TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-02-27, n. 202300113

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-02-27, n. 202300113
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300113
Data del deposito : 27 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2023

N. 00113/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00026/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di IN (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 26 del 2022, proposto da
TO.FI S.a.s. di IO IL, in persona del legale rappresentante pro tempore, IL IO, che agisce anche in proprio nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale denominata “Fioreria Fill di IO IL”, rappresentati e difesi dall'avvocato Tiziana Chiapponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aprilia, via Ugo Foscolo, 34;



contro

Comune di Aprilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Sesselego, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura municipale in Aprilia, p.zza Roma, 1;



nei confronti

VI TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittoria Guarracino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Albano Laziale, via Tullio Valeri, 26;



per l'annullamento previa sospensione

del provvedimento prot. 0108198/2021 del 09.11.2021 notificato a mezzo p.e.c. in data 10.11.2021, con cui è stata comunicata l’irricevibilità/inefficacia con effetto retroattivo della SCIA/Comunicazione presentata in data 30.06.2021 con conseguente diffida a proseguire l’attività ed a procedere al ripristino dell’originario stato dei luoghi mediante rimozione del chiosco posto su area pubblica e a darne debita comunicazione all’ufficio SUAP del Comune di Aprilia entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento

nonché

di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo, connesso e/o consequenziale al succitato provvedimento, ancorché non riconosciuto dal ricorrente

e per il riconoscimento

del diritto della TO.FI. s.a.s. a subentrare nel titolo concessorio dgc n. 229 del 22.06.2000 e n. dgc 426 del 14.12.2000 autorizzazione n. 83/2001 del 11.06.2001 rilasciata a favore di TA VI e della validità /efficacia/mancata decadenza del predetto titolo autorizzativo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aprilia e di VI TA, con la relativa documentazione;

Vista l’ordinanza cautelare n. 51/2022 del 27 gennaio 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2023 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale, la TO.FI S.a.s. di IO IL e quest’ultimo, anche in proprio nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale denominata “Fioreria Fill di IO IL, chiedevano l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento in epigrafe, con il quale il Comune di Aprilia aveva comunicato l’irricevibilità/inefficacia con effetto retroattivo della SCIA/Comunicazione presentata in data 30.06.2021 con conseguente diffida a proseguire l’attività ed a procedere al ripristino dell’originario stato dei luoghi mediante rimozione del chiosco posto su area pubblica e dichiarazione di decadenza del titolo concessorio rilasciato a VI TA.

In particolare, sulla SCIA in subingresso in attività di commercio di rivendita fiori in area cimiteriale, il Comune aveva motivato la sua decisione, rilevando: a) in relazione alla TO.FI. s.a.s., che non era stata chiesta nei tempi e nei modi prescritti la voltura dei titoli abilitativi e che non risultava esercitata l’attività, con mancato esercizio in questione non giustificato dal titolo depositato (comodato gratuito) perché non idoneo in quanto non redatto nelle forme di rito previste dal codice civile e privo di data certa; b) in relazione alla ditta individuale di IO IL, che non era mai stata presentata istanza di voltura dei titoli abilitativi e dai corrispettivi allegati non era possibile evincere in modo univoco che l’attività era a essa riconducibile, dato che il sig. IO era titolare di analoga attività svolta in chiosco limitrofo.

Parte ricorrente

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