TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-04-30, n. 202100401

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-04-30, n. 202100401
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202100401
Data del deposito : 30 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/04/2021

N. 00401/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00460/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 460 del 2020, proposto da
Biomatrix S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L F e R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale del primo, in Macerata, via Velluti, n. 19;

contro

Comune di San Ferdinando, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Sportello Unico Attività Produttive (Suap) del Comune di San Ferdinando, in persona del responsabile pro tempore , non costituito in giudizio;

nei confronti

Città Metropolitana di Reggio Calabria e CORAP - Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive in liquidazione coatta amministrativa, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della nota a firma del Responsabile SUAP del Comune di San Ferdinando prot. 6895 del 18.08.2020, con la quale è stata comunicata l’insussistenza delle condizioni per il rilascio del provvedimento unico conclusivo nell’ambito della pratica avente codice univoco n. 80;

- della nota a firma del Responsabile SUAP del Comune di San Ferdinando prot. 6916 del 18.08.2020, con la quale è stata comunicata la chiusura con esito negativo della pratica avente codice univoco n. 2.621;

- di ogni atto conseguente, presupposto o comunque connesso, anche non conosciuto, ivi inclusa la nota a firma del Responsabile SUAP del Comune di San Ferdinando prot. 6821 del 13.08.2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Ferdinando;

Vista l’ordinanza cautelare n. 227 del 22 ottobre 2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 24 marzo 2021 il dott. A R e uditi per le parti i difensori con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137/2020 (convertito in l. n. 176/2020) come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La controversia ha ad oggetto l’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi situato nel Comune di San Ferdinando (RC) – Agglomerato Industriale Gioia Tauro-Rosarno-San Ferdinando – IIª Zona Industriale, all’interno del fondo catastalmente censito al foglio 17, particella 626, gestito dal 2014 al 2016 dalla società Biosistemi s.r.l. e successivamente dalla Biomatrix s.r.l.s., odierna ricorrente.



1.1. Con atto inviato in data 8.5.2014, la Biosistemi s.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 214 e 216 d.lgs. n. 152/2006, comunicava alla Provincia di Reggio Calabria la propria volontà di avviare nel summenzionato immobile un’attività di recupero di rifiuti non pericolosi prevista al punto 16 dell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5.2.1998 (compostaggio), trasmettendo all’uopo tutta la necessaria documentazione tecnica.



1.2. Con provvedimento prot. 166076 del 29.5.2014, la Provincia di Reggio Calabria iscriveva la Biosistemi al n. 288/N/14 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata. Nel provvedimento si dava testualmente atto della trasmissione dell’atto per gli adempimenti di competenza al SUAP del Comune di San Ferdinando “ per la predisposizione del provvedimento conclusivo da rilasciare alla ditta Biosistemi srl ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del DPR 59/2013 ”.



1.3. Nell’ottobre del 2015 la Biosistemi cedeva l’impianto e la relativa autorizzazione alla Biomatrix, la quale, con istanza presentata al SUAP di San Ferdinando in data 10.11.2015 ed assunta al prot. n. 9372 del 5.01.2016, sottoscritta anche dal legale rappresentante della ditta cedente, chiedeva alla Provincia di Reggio Calabria la voltura in proprio favore dell’iscrizione n. 288/N/14 e la conseguente cessazione dell’iscrizione della Biosistemi. La relativa istanza assumeva il codice univoco SUAP n. 80.



1.4. La Provincia di Reggio Calabria con determinazione dirigenziale n. 169 del 26.1.2016 iscriveva la Biomatrix al n. 300/AUA/16 del registro provinciale delle imprese operanti in procedura semplificata e contestualmente le rilasciava un’Autorizzazione Unica Ambientale comprendente la comunicazione in materia di rifiuti di cui all’art. 216 d.lgs. n. 152/2006;
con autonoma determinazione dirigenziale n. 175 del 27.01.2016, cancellava l’iscrizione n. 288/N/14 relativa alla Biosistemi. Entrambi gli atti venivano trasmessi al SUAP di San Ferdinando, il quale tuttavia non adottava alcun provvedimento.



1.5. Successivamente, con nota del 7.4.2017, la Biomatrix, in conformità a quanto disposto nella determina n. 169/2016, comunicava alla Città Metropolitana di Reggio Calabria (subentrata medio tempore nelle funzioni della Provincia) e al SUAP di San Ferdinando il cambio dell’amministratore unico e del direttore tecnico. A fronte di tale comunicazione, la Città Metropolitana, con nota prot. 142574 dell’8.6.2017, segnalava al SUAP che nonostante l’adozione della determinazione del 26.1.2016 non le risultava ancora rilasciato il provvedimento conclusivo della pratica SUAP avente codice univoco n. 80. Rilevava inoltre che “ le variazioni amministrative comunicate dalla Biomatrix con la nota segnalata in oggetto, per quanto di competenza di questo Ufficio, rimangono valide esclusivamente nel caso in cui le operazioni di trattamento sui rifiuti, previste presso l’impianto di IIª Zona industriale, rimangono conformi con quanto prescritto dalla Determinazione 169 ”. Anche tale missiva restava tuttavia senza riscontro da parte del SUAP.



1.6. Accadeva, poi, che con nota prot. 228559 del 23.10.2017, inviata per conoscenza al SUAP di San Ferdinando, la Città Metropolitana muovesse alcuni rilievi in ordine al mancato rispetto da parte della società ricorrente di talune prescrizioni contenute nella citata autorizzazione unica ambientale, preannunciando in caso di perdurante inottemperanza l’adozione dei provvedimenti inibitori di cui all’art. 216, co. 4, d.lgs. n. 152/2006. La Biomatrix riscontrava detta missiva con nota del 4.12.2017, inviata, per conoscenza, anche al SUAP del Comune. Nessun provvedimento sanzionatorio veniva successivamente adottato dalla Città Metropolitana, né alcun rilievo veniva sollevato dal SUAP.



1.7. In data 30.1.2020 la società ricorrente si aggiudicava all’asta, nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 42/05 pendente dinanzi al Tribunale Civile di Palmi, il capannone oggetto della propria attività. Il decreto di trasferimento del 20.5.2020, ritualmente trascritto presso i registri immobiliari, veniva dunque trasmesso d’ufficio, in data 9.6.2020, al Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), il quale, con nota prot. 3505 del 12.6.2020, invitava la Biomatrix a produrre entro 30 giorni una serie di documenti necessari al rilascio dell’autorizzazione in sanatoria prevista dall’art. 19 del Regolamento unico per la localizzazione e la cessione dei suoli e degli immobili da destinarsi all’insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali delle unità operative. Tale invito veniva prontamente riscontrato con la trasmissione, in data 10.7.2020, per il tramite del SUAP di Gioia Tauro, della documentazione richiesta. Il CORAP, con nota prot. 4342 del 16.7.2020, chiedeva alla Biomatrix ulteriore documentazione, facendo inoltre presente che la stessa doveva essere inviata per il tramite del SUAP di San Ferdinando (sede dell’impianto) e non attraverso l’ufficio di Gioia Tauro (ove la società ha la sede legale). Il 22.7.2020 la ricorrente provvedeva pertanto a trasmettere al SUAP di San Ferdinando per l’inoltro al CORAP la predetta documentazione integrativa.



1.8. Frattanto, con SCIA presentata al medesimo SUAP in data 12.5.2020 la Biomatrix comunicava a tutti gli enti interessati l’aumento delle capacità di trattamento del proprio impianto secondo quanto disposto dai punti 5, 6 e 7 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 28 del 28.4.2020 (recante Urgenti misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti correlate alla prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ).



1.9. La società presentava inoltre al competente Dipartimento Regionale, con nota assunta al prot. 197361 del 16.6.2020, un progetto di modifica sostanziale del proprio impianto, chiedendo l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 152/2006. Il progetto veniva pubblicato online e, con nota prot. 211551 del 29.6.2020, venivano richiesti agli enti interessati i relativi contributi istruttori.



1.10. Solo in questo momento, dopo anni di contegno assolutamente silente, il SUAP di Fan Ferdinando inviava alla Biomatrix una serie di note dal contenuto altamente pregiudizievole.



1.11. Con una prima nota, prot. 6821 del 13.8.2020, nel riscontrare la comunicazione di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA testè menzionata, formulava alla Regione Calabria una serie di considerazioni critiche sull’operato della società, segnalando, anzitutto, l’omessa conformazione alle prescrizioni imposte dalla Città Metropolitana con l’AUA del 2016 e il mancato ottenimento del certificato di agibilità del capannone, e rilevando, ulteriormente, la mancata definizione delle pratiche avviate per lo stesso svolgimento dell’attività di trattamento dei rifiuti. Concludeva pertanto affermando che “ allo stato il Comune non è in condizioni di formulare osservazioni circa il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ”.



1.12. Con una successiva nota, prot. 6895 del 18.8.2020, comunicava alla Biomatrix il rigetto dell’istanza di volturazione dell’autorizzazione al trattamento presentata dalla ditta in data 10.11.2015 (pratica identificata dal codice univoco n. 80), motivato sull’esistenza dei seguenti rilievi ostativi: omessa acquisizione della preventiva autorizzazione all’insediamento da parte del CORAP;
omessa conformazione alle prescrizioni imposte dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con determina n. 169/2016, per come risultante dalla nota prot. 228559/2017 del 23.10.2017;
mancanza dell’agibilità del capannone industriale, sede dell’impianto, afferendo il certificato in atti del 2002 ad un’attività segnatamente diversa e non essendo stato richiesto il cambio di destinazione d’uso.

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