TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-04-20, n. 202300895
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Pubblicato il 20/04/2023
N. 00895/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati V R e F P T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato all'istanza presentata dal ricorrente in data 11.08.2022, volta al completamento della procedura amministrativa afferente alla-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 il dott. M D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, premesso di essere-OMISSIS- detto procedimento è stato definito con sentenza n. 15555/2015, emessa il 28.10.2015, depositata il 30.03.2016, con la quale il ricorrente è stato assolto da tutti i capi di imputazione ex art. 530 c.p.p., fatta eccezione per il capo di imputazione relativo all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990;ha provveduto a proporre appello avverso detta sentenza, in relazione alla residuale parte condannatoria ed il procedimento penale di secondo grado n. 3443/2017 R.G. Corte di Appello di Napoli è stato definito con sentenza 2346/2021, emessa il 12.03.2021, depositata il 30.04.2021, passata in giudicato, dichiarativa dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in relazione alla quale è decorso, in data 25.06.2021, il termine per impugnare ex art. 585, comma 1, lett. c) c.p.;per il complessivo periodo di 5 anni, 1 mese e 5 giorni di sospensione, e a tutt’oggi in ragione della impossibilità di partecipare a concorsi e di essere scrutinato per merito, la carriera del ricorrente è rimasta priva di progressione, fino a quando al ricorrente è stata attribuita la denominazione di -OMISSIS- ricorrente ha richiesto all’Amministrazione resistente la restitutio in integrum in diretta conseguenza della portata e degli effetti delle statuizioni delle sopra descritte sentenze, con espresso riguardo alla mancata possibilità di poter partecipare ai concorsi interni per la copertura di posti nella qualifica di Vice Sovrintendenti;ha richiesto all’Amministrazione datoriale il pronto riconoscimento e la celere attuazione degli effetti ripristinatori per adeguare lo stato di fatto e di diritto della sua posizione lavorativa, eliminando in toto le conseguenze economiche e giuridiche della sospensione patita, facendo espressa istanza a che il Ministero dell’Interno provvedesse alla attribuzione a suo favore della qualifica di Vice Sovrintendente e progressione successiva per scrutini e per anzianità, a compensazione del danno per perdita di chance derivante dalla impossibilità di partecipare ai relativi concorsi nel periodo della sospensione;tuttavia, l’amministrazione non ha provveduto ad accogliere, né a rigettare, l’istanza di nomina a Vice Sovrintendente.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha eccepito la illegittimità del silenzio serbato dalla P.A., eccependo la VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2,