TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-04-06, n. 201200262

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-04-06, n. 201200262
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201200262
Data del deposito : 6 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00140/2011 REG.RIC.

N. 00262/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00140/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 140 del 2011, proposto da:
P D anche nella qualità di rappresentate della Caccia e Pesca di P D &
C S, rappresentata e difesq dagli avv. C Z G F, F A, con domicilio eletto presso Avv. Fabrizio Tonni in Ancona, via Marsala, 21;

contro

U.T.G. - Prefettura di Macerata, Questura di Macerata, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

-del decreto prot. n. 28921 del 2.11.2010, notificato alla ricorrente in data 13.11.2010;
con cui il Prefetto della Provincia di Macerata ha respinto l'istanza presentata dalla ricorrente di revoca del precedente Decreto prot. n. 7648/09 del 19.3.2009 con cui il medesimo Prefetto aveva disposto la revoca alla sig.ra Dalila Pellegrini dell'autorizzazione per l'attività di deposito e di vendita al minuto di prodotti esplodenti della 1^, IV^ e V^ categoria rilasciata con provvedimento prefettizio del 27/4/1999 prot. 909/sett. I';

-della Nota della Questura di Macerata del 4.10.2010cat. 7D/2010 Divisione Polizia Aministrativa Sociale e Immigrazione e del Decreto Cat. 6D/2010 - Div. P.A.S. del 4/10/2010 del Questore di Macerata, nonché di ogni altro atto precedente, susseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente è titolare di autorizzazione prot. n. 909/Sett. I° rilasciata in data 27.4.1999 dal Prefetto della Provincia di Macerata a detener,e per la vendita al minuto nel suo esercizio sito in Matelica, materiali esplodenti.

A seguito di un controllo effettuato in data 30.12.2008 dagli Operatori della Polizia di Stato della Questura di Macerata e dalla conseguente Relazione redatta in data 20.2.2009, emergeva tra l’altro l’omessa registrazione in carico di materiale esplodente della cat. IV^ (con segnalazione all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 55 T.U.L.P.S.), vendita al proprio coniuge di materiale esplodente per un quantitativo superiore a quello prescritto dalla legge, con segnalazione all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 55 del T.U.L.P.S.), omessa registrazione di alcuni fucili da caccia e di una canna di fucile, detenuti per la revisione e pulizia nel registro delle operazioni giornaliere presso il proprio esercizio, con segnalazione all’Autorità Giudiziaria per violazione all’art. 35 del T.U.L.P.S.).

Sulla base di quanto sopra descritto la Prefettura di Macerata, in data 5.3.2009, comunicava alla ricorrente l’ avvio del procedimento istruttorio, “volto all’emanazione di provvedimento ex art. 10 T.U.L.P.S.” che prevede la revoca o la sospensione dell’autorizzazione “ed ha invitato la ricorrente a formulare le controdeduzioni, che sono state depositate il successivo 13.3.2009.

Con Decreto prot. 7648/09/Area I^ del 19.3.2009 il Prefetto della Provincia di Macerata ha disposto la revoca dell’autorizzazione per l’attività di deposito e di vendita al minuto di prodotti esplodenti della I^, IV^ e V^ categoria rilasciata con provvedimento prefettizio del 27.4.1999 prot. 909/Sett. I^ alla ricorrente.

Tale atto veniva impugnato dinanzi a codesto Tribunale con ricorso rubricato con il r.g. 499/2009. La controversia è tuttora pendente, con il respingimento dell’istanza cautelare.

Con istanza in data 8.10.2009, la ricorrente aveva richiesto alla Questura di Macerata il rinnovo della licenza di commercio di armi comuni da sparo.

L’istanza veniva respinta con decreto del Questore di Macerata del 29.12.2009. Avverso tale atto la ricorrente ha proposto impugnazione dinanzi a codesto Tribunale, con ricorso rubricato r.g. 241/2010. Il Tribunale accoglieva, ai fini del riesame, l’istanza cautelare presentata con il ricorso (ordinanza 10.6.2010 n. 359). L’Amministrazione, con Decreto Cat.6D/2010 del 4.10.2010 confermava il diniego. Anche tale Decreto veniva impugnato dinanzi a questo Tribunale, con motivi aggiunti al ricorso già menzionato n. 241/2010 e contestuale riproposizione della domanda cautelare. L’istanza cautelare veniva accolta (ordinanza 10.3.2011 n. 220) con fissazione dell’udienza di merito per questa stessa udienza.

Nelle more, in data 6.9.2010, la ricorrente aveva presentato alla Prefettura di Macerata istanza di revoca del precedente Decreto del Prefetto del 19.3.2009 con cui è stata disposta la revoca dell’autorizzazione (cfr. r.g. 499/2009), tenuto conto delle sentenze assolutorie dell’A.G. sulle paventate irregolarità che costituivano il fondamento del Decreto di revoca adottato, con conseguente richiesta di restituzione alla medesima ricorrente dell’autorizzazione per l’attività di deposito e di vendita al minuto di prodotti esplodenti.

Con decreto prot. n. 28921 del 2.11.2010, il Prefetto respingeva l’istanza. Quest’ultimo provvedimento viene impugnato con l’odierno ricorso, depositato in data 4.2.2011, per i seguenti motivi:

a)Violazione e falsa applicazione del R.D. n. 773/1931, degli artt. nella medesima materia contenuti nel R.D. n° 635/1940 nonché nella Legge. 110/1975;
eccesso di potere.

La ricorrente sostiene che le motivazione del diniego sarebbero le medesime del decreto questorile Cat.6D/2010 del 4.10.2010, contestate con il ricorso r.g. 241/2010, basandosi in particolare sulla segnalazione della Guardia di Finanza del 22.12.2009, già considerata dal Tar nell’ordinare il riesame e ignorando le assoluzioni intervenute riguardo i fatti contestati.

In particolare, nell’istanza sarebbero state menzionate le sentenze di assoluzione sui fatti contestati, mentre il Prefetto si sarebbe limitato a riproporre pedissequamente l’elenco delle violazioni contestate alla ricorrente non tenendo in alcun conto le assoluzioni, perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, medio tempore intervenute ed allegate all’istanza di revoca, basandosi in particolare sulla segnalazione della Guardia di Finanza del 22.12.2009.

b) Illegittimità del provvedimento impugnato derivata dall’illegittimità del Decreto prot. 7648/09/Area I^ del 19.3.2009 del Prefetto di Macerata.

La ricorrente sostiene inoltre che il provvedimento impugnato sia illegittimo per i vizi derivati dal Decreto adottato dal medesimo Prefetto di Macerata in data 19.3.2009, impugnato nel ricorso rubricato con r.g. 499/2009. Ciò con rilievo sia alla violazione delle garanzie procedimentali, sia all’errata valutazione dei presupposti di fatto del provvedimento.

Si è costituito il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso.

Con ordinanza 10.3.2011 n. 212 è stata accolta l’istanza cautelare, sulla base dell’esito dei procedimenti penali seguiti alle contestazioni effettuate nei confronti della ricorrente.

Alla pubblica udienza dell’8.3.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Va preliminarmente chiarito che l’atto impugnato, adottato a seguito dell’istanza di revoca in autotutela, presentata dalla ricorrente, del Decreto prot. 7648/’09/Area I^ del 19.3.2009 del Prefetto della Provincia di Macerata, impugnato con ricorso r.g.499/2009 tutt’ora pendente è, pacificamente, autonomamente impugnabile, considerato che, per costante giurisprudenza, un atto amministrativo non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un precedente, quando la sua formulazione è preceduta da un riesame effettivo della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento (Cds sez. VI 10.3.2011 n. 1530). Nel caso in esame il provvedimento è in tutta evidenza frutto di un nuovo esame e di un’ulteriore istruttoria della PA, come del resto risulta dal di poco precedente provvedimento di diniego di autorizzazione della Questura di Macerata Cat.6D/2010 del 4.10.2010, al quale il provvedimento impugnato fa esplicito riferimento.

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