TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-01-03, n. 202400003

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-01-03, n. 202400003
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400003
Data del deposito : 3 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2024

N. 00003/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00509/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 509 del 2017, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E A B e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Emanuela Antonella Barison in Torino, via Palmieri 25;

contro

Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della nota prot. n. -OMISSIS- del Comune di Moncalieri (TO), notificata in data -OMISSIS-, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Tecnico “decide di non rilasciare il titolo edilizio in sanatoria per la conservazione delle opere citate in premessa”, e dunque delle opere realizzate ante 1967 e oggetto della richiesta di condono edilizio presentata in data-OMISSIS-, nonché per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, prodromici, preordinati e, in particolare, delle note protocollari del Comune di Moncalieri n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, del parere negativo della Commissione Edilizia reso in data-OMISSIS- sconosciuto alla ricorrente, se necessario, delle norme di PRGC relative all'area e dell'art. 28.11 N.T.A. e dell'art.

2.5 del Piano d'Area, e comunque di tutti i provvedimenti consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, nonché per ogni ulteriore e consequenziale statuizione di legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Moncalieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. In data 30.9.1986 la società -OMISSIS-s.a.s. (cui successivamente subentrerà la società -OMISSIS- odierna ricorrente, proprietaria del complesso a far data dal 9.6.2000) presentava in qualità di avente diritto istanza ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47 per la sanatoria mediante condono di opere realizzate in varie epoche nel territorio del Comune di Moncalieri (nonché, in parte, nel Comune di La Loggia);
la richiesta, depositata presso il Comune intimato e recante il numero identificativo -OMISSIS-, riguardava i manufatti così meglio individuati e contraddistinti:

- fabbricato “A” a due piani ft, utilizzato ad uso ristorante al piano terreno e residenziale al piano primo (insistente sul territorio del Comune di Moncalieri per 44,00 mq, per la restante maggior porzione sul territorio del Comune di La Loggia);

- fabbricato “B” uso scuderie, di estensione pari a circa 400 mq;

- fabbricato “C” uso servizi igienici, di estensione pari a circa 30 mq (cfr. doc. 2 ricorrente).

2. L’area in questione risultava soggetta alla disciplina di tutela ambientale di cui alla L. 29.06.1939 n. 1497: con nota prot. n. -OMISSIS-, la Regione Piemonte – quale Autorità preposta alla tutela del vincolo, tenuta a esprimersi ai sensi dell’art. 32 L. n. 47/1985 - trasmetteva al Comune di Moncalieri il positivo parere di competenza, così motivato: “le opere realizzate non appaiono tali da alterare le caratteristiche ambientali della località, esprime parere favorevole in merito alla conservazione” (doc. n. 5 ricorrente).

3. Il Comune di Moncalieri con nota prot. n. -OMISSIS- comunicava all’istante il computo del contributo di sanatoria (doc. n. 7 ricorrente).

4. Il fabbricato “A”, in quanto realizzato a cavallo del confine, risultava oggetto di istanza di condono anche presso il Comune di La Loggia, ove insisteva per la gran parte;
la relativa pratica si concludeva positivamente in data -OMISSIS- con il rilascio del provvedimento finale di sanatoria e del certificato di agibilità del fabbricato (docc. 34 e 35 ricorrente).

5. Il procedimento pendente avanti al Comune di Moncalieri si protraeva per oltre un trentennio, concludendosi con il provvedimento negativo gravato in questa sede;
di talché, come inevitabile in un così ampio intervallo temporale, si verificava un profondo mutamento del contesto regolativo interessante il territorio in questione, nonché un progressivo degrado delle strutture edilizie oggetto dell’originaria istanza, come meglio chiarito in prosieguo.

6. Secondo non contestata prospettazione, per effetto delle richiamate sopravvenienze normative, l’area in questione risultava alla data di adozione del provvedimento finale soggetta ai vincoli di seguito indicati, istituiti – quantomeno per quelli ritenuti dal Comune ostativi al positivo rilascio del richiesto condono - in epoca successiva alla realizzazione delle opere, rilevanti nella procedura in questione quali vincoli di inedificabilità relativa ai sensi dell’art. 32 L. 47/85:

- vincolo paesistico-ambientale di cui all’art. 146 del D.Lgs 22.01.04 n. 42, in quanto l’intervento ricade nella fascia di rispetto dei 150 mt dal fiume Po;

- vincolo paesistico-ambientale di cui all’art. 13 della L.R. 17.04.1990 n. 28, in quanto intervento ricadente nel piano d’Area del sistema aree protette della fascia fluviale del Po, approvato il 08.03.1995 D.C.R. n. 982-4382;

- vincolo paesistico-ambientale di cui all’art. 13 della L.R. 17.04.1990 n. 28, in quanto intervento ricadente nella perimetrazione del Piano Territoriale Operativo ( P.T.O. ) – Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 981-4186 del 08.03.1995;

- area sottoposta al vincolo di tutela degli interessi idrogeologici di cui al

DPCM

24.05.01, in quanto intervento ricadente nella fascia “A” del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico;

- fascia di rispetto fluviale ai sensi del art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i.

7. In relazione ai richiamati vincoli, ai fini dell’adozione del provvedimento finale sull’istanza di condono, l’art. 32 della L. 47/85, nella formulazione al tempo vigente, richiedeva che ciascuna Autorità preposta alla relativa tutela si pronunciasse con proprio, vincolante parere. Il Comune, pertanto, avrebbe dovuto assumere l’iniziativa necessaria all’attivazione del corrispondente sub-procedimento presso ciascuna Autorità, senza gravare direttamente la parte istante di alcun onere in tal senso. Dalla documentazione prodotta risultano, tuttavia, significative deviazioni al tracciato modus operandi (docc. 18, 19 e 20 ricorrente);
all’esito del richiamato iter procedimentale, risultavano acquisiti in relazione ai vincoli di cui sopra i pareri di cui di seguito, aventi il contenuto in sintesi riportato:

a) Regione Piemonte, con positiva valutazione già richiamato nella superiore narrativa in fatto;

b) Ente Parco Fluviale Po Torinese (doc. n. 20 ricorrente), con nota del -OMISSIS-, contenente la prescritta valutazione di competenza;
l’Autorità, rilevando in astratto che l’intervento oggetto dell’istanza di condono “non ricade in alcuna categoria di ammissibilità” , ivi precisa che “tuttavia, come già specificato nella nota di questo Ente n. -OMISSIS-, l’intervento pare essere realizzato antecedentemente al 1990, quindi prima dell’istituzione del vincolo ambientale e pertanto si ritiene che lo stesso non sia da assoggettare alle norme previste per la zonizzazione approvata successivamente con DCR n. 982-4328 del 8.3.1995 relativi ai territori istituiti ad area protetta dalla fascia fluviale del Po con la L.R. n. 28/1990” ;

c) Agenzia Interregionale per il Fiume Po - A.I.P.O. (già Magistrato per il Po), con nota prot. n. -OMISSIS- (doc. n. 22 ricorrente) rilasciava la propria valutazione, ove premetteva che “spetta all’amministrazione comunale il compito di regolamentare le attività edilizie all’interno delle fasce fluviali nel rispetto delle prescrizioni degli artt. 29, 30 e 39 di cui alle NTA PAI” precisando che “i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti sono tenuti a conformare le loro previsioni (…) e a individuare all’interno delle singole fasce fluviali gli interventi ammissibili o meno” ;
inoltre concludeva richiamando dal punto di vista “prettamente idraulico” le caratteristiche della zona, aggiungendo che “il possibile frequente allagamento dell’area non risulta, a parere dello scrivente, compatibile con la presenza di fabbricati e attività la cui presenza contrasta con l’obiettivo del PAI per la Fascia A di favorire l’evoluzione naturale del corso d’acqua” (il provvedimento finale gravato, tuttavia, contiene unicamente la parte della determinazione in ultimo richiamata, di contenuto astrattamente ostativo, senza riportare la prima, doc. 2 resistente, pag. 3).

8. L’area ove sorgono le opere di cui è causa risulta classificata dal PRGC come zona di tipo “Ee”, concernente parti del territorio comunale destinate prevalentemente all’esercizio delle attività zootecniche e forestali ovvero attività direttamente connesse con la produzione agricola di cui all’art. 28.11 delle N.T.A. (doc. 19 resistente).

9. I terrenti in questione, inoltre, ricadono in classe di rischio idrogeologico “IIIb4” (doc. 18 resistente), nonché in zona “EeA” (area coinvolta da fenomeni con pericolosità elevata) ai sensi dell’art. 9 delle NTA del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato dall’Autorità di Bacino con

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