TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-07-21, n. 202008518
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Testo completo
Pubblicato il 21/07/2020
N. 08518/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01949/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1949 del 2010, proposto da
G S, rappresentata e difesa dall'Avvocato R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio n. 34;
contro
Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'accertamento
del diritto alla corresponsione, durante la frequenza del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato, dello stesso trattamento economico percepito dall'equiparato personale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza;
per la condanna
dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive ed accessori, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
per l’annullamento
degli “ atti a ciò ostativi ” anche a contenuto generale in applicazione dei quali il diritto vantato non veniva riconosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 giugno 2020 il dott. M P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 26 febbraio 2010, la Ricorrente, avviata al corso per Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, agiva unitamente ad una pluralità di Colleghi per l’accertamento del diritto alla percezione, durante la frequenza del corso, del medesimo trattamento economico e previdenziale riconosciuto al personale dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza ammessi ad analoghi percorsi formativi.
L’Amministrazione si costituiva formalmente in giudizio con atto depositato il 22 aprile 2010, integrando le proprie difese con deposito documentale del 28 settembre 2010 2010, comprensivo di una relazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con la quale, in via pregiudiziale, veniva eccepita l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica del gravame all’INPS (relativamente alla richiamata questione previdenziale), nonché, per omessa impugnazione del decreto di nomina che prevedeva l’attribuzione del trattamento economico in questa sede contestato ( ex art. 59 della L. n. 121/1981.
A seguito di avviso di perenzione della Segreteria, nei successivi 180 giorni veniva presentata una nuova istanza di fissazione unicamente dall’odierna Ricorrente S G e, con decreto n. 5315 del 12 ottobre 2019, il ricorso veniva dichiarato perento ex art. 82 c.p.a. relativamente a tutti gli altri Ricorrenti.
All’esito dell’udienza del 26 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la causa veniva decisa.
Preliminarmente, ai fini della delimitazione del contraddittorio processuale, deve rilevarsi che la presente decisione interviene con riferimento alla sola Ricorrente S G.
Quanto al merito della controversia, la Ricorrente lamenta che:
- percepirebbe una retribuzione mensile di importo inferiore a quella dei Colleghi appartenenti alle Forze dell’Ordine ad ordinamento militare;
- durante la frequenza del corso le verrebbe addebitato il costo della mensa di servizio alla cui fruizione è, peraltro, vincolata;
- per il periodo di frequenza del corso non beneficerebbe del versamento di contributi assicurativi e previdenziali.
L’Amministrazione, che nega l’esistenza dell’allegata sperequazione retributiva, afferma che il trattamento corrisposto sarebbe conforme a quanto prescritto dall’art. 59, comma 1, della L. n. 121/1981, espressamente richiamato dal decreto di nomina ad Allievo Agente e non impugnato.
Con riferimento alla trattenuta per fruizione della mensa di servizio, allega che si tratterebbe di un importo figurativo che non verrebbe in concreto detratto dalla retribuzione mensile.
Quanto alla posizione previdenziale e assistenziale, l’Amministrazione afferma la non spettanza di alcun versamento atteso che gli emolumenti percepiti dagli allievi Agenti non sarebbero assimilabili ai redditi da lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. C del d.P.R. n. 917/1006.
Il ricorso è infondato.
Può prescindersi dallo scrutino degli eccepiti profili di inammissibilità in quanto il ricorso è infondato.
La Ricorrente, come in parte anticipato, lamenta la corresponsione, durante la frequenza del corso di formazione, di una retribuzione