TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-12-02, n. 201300892
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N. 00892/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00778/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 778 del 2012, proposto da:
B C, rappresentata e difesa dagli avv. O Lini, F B, con domicilio eletto presso Avv. Ester Cioccolanti in Ancona, via Leopardi, 2;
contro
Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata e difesa dall'avv. M B R, con domicilio eletto presso Avv. Nicola Sbano in Ancona, via San Martino, 23;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 1855 del 25 luglio 2012 avente ad oggetto il recupero delle somme percepite dal ricorrente per lo svolgimento dell'attività di borsa lavoro nell'anno 2004;
- degli atti connessi del procedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Pesaro e Urbino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene impugnata la determinazione del 25.7.2012 n. 1855 avente ad oggetto “FSE – P.O.R. Marche – OB 3 2000-2006 Asse A Misura 3. Recupero delle somme percepite da Crescenti Barbara per lo svolgimento dell’attività di borsa lavoro nell’anno 2004 a seguito di revoca della relativa concessione”.
Detto provvedimento ripercorre i tratti essenziali dell’istruttoria, avviata a seguito di indagini generali svolte dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ancona, trasmesse altresì alla Procura della Repubblica di Pesaro, che hanno riguardato diversi beneficiari tra cui l’odierna ricorrente e la relativa borsa lavoro percepita in forza delle misure sopra ricordate.
Nel caso specifico, la revoca della concessione e il recupero delle corrispondenti somme, sono sostenuti dalla seguente motivazione:
“considerato che dalle ulteriori verifiche effettuate da questa amministrazione risulta che Crescentina Barbara non ha mantenuto il requisito di disoccupazione richiesto dal bando, atteso che ha percepito redditi da lavoro superiori al limite minimo escluso da imposizione, così come sopra definito”.
Si è costituita l’Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.