TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-09-23, n. 202200630

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-09-23, n. 202200630
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202200630
Data del deposito : 23 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2022

N. 00630/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00294/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Ferdinando, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento in data 14 aprile 2022 con cui il comune di San Ferdinando ha respinto la domanda di accesso agli atti proposta dalla ricorrente il 23 marzo 2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso ai sensi dell’art. 116 cpa, la signora -OMISSIS- chiede che sia dichiarata l’illegittimità del diniego opposto dal comune di San Ferdinando rispetto all’istanza di accesso in epigrafe, da lei presentata il 23 marzo 2022.



2. Espone la ricorrente di essere comproprietaria di un appartamento sito nel comune di San Ferdinando, identificato in catasto al foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS-, subalterno -OMISSIS-, e che su un fondo attiguo al fabbricato di cui si è detto i signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- avrebbero realizzato un manufatto delle dimensioni di circa mt. 6,50 X 6 con un’altezza di mt. 4,5 senza rispettare le distanze minime tra le costruzioni.

Con la domanda di accesso presentata il 23 marzo 2022, parte ricorrente ha quindi chiesto al Comune l’ostensione del permesso di costruire e dei provvedimenti di demolizione eventualmente adottati.

Tale istanza venne però respinta con PEC del 14 aprile 2022 dal comune di San Ferdinando “… essendo pendente un procedimento penale per l’immobile oggetto di richiesta di accesso… ”.



3. Per chiedere l’annullamento del citato provvedimento di diniego è dunque insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 16 maggio 2022 (successivo a giorno festivo) e depositato il 27 maggio successivo, lamentando la violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell’attività amministrativa, la violazione e falsa applicazione degli artt. 21-bis, 22 e 24 comma 7 della legge n. 241/1990 e dell’art. 20, comma 6, del T.U. n. 380/2001.



4. Il comune di San Ferdinando ed i controinteressati non si sono costituiti in giudizio e la causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 21 settembre 2022.



5. Il ricorso è fondato e va accolto

Va rammentato preliminarmente che, ai fini della sussistenza del presupposto legittimante l'esercizio del diritto di accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione, devono esistere:

- un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma giuridicamente tutelato (non potendo identificarsi col generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa);

- ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione, fermo rimanendo che l'interesse all’accesso va valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o all’ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso stesso (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007 n. 55).

Il nesso di strumentalità fra l'interesse all’accesso e la sua rilevanza ai fini della proposizione di un eventuale giudizio, inoltre, va inteso in senso ampio, in quanto la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2004 n. 5873 e Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814).

Infine va segnalato che, sulla base di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, l’accesso va in ogni caso garantito qualora sia strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima ed indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale.

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