TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2020-01-21, n. 202000807
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Testo completo
Pubblicato il 21/01/2020
N. 00807/2020 REG.PROV.COLL.
N. 08613/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8613 del 2018, proposto da
SS AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Xavier Santiapichi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, 44/46;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
del provvedimento di Roma Capitale, Municipio III, Direzione Territorio, Ambiente e Attività Produttive, Servizio Urbanistica Edilizia Privata: Ispettorato, Disciplina Contrasto Abusivismo Servizi al Cittadino Ufficio Ispettorato Edilizio prot. n. CD/ 63880 del 14 maggio 2018, notificato in data 11.06.2018, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2019 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento di Roma Capitale prot. n. CD/63880 del 14.05.2018 che gli ordinava di non effettuare le trasformazioni di cui alla SCIA del 3.04.2018 sull’immobile sito in Roma, via dei Prati Fiscali n. 54, che doveva considerarsi priva di efficacia e sarebbe stata archiviata d’ufficio.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 delle NTA del vigente PRG, dell’art. 9 comma 2 della l.n. 122/1989 e dell’art. 137 comma 3 del DPR n. 380/2001, nonché dell’art. 3 della l.n. 241/1990 per difetto di motivazione; 2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 comma 2 della l.n. 122/1989 e dell’art. 137 comma 3 del DPR n. 380/2001, nonché dell’art. 3 della l.n.