TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-03-25, n. 202405902

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-03-25, n. 202405902
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202405902
Data del deposito : 25 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/03/2024

N. 05902/2024 REG.PROV.COLL.

N. 10625/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10625 del 2017, proposto da
Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati N P, Nicolo' Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio N P in Roma, via Barnaba Tortolini n.34;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO, GABINETTO DEL MINISTRO, DEL 1°

SETTEMBRE

2017 N.11001/123/111, recante “Misure in materia di occupazioni arbitrarie di immobili”, indirizzata ai Prefetti, nella parte in cui non prevede un indennizzo per i proprietari degli immobili occupati nelle more del processo di valutazione delle esigenze di tutela degli occupanti e di reperimento di una sistemazione alloggiativa degli occupanti stessi;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2024 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Casa di Cura Valle Fiorita s.r.l. è proprietaria di un fabbricato costituito da quattro piani (per un totale di circa 7.500 mq.), con annesso giardino, sito in Roma via di Torrevecchia n. 156, che è stato destinato dal 1971 fino al 15 novembre 2011, a casa di cura a disposizione dell'Ospedale San Filippo Neri, in virtù di una serie di convenzioni che si sono susseguite nel tempo tra la società ricorrente e il predetto Ospedale.

In data 6 dicembre 2012 il suindicato immobile è stato occupato arbitrariamente e senza titolo da ignoti , circa un centinaio di persone, aumentate nel tempo.

Fin dal 6 dicembre 2012 la Casa di Cura Valle Fiorita s.r.l. ha sporto numerose denunce- querele in relazione all'occupazione sopra descritta. In data 9 agosto 2013 il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il sequestro preventivo dell'immobile di cui si tratta.

La società ricorre per ottenere l’annullamento della circolare in epigrafe nella parte in cui non prevede un indennizzo per i proprietari degli immobili occupati nelle more del processo di valutazione delle esigenze di tutela degli occupanti e di reperimento di una sistemazione alloggiativa degli occupanti stessi.

Deduce le seguenti censure: VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DELDECRETO-

LEGGE

20

FEBBRAIO

2017, N. 14,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE

18

APRILE

2017, N. 48. VIOLAZIONE DELL'ART. 835 C.C. E DELL'ART. 7 L. 20.03.1865, N. 2248 ALL.E. VIOLAZIONE DELL'ART. 42 COST. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 PRIMO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEADEI DIRITTI DELL'UOMO. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. SVIAMENTO DI POTERE.

DIRITTO

1.- Il ricorso attinge la circolare ministeriale descritta in epigrafe , nella parte in cui non prevede un indennizzo per i proprietari degli immobili occupati nelle more del processo di valutazione delle esigenze di tutela degli occupanti e di reperimento di una sistemazione alloggiativa degli occupanti stessi.

La vicenda in esame ha origine nel decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, che prevedeva tra altro all'art. 11:

“1.Il prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, impartisce, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti i medesimi immobili.

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