TAR Bari, sez. III, sentenza 2015-04-09, n. 201500559

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2015-04-09, n. 201500559
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500559
Data del deposito : 9 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00079/2015 REG.RIC.

N. 00559/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00079/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 79 del 2015, proposto da:
D S, rappresentato e difeso dall'avv. S C, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;

contro

Comune di Gravina in Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. L L, con domicilio eletto presso Giacomo Valla in Bari, Via Q.Sella, 36;

per l'accertamento

con conseguente declaratoria di illegittimità quanto al silenzio serbato dalla P.A. relativamente alta istanza, inoltrata dal ricorrente in data 11/08/2014. intesa ad ottenere ll rilascio, da parte del Comune di Gravina, della nuova concessione cimiteriale relativa al lotto nr. 454/B. nonché

per l'accertamento

dell'obbligo da parte del medesimo Ente civico al rilascio dell'invocato provvedimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gravina in Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 il dott. S C e uditi per le parti i difensori avv.ti S C e L L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all’esame – notificato il 7.1.2015 e depositato il 22.1.2015 - viene proposta azione ex art. 117 CPA per fare accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Gravina in Puglia sulla domanda in data 11.8.2014 di rilascio di concessione cimiteriale in sanatoria.

Rappresentato di avere presentato in data 1.12.2011 istanza di regolarizzazione concessione cimiteriale con versamente dei relativi oneri, il ricorrente rileva che, nonostante il sollecito dell’11.8.2014, il Comune non ha adottato alcun provvedimento al riguardo, deducendo:

“Violazione dell'art. 2 della legge nr. 241/90 — Violazione delle norme sul giusto procedimento che impongono alla P.A. di improntare la propria condotta al rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 97 della Carta fondamentale”.

In data 9.2.2015, si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, depositando la determinazione n. 42/15 (all. 3) di conclusione del procedimento di cui il ricorrente lamentava la mancata conclusione.

In data 4.3.2015 il Comune ha depositato memoria e documenti, facendo rilevare che il ricorso sarebbe irricevibile per tardività, essendo stato proposto oltre tre anni dopo la presentazione dell’istanza (il 1.12.2011) di regolarizzazione cimiteriale, inammissibile per mancata notifica al controinteressato Di Gennaro Pietro ed infondato nel merito.

Il legale del ricorrente, in data 10.3.2015, ha prodotto memoria con la quale rileva che si è determinata la cessazione del contendere per effetto dell’adozione della determinazione n. 42/15, satisfattiva dell’interesse qui azionato, e chiedendo la condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio, sulla base del principio della soccombenza virtuale, e la distrazione delle stesse a a suo favore in quanto anticipatario ex art. 93 c.p.c.

Alla c.c. del 26.3.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’eccezione di tardività del ricorso per superamento del termine annuale di cui all’art. 31 c. 2 c.p.a. ( L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. ) sollevata dalla difesa comunale non può essere accolta.

Il Comune afferma che la nota dell’11.8.2014 sarebbe una richiesta di accesso agli atti e non un riavvio del procedimento, producendo (doc. n. 9) copia di detta nota.

Peraltro, il ricorrente in allegato al ricorso aveva prodotto (come doc. n. 1) una istanza - che reca il timbro di ricezione dell’archivio del Comune di Gravina in data 11.8.2014- di riattivazione della procedura in questione rimasta inevasa dal 1.12.2011. Pertanto, in assenza di contestazioni riguardo all’autenticità di tale atto da parte del Comune deve ritenersi comprovato che in tale data parte ricorrente ha prodotto due distinte istanze: una di riattivazione del procedimento ed una di accesso agli atti.

In conclusione, con riferimento all’atto di riavvio del procedimento dell’11.8.2014 risulta rispettato il termine annuale di cui al cit. art. 31 c.

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