TAR Milano, sez. II, sentenza 2011-11-08, n. 201102678
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N. 02678/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01099/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2002, proposto da:
Emmaus Srl, rappresentata e difesa dall'avv. T U, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, via Boccaccio, 19;
contro
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
Comune di Magenta, rappresentato e difeso dagli avv.ti C A, M L C e A F, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Corso di Porta Vittoria, 28;
per l'annullamento,
della delibera C.C. n. 57 del 26 luglio 2000 di adozione della variante generale al PRG nonché della delibera C.C. n. 25 del 27 marzo 2001 di approvazione della variante generale del PRG nella parte in cui azzonano l’area di proprietà della ricorrente come zona produttiva agricola;di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, anche se non noto e per la condanna al risarcimento del danno ingiusto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Magenta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2011 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 5.8.2011, la società esponente ha depositato istanza per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, vista l’intervenuta adozione del nuovo PGT di Magenta;
non resta pertanto al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del gravame in ogni sua domanda, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 104/2010, con integrale compensazione delle spese di lite.