSIS-ha impugnato - con l’intervento adesivo della -OMISSIS-(-OMISSIS-) - la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di -OMISSIS- n. 181/2020 del 17 novembre 2020, con cui si è stabilito di conferire all’avvocato -OMISSIS-l’incarico per il patrocinio e l’assistenza legale dell’amministrazione comunale in un giudizio proposto dinanzi al TAR Brescia avverso il provvedimento di aggiudicazione di una gara concernente l’affidamento di lavori pubblici, del valore (corrispondente alla base d’asta) di € 305.921,77 oltre IVA.

2. Nelle premesse del provvedimento impugnato, dopo aver precisato che l’affidamento dell’incarico di rappresentanza legale dell’amministrazione per un singolo giudizio è esclusa dall’applicazione delle norme del Codice dei Contratti Pubblici e soggiace unicamente al rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; e dopo aver affermato di ritenere rispettoso del principio di proporzionalità l’affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale di valore inferiore ad € 40.000, purchè adeguatamente motivato, in applicazione dell’art. 36 comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016; l’amministrazione ha dato atto di aver contattato, per l’affidamento dell’incarico de quo , tre professionisti, e di aver acquisito i rispettivi preventivi di spesa; di tali preventivi, quello più conveniente è risultato essere quello presentato dall’avv. -OMISSIS- contemplante un importo complessivo di € 3.172,00 comprensivo di compenso professionale e oneri di legge; di qui l’aggiudicazione dell’incarico al medesimo professionista.

3. L’Avv.-OMISSIS-, odierno ricorrente, è uno degli altri due professionisti a cui l’amministrazione ha richiesto la presentazione del preventivo di spesa e che in effetti ha presentato tale preventivo, che è stato tuttavia giudicato dall’amministrazione meno conveniente di quello presentato dall’avv.-OMISSIS-.

4. L’avv. -OMISSIS-si duole del provvedimento impugnato sulla base di un unico motivo, con il quale deduce vizi di “Violazione dell’articolo 19, quaterdecies, comma 3, del DL n. 148/2017, 4 del DM n. 55/2014 e dell’articolo 37 del Codice Deontologico Forense. Difetto di motivazione. Violazione dei principi di correttezza e buona fede. Eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta”; in particolare, secondo il ricorrente:

- la determinazione impugnata, nel preferire il preventivo di spesa presentato dall’avv. -OMISSIS-sulla base di motivazioni ancorate esclusivamente alla maggiore convenienza economica di tale offerta, avrebbe violato il principio dell’ ”equo compenso” di cui all’art. 13-bis della L. 247/2012 (introdotto dall’art. 19-quaterdecies del D.L. n. 148/2017);

- in forza di tale principio, si considera “equo” il compenso “proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6” , e quindi ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55;

- ha osservato il ricorrente che anche le pubbliche amministrazioni soggiacciono al rispetto del principio dell’equo compenso, in forza di quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo 13-bis, secondo cui “la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” ;

- il ricorrente ha osservato di aver elaborato il proprio preventivo di spesa attenendosi pedissequamente ai parametri previsti dal D.M. 55/2014 in relazione ai giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali (tabella 21), e quindi esponendo per ciascuna fase processuale i valori medi risultanti dalla tabella in relazione ai giudizi di valore compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00, ad essi applicando la riduzione massima del 50% ivi prevista, per un importo complessivo di € 6.888,00 al netto dei contributi previdenziali e dell’IVA;

- l’avv.-OMISSIS- avrebbe invece presentato un preventivo di spesa € 3.172,00, palesemente inferiore all’equo compenso risultante dall’applicazione dei predetti parametri;

- pertanto, il provvedimento impugnato, nel preferire l’offerta dell’avv.-OMISSIS-, avrebbe violato la normativa sopra richiamata, vincolante anche per le pubbliche amministrazioni, nonché i principi generali di correttezza e buona fede;

- in ogni caso, l’amministrazione avrebbe palesato soltanto ex post di aver dato corso ad una procedura comparativa sulla scorta di un criterio (quello del prezzo più basso) neppure preventivamente predeterminato né palesato ai “concorrenti”, in violazione dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità della P.A.

5. In giudizio si è costituito l’avv. -OMISSIS- quale parte controinteressata, depositando documentazione e memoria difensiva, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza interesse, non avendo il ricorrente formulato alcuna censura nei confronti dell’offerta presentata dall’avv. -OMISSIS-, risultata la seconda più conveniente dopo quella dell’avv.-OMISSIS-; in subordine, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

6. Non si è costituito, invece, il Comune di -OMISSIS-, ritualmente intimato con pec del 15 gennaio 2020.

7. In prossimità dell’udienza di merito, le parti costituite hanno depositato memorie conclusive.

8. All’udienza pubblica del 10 novembre 2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.



DIRITTO

1. Preliminarmente va rilevato che, a rigore, sussisterebbero i presupposti per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla difesa della parte controinteressata.

Dagli atti di causa si evince, infatti, che dei tre preventivi richiesti ed acquisiti dall’amministrazione comunale, quello presentato dal ricorrente (€ 6.888,00) era il meno conveniente, essendo

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