TAR Firenze, sez. II, decreto cautelare 2022-07-29, n. 202200465

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, decreto cautelare 2022-07-29, n. 202200465
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202200465
Data del deposito : 29 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2022

N. 00948/2022 REG.RIC.

N. 00465/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00948/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 948 del 2022, proposto da
G P, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società Santerini Sas di Picci Gabrio &
C, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e R T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via degli Artisti 20;

contro

Comune di Follonica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota a firma del Dirigente del 1° Settore Servizi Amministrativi,

SUAP

Turismo e Marketing del Comune di Follonica del 22 giugno 2022 recante comunicazione di improcedibilità a fronte della richiesta di autorizzazione per pubblico spettacolo ed intrattenimento presentata dalla società Santerini (prot. n. 18223 del 5 maggio 2022) e contestuale diffida all'installazione di attrazioni, e di ogni atto presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, anche dal contenuto ignoto, e

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 28 settembre 2021 recante approvazione dell'elenco delle aree pubbliche individuate per le varie attività dello spettacolo viaggiante valido per l'esercizio 2021-2022 e conferma del relativo importo cauzionale nonché del presupposto Regolamento per la Disciplina degli Spettacoli Viaggianti e degli Artisti di strada, approvato con delibera di C.C. n. 37 del 30 novembre 2012 e successive modifiche e integrazioni, nonché

- dell'ordinanza a firma del Dirigente Edilizia Privata n. 430 del 20 luglio 2022 recante “abusivo cambio di destinazione d'uso del terreno in Loc. Pratoranieri fg. 31 p.lla 818 e 819. Ordine di rimessa in pristino allo stato legittimo ai soggetti responsabili” e di ogni atto presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, anche dal contenuto ignoto, tra cui, ove occorrer possa il parere della Commissione Comunale del Paesaggio reso nella seduta del 30 marzo 2022, nonché

- degli artt. 142 e 185 N.T.A. del Regolamento Urbanistico del Comune di Follonica.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale della domanda cautelare è fissata al 7 settembre 2022, quasi alla scadenza del periodo per cui il ricorrente ha chiesto l’autorizzazione ex artt. 68 e 69 TULPS;

Rilevato:

- che per lo svolgimento dell’attività di cui si discute il ricorrente ha presentato al Comune di Follonica una SCIA in data 4/5/2022 in relazione alla quale la predetta Amministrazione non risulta abbia esercitato poteri inibitori;

- che il Comune ha invece opposto alla domanda ex artt. 68 e 69 TULPS l’impugnata comunicazione di improcedibilità motivata esclusivamente con la circostanza che “ l’area individuata (privata aperta al pubblico) non risulta compresa nella programmazione prescritta dalla normativa in vigore… ”, cioè non figura tra le aree individuate nella D.G.C. n. 215/2021;

Considerato che sembra presentare apprezzabili profili di fondatezza la censura formulata nel ricorso secondo cui la disciplina in materia (art. 9 legge n. 337/1968;
Regolamento comunale di settore;
DGC citata) fa riferimento alle sole aree pubbliche comunali ed è quindi inapplicabile ad un’area privata qual è quella nella disponibilità del ricorrente;

Ritenuto:

- che in relazione a quanto sopra sussistono i presupposti per accogliere l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta nel ricorso, disponendo la sospensione della nota a firma del Dirigente del 1° Settore Servizi Amministrativi,

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