TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2015-08-05, n. 201510699

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2015-08-05, n. 201510699
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201510699
Data del deposito : 5 agosto 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08246/2015 REG.RIC.

N. 10699/2015 REG.PROV.COLL.

N. 08246/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8246 del 2015, proposto da:
M L M, rappresentata e difesa dall'avv. V F, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, via Carlo Mirabello, n.19;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. A M, con il quale elettivamente domicilia presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove, n.21;

per l'annullamento

della determinazione n. 389 del 31 marzo 2015 che ha disposto l'immediata sospensione di attività edilizia abusiva.


Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 29 luglio 2015 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;


Con l’odierno ricorso la ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento di Roma Capitale di cui in epigrafe, che le ha ingiunto l'immediata sospensione di attività edilizia abusiva ex art. 27 del D.P.R. 380/2001, formulando a sostegno della domanda doglianze di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si è costituita in resistenza Roma Capitale.

All’odierna camera di consiglio, fissata per la delibazione della domanda cautelare pure formulata in ricorso, il Collegio ha ravvisato l’esistenza dei presupposti per provvedere ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dandone avviso alla parte.

Invero, nella stessa sede la parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla coltivazione del ricorso.

Non resta, pertanto, al Collegio che dichiararne l’improcedibilità.

Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto dell’andamento della controversia.

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